La Legge di Bilancio 2025 stabilisce la percentuale di lavoro che può essere effettuata in smart working dai lavoratori frontalieri senza incorrere in modifiche per il loro inquadramento fiscale
Smart working: quali sono le novità in arrivo per i lavoratori frontalieri?
La Legge di Bilancio 2025 interviene anche in materia di lavoro agile per quanto riguarda i lavoratori frontalieri.
Vengono definiti in questo modo i soggetti che lavorano in uno Stato membro dell’Unione Europea ma risiedono all’interno di un diverso Stato membro, nel quale, di norma, si torna quotidianamente o almeno un giorno a settimana.
Smart working e lavoratori frontalieri: cosa cambia con la Legge di Bilancio 2025
La Legge di Bilancio 2025 regola alcuni aspetti relativi allo smart working dei lavoratori frontalieri e al conseguente mantenimento di tale status.
In particolare, l’articolo 1, comma 97 stabilisce che, nelle more della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, del 23 dicembre 2020, venga introdotta la possibilità per i lavoratori frontalieri di svolgere fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in smart working presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere.
L’attività lavorativa che il dipendente frontaliere svolge in questo modo ed entro i limiti sopracitati si considera effettuata presso il datore di lavoro nell’altro Stato contraente.
Tale provvedimento si applica per il periodo tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’Accordo.
Smart working e lavoratori frontalieri: come è determinato il reddito da lavoro dipendente?
Per quanto riguarda il reddito dei lavoratori frontalieri, inoltre, il comma 98, articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 pone nero su bianco un importante chiarimento.
Viene infatti affermato che, in via interpretativa, sono inclusi all’interno del comma 8-bis dell’articolo 51 del TUIR anche i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell’arco di dodici mesi:
- soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni;
- ritornano in Italia al proprio domicilio una volta a settimana.
Ciò significa che, esattamente come per i redditi individuati dal comma 8-bis, articolo 51 del TUIR, anche i redditi dei lavoratori frontalieri di cui sopra sono determinati sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente da un apposito decreto del Ministro del Lavoro.
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