Prima scadenza per l'invio dei dati del supersismabonus in arrivo: termine al 2 dicembre 2024. Dai soggetti obbligati alle informazioni da trasmettere al PNCS, passando per le sanzioni
La prima scadenza per la comunicazione relativa agli interventi che rientrano nel supersismabonus è fissata al 2 dicembre 2024.
Inizialmente la comunicazione dei dati relativi all’agevolazione al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) era stato fissato al 31 ottobre, con riferimento ai SAL approvati entro il 1° ottobre 2024, ed entro 30 giorni dal giorno successivo a quello dell’approvazione.
Sul termine è intervenuta una proroga approvata con il dpcm dello scorso 29 ottobre, che ha rinviato la scadenza al 30 novembre.
Dal momento perà che cade nel fine settimana, il termine è stato ulteriormente rinviato al 2 dicembre.
Supersismabonus: prima scadenza per la comunicazione delle spese al 2 dicembre 2024
Si avvicina la prima scadenza relativa alla comunicazione dei dati delle spese del 2024 e del 2025 per gli interventi che rientrano nel sismabonus con aliquota del superbonus.
Le regole per l’adempimento sono state stabilite dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 17 settembre 2024, che fissa le modalità dell’invio della comunicazione:
- nel caso di spese che rientrano negli interventi di riqualificazione energetica, i dati dovranno essere trasmessi all’ENEA;
- quelli relativi agli interventi di riduzione del rischio sismico dovranno invece essere inviati al PNCS, il Portale nazionale delle classificazioni sismiche.
La scadenza imminente riguarda proprio quest’ultimo adempimento. Il dpcm aveva infatti stabilito che i dati relativi agli interventi di riduzione del rischio sismico avrebbero dovuto essere inviati entro termini differenti a seconda della data di approvazione dei SAL, stati di avanzamento dei lavori:
- entro il 31 ottobre 2024, per i SAL approvati entro il 1° ottobre;
- entro 30 giorni a partire dal giorno successivo a quello dell’approvazione, per i SAL successivi.
La prima scadenza è stata tuttavia rinviata per effetto di quanto stabilito dal dpcm del 29 ottobre 2024.
Il nuovo provvedimento dell’esecutivo ha spostato in avanti la scadenza al 30 novembre. Essendo un termine fiscale viene inoltre previsto un ulteriore spostamento in avanti e la scadenza passa a lunedì 2 dicembre 2024.
Supersismabonus: soggetti obbligati, dati da inviare
Il decreto attuativo del nuovo adempimento previsto dal DL n. 39/2024, relativo alla trasmissione della comunicazione, stabilisce che l’inoltro deve essere effettuato da tecnici abilitati e professionisti.
Nel caso degli interventi di riduzione del rischio sismico devono provvedere all’adempimento i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, che si occupano anche in questo caso dell’asseverazione.
L’obbligo interessa i contribuenti che hanno realizzato lavori che rientrano nel supersismabonus, ovvero interventi antisismici che rientrano nelle detrazioni previste per il superbonus.
Nello specifico:
- i soggetti che al 31 dicembre 2023 non abbiano concluso i lavori di supersismabonus e che abbiano presentato l’istanza di acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici entro la stessa data;
- i soggetti che abbiano presentato un titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione a partire dal 1° gennaio 2024.
I dati da trasmettere sono gli stessi sia per gli interventi del superbonus che per quelli che rientrano nel supersismabonus.
La trasmissione riguarda le seguenti informazioni:
- i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 al 30 marzo 2024;
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, negli anni 2024 e 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese indicate.
Supersismabonus: le sanzioni previste per il mancato rispetto dell’obbligo comunicativo
Le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione sono particolarmente pesanti.
Come stabilito dal DL n. 39/2024, vanno da una sanzione di 10.000 euro alla decadenza dall’agevolazione. La sanzione dipende dal momento in cui è stato ottenuto il titolo che permette di avviare i lavori di efficientamento energetico o, in questo caso, di miglioramento antisismico.
In particolare, per gli interventi per i quali la CILAS o il diverso titolo abilitativo sono stati presentati entro il 29 marzo 2024 è prevista una sanzione amministrativa di 10.000 euro.
Per gli interventi per i quali la CILAS o il diverso titolo abilitativo sono stati presentati oltre il 29 marzo 2024, invece, la sanzione prevista è la decadenza dall’agevolazione fiscale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Supersismabonus: prima scadenza per la comunicazione delle spese al 2 dicembre 2024