Quali sono le opere effettivamente oggetto di tutela della Legge numero 633/1941
L’espressione diritto d’autore fa comunemente riferimento al complesso dei diritti, di natura patrimoniale e morale, che la legge riconosce ai creatori di un’opera, gli autori, appunto.
Nel mondo anglosassone l’istituto corrispondente al diritto d’autore - sebbene con le caratteristiche proprie dei sistemi di common law - è denominato copyright, termine con cui all’inizio del ’700 si indicano i diritti di natura patrimoniale legati alla riproduzione delle prime opere a stampa (c.d. diritti di copia).
Il sistema di tutela del diritto d’autore attualmente in vigore in Italia e nella maggioranza dei paesi europei contempla un’ampia categoria di opere appartenenti a diversi settori dell’arte. Vediamo di seguito quali sono.
Legge numero 633/1941: quali opere vengono tutelate dalla normativa in materia di diritto d’autore?
In Italia la materia del diritto d’autore è regolata dalla Legge n 633/1941, che, in oltre settanta anni di vita, è stata più volte modificata ed è tutt’ora vigente.
L’art. 1, comma 1, in tema di opere protette, stabilisce che:
“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.
La nozione di “opere dell’ingegno di carattere creativo”, che rappresenta l’elemento centrale su cui si fonda l’intera disciplina del diritto d’autore, non trova una compiuta definizione normativa.
La legge si limita ad affermare che le opere dell’ingegno di carattere creativo sono quelle che appartengono alle categorie sopra elencate.
Tale elenco non è tuttavia da considerarsi esaustivo, poiché l’oggetto della protezione del diritto d’autore nel tempo si è notevolmente ampliato, andando a comprendere opere ben diverse da quelle originariamente previste, come le banche dati, i software e le opere multimediali o digitali.
Quali opere vengono tutelate dal diritto d’autore: i requisiti per la tutela previsti dalla Legge numero 633/1941
Come visto, ciò che è essenziale affinché un’opera dell’ingegno sia giuridicamente tutelabile è che essa abbia carattere creativo.
Un’opera è creativa quando è espressione della personalità dell’autore, ossia quando riflette il modo personale dell’autore di rappresentare fatti, idee e sentimenti, in maniera tale che il risultato, appunto l’opera, risulti nuova ed originale.
Un’opera è nuova quando non è uguale o simile ad altre create in precedenza e quindi non è in alcun modo copia di altre opere preesistenti.
Un’opera è originale quando è il risultato di una elaborazione intellettuale che rivela la personalità dell’autore. In qualche modo, quando è unica nel suo genere.
Quali opere vengono tutelate dal diritto d’autore: il requisito della forma espressiva
L’ultimo requisito richiesto dalla legge affinché il frutto dell’ingegno umano possa essere protetto dal diritto d’autore è rappresentato dalla sua estrinsecazione in una specifica forma espressiva.
Il diritto d’autore non protegge le idee, bensì l’espressione di un’idea, ossia la forma in cui si sostanzia l’attività creativa dell’autore.
Ciò che è importante ai fini della protezione, dunque, è la modalità con la quale il contenuto viene comunicato verso l’esterno. Può trattarsi di idee, fatti, opinioni, sentimenti, purché la loro rappresentazione abbia compiutezza espressiva e, come abbiamo visto, carattere creativo.
Questi requisiti tuttavia non devono essere intesi in senso assoluto, bensì relativo: è sufficiente infatti che l’opera presenti un contenuto creativo minimo, fondato su idee anche semplici o elementari, purché esse siano suscettibili di una rappresentazione esteriore che sia il riflesso della personalità dell’autore, della sua individualità, tale da rendere l’opera distinguibile dalle altre.
Quali opere vengono tutelate dal diritto d’autore: le opere digitali
I contenuti digitali godono anch’essi della protezione prevista dalla Legge n. 633 del 1941.
Oggi non potrebbe essere diversamente, dato che la fruizione della cultura passa tutta attraverso internet.
Per opera digitale si intende un’opera, o parti di essa, di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore, tutelata dalla legge sul diritto d’autore e diffusa su reti di comunicazione elettronica.
Questa definizione fa riferimento non al carattere dell’opera in sé, che dovrà in ogni caso possedere il connotato della creatività, ma piuttosto allo strumento utilizzato per la diffusione dell’opera stessa, che in questo caso è rappresentato da internet.
L’evoluzione della tecnologia, come visto, ha imposto un ampliamento del perimetro di tutela del sistema di diritto d’autore.
Le nuove forme espressive hanno portato col tempo ad introdurre diverse modifiche all’impianto originario del diritto d’autore, soprattutto nella direzione di adeguarlo alle innovazioni tecnologiche che, in maniera sempre più rapida, mutano le modalità di fruizione e sfruttamento delle opere dell’ingegno da parte del pubblico.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Le opere tutelate dal diritto d’autore