Sismabonus del 110% escluso per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti. I lavori di riduzione del rischio sismico restano esclusi dell'agevolazione maggiorata prevista dal decreto Rilancio. A fare chiarezza è l'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 87 dell'8 febbraio 2021.
Il sismabonus con aliquota maggiorata del 110% non si applica alle unità immobiliari funzionalmente indipendenti, a differenza di quanto previsto per i lavori di riqualificazione energetica.
Il decreto Rilancio, al comma 4 dell’articolo 119, non fa alcun riferimento alle “unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno”.
A fare chiarezza è l’Agenzia delle Entrate, che con la risposta all’interpello n. 87 dell’8 febbraio 2021 esclude dal sismabonus del 110%i lavori di adeguamento antisismico effettuati su unità immobiliari indipendenti. Una cesura motivata dalla formulazione normativa, ma che lascia aperta la strada per l’accesso alla detrazione ordinaria del 75% o 85%.
Niente sismabonus del 110% per le unità immobiliari indipendenti
Sugli immobili ammessi al superbonus del 110%, l’articolo 119 del decreto Rilancio, al comma 4, non menziona le unità immobiliari funzionalmente indipendenti con accesso autonomo dall’esterno, facenti parte di edifici plurifamiliari.
E questo a differenza dell’ecobonus al 110%, che come noto spetta anche per i lavori di riqualificazione energetica sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti.
La formulazione della norma è chiara: il sismabonus con aliquota maggiorata lascia fuori tale tipologia di immobili, ed è invece riconosciuto solo su parti comuni di edifici residenziali in condominio, o su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze.
La cesura evidenziata dall’Agenzia delle Entrate è netta. La risposta all’interpello n. 87 pubblicata in data 8 febbraio 2021 riconosce, in tale ipotesi, esclusivamente la possibilità di beneficiare del sismabonus ordinario, con aliquota di detrazione al 75% o 85%, determinata in relazione al miglioramento del rischio sismico conseguito.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate si era già espressa con la circolare n. 24/E/2020, con la quale è stato chiarito che in base a quanto stabilito dal comma 9, lettera a), articolo 119 del decreto Rilancio, il richiamo esplicito al condominio comporta che:
“l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista dagli articoli da 1117 a 1139 del codice civile.”
Il richiamo al Codice Civile comporta che le spese per interventi realizzati su un edificio composto da più unità immobiliari, distintamente accatastate e di proprietà di un unico soggetto, restano escluse dal sismabonus al 110% non essendo costituito un condominio.
- Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 87 dell’8 febbraio 2021
- Superbonus- interventi di riduzione del rischio sismico su due unità immobiliari C/2 funzionalmente autonome e con ingressi indipendenti destinate al termine dei lavori ad uso abitativo - Articolo 119 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio in vigore al 31 dicembre 2020)
Sismabonus ordinario per i lavori di adeguamento antisismico sulle unità funzionalmente indipendenti
Per i lavori effettuati sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti, resta la possibilità di accedere al sismabonus ordinario che, al contrario della detrazione al 110%, spetta se gli interventi riguardano parti comuni in senso oggettivo:
“riferibili a più unità immobiliari distintamente accatastate, a prescindere dall’esistenza di una pluralità di proprietari e, dunque, dalla costituzione di un condominio.”
L’introduzione del superbonus del 110% non ha eliminato le detrazioni fiscali ordinarie sui lavori di adeguamento antisismico. Il sismabonus disciplinato dall’articolo 16, comma 1-quinquies del decreto legge n. 63 del 2013 è tutt’oggi vigente, e si applica agli interventi di messa in sicurezza statica degli edifici ubicati in zone sismiche 1, 2 e 3.
L’ammontare del sismabonus riconosciuto è correlato al miglioramento conseguito dai lavori:
- qualora dalla realizzazione dei predetti interventi sulle parti comuni di edifici derivi la diminuzione di una classe di rischio, la detrazione spettante è del 75%;
- qualora dalla realizzazione dei predetti interventi sulle parti comuni di edifici derivi la diminuzione di due classi di rischio, la detrazione spettante è del 85%.
Il limite massimo delle spese sostenute sul quale calcolare la detrazione spettante è pari a 96.000 euro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Niente sismabonus del 110% per le unità immobiliari indipendenti