Sismabonus acquisti, anche nel caso di demolizione e ricostruzione in un luogo diverso si ha diritto alla detrazione nella misura del 110 per cento. A spiegarlo è la risposta all'interpello numero 478 del 15 luglio 2021 dell'Agenzia delle Entrate. Le unità immobiliari devono essere vendute entro 18 mesi dal termine dei lavori.
Sismabonus acquisti, l’agevolazione spetta anche per la demolizione e ricostruzione in altro luogo.
A confermarlo è la risposta all’interpello numero 478 del 15 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui l’edificio sia demolito e ricostruito in un luogo diverso dello stesso comune spetta comunque la detrazione nella misura del 110 per cento.
Devono, in ogni caso, essere rispettate gli altri requisiti tra i quali quello della vendita delle unità immobiliari entro 18 mesi.
Sismabonus acquisti, l’agevolazione per ricostruzione in altro luogo
Il sismabonus acquisti è l’oggetto della risposta all’interpello numero 478 del 15 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 478 del 15 luglio 2021
- Articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013. Demolizione e ricostruzione dell’edificio con aumento volumetrico.
Il documento di prassi chiarisce i dubbi dell’istante nel caso di demolizione e ricostruzione di un edificio in un altro luogo dello stesso comune.
Nel caso concreto, le modifiche in ottica antisismica comprendono anche un ampliamento dell’edificio, una diversa sagoma, un differente prospetto e mutazioni nel sedime e nelle volume dell’edificio.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’agevolazione spetta anche in tal caso, nella misura del 110 per cento.
In apertura viene richiamato il quadro normativo di riferimento, ovvero l’agevolazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 04 giugno 2013.
Tale agevolazione consiste in una detrazione nella misura del 110 per cento del prezzo di vendita, con limite a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Al termine dei lavori, e comunque non oltre il 30 giugno 2022, devono essere stipulati gli atti di vendita.
Sismabonus acquisti, le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate non è rilevante il fatto che il nuovo edificio sia costruito in un luogo diverso rispetto al precedente o che abbia caratteristiche differenti.
A supporto di tale argomentazione viene citata anche la circolare 19 del 2020 che fornisce precisazioni sul tema.
L’agevolazione, come chiarito dal documento di prassi citato, si applica anche nei casi in cui la demolizione e ricostruzione dell’edificio determina un aumento di volume.
Devono in ogni caso essere rispettate le disposizioni urbanistiche: le regole devono permettere la variazione in questione.
In altre parole, la detrazione spetta anche nei casi che non rientrano interamente nell’articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr n.380 del 2001.
In conclusione dall’Agenzia delle Entrate viene chiarito che, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, gli acquirenti possano fruire della detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63/2013.
Le opzioni a disposizione dei soggetti sono la detrazione diretta ma anche lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
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