Sicurezza sul lavoro, diverse misure nel Decreto fiscale 2022, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre 2021. Dalla riduzione della percentuale di lavoratori irregolari che portano alla sospensione dell'attività, fino al potenziamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Sicurezza sul lavoro, nel del Decreto fiscale 2022 sono molte le misure che riguardano la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le conferme arrivano dal testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre 2021 e in vigore dal giorno successivo. Ad anticipare le novità era già stato il comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo l’approvazione del testo da parte del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2021.
La più importante è, forse, l’intervento sulla percentuale di lavoratori irregolari che porta alla sospensione dell’attività.
Il riscritto articolo 14 del Testo Unico della sicurezza sul lavoro, prevede il passaggio dal 20 al 10 per cento.
Crescono, inoltre, gli incarichi affidati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il cui organico sarà incrementato con nuove assunzioni: 1.024 lavoratori.
3,7 milioni di euro sono previsti per dotare il nuovo personale di strumenti informatici per svolgere l’attività di vigilanza.
Sicurezza sul lavoro, le misure nel Decreto fiscale 2022
Il pacchetto di misure sulla sicurezza sul lavoro contenuto nel Decreto fiscale 2022 prevede diversi interventi: dalla riduzione della percentuale di lavoratori irregolari che portano alla sospensione dell’attività, fino al potenziamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Proprio sul nodo della sicurezza sul lavoro c’è stata ampia discussione nel Consiglio dei Ministri, che ha approvato il testo definitivo del Decreto fiscale 2022.
In merito, soddisfazione è stata espressa da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, attraverso un comunicato del 15 ottobre.
Draghi ha dichiarato quanto segue:
"Voglio esprimere la soddisfazione del Governo e mia per i provvedimenti approvati oggi in tema di sicurezza sul lavoro. Nei mesi scorsi abbiamo assistito a un numero inaccettabile di morti sul lavoro. Come Governo, ci siamo impegnati a fare tutto il possibile per impedire che questi episodi possano accadere di nuovo.
Le norme di oggi sono la realizzazione di questa promessa. Incrementiamo gli organici degli ispettorati del lavoro, inaspriamo le sanzioni per le imprese che non rispettano le regole, diamo nuovo impulso al processo di informatizzazione per migliorare i controlli. Vogliamo dare un segnale inequivocabile: non si risparmia sulla vita dei lavoratori.
Voglio ringraziare il Ministro Orlando per l’ottimo lavoro su queste norme; le Regioni e il Presidente della Conferenza Fedriga per il confronto costante e costruttivo; e i sindacati che hanno contribuito in modo fondamentale all’individuazione di soluzioni immediate, attuabili, efficaci".
Lo stesso Ministro del Lavoro Andrea Orlando si è soffermato sulle modifiche del Decreto fiscale 2022, in un altro comunicato sempre dello stesso giorno, evidenziando che:
"le modifiche sono principalmente finalizzate a incentivare e semplificare sia l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro sia il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche."
Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre 2021 viene riscritto l’articolo 14 del Testo Unico della sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo 81 del 2008.
Nela prima parte del comma 1 del nuovo articolo 14 si legge quanto segue:
“Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti su luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell’interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.”
Sono quindi due le situazioni che portano alla sospensione dell’attività a seguito di ispezione:
- la presenza del 10 per cento di lavoratori irregolari, l’attuale percentuale è fissata al 20 per cento;
- gravi violazioni per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
La conferma sul punto era già arrivata dal comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Non è più richiesta alcuna “recidiva” per l’adozione del provvedimento che scatterà subito nei casi di gravi violazioni alla prevenzione.
Per l’impresa destinataria del provvedimento, inoltre, è prevista l’impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.
Diversi interventi sono previsti anche in relazione ai compiti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Come sottolineato da Palazzo Chigi:
“Sono estese le competenze di coordinamento all’INL - Ispettorato Nazionale del Lavoro - negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro.”
Si equiparano, quindi, le competenze dell’INL a quelle della ASL.
Un altro punto saliente è il rafforzamento del SINP, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro.
L’obiettivo è, come spiega ancora il comunicato:
“una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Mentre l’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.”
In altre parole, verrà prevista una banca dati informatica unica per permettere il lavoro sinergico di INL, Inail, regioni e Asl.
All’aumento degli incarichi corrisponde, inoltre, un potenziamento dell’organico, che è previsto nell’assunzione a tempo indeterminato di 1.024 lavoratori, da assumere attraverso un’apposita procedura concorsuale.
Sicurezza sul lavoro: misure e sanzioni per il datore di lavoro
Le principali novità in tema di sicurezza sul lavoro sono state sintetizzate nelle slide pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
- Ministero del Lavoro - Slide pubblicate il 15 ottobre 2021
- Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: modifiche al Decreto legislativo 81/2008.
Tra i vari punti messi in evidenza c’è quello sull’utilizzo degli importi derivanti dalle sanzioni.
“Gli Introiti derivanti dall’adozione delle sanzioni emanate dal personale dell’Ispettorato in materia di prevenzione andranno a integrare un apposito capitolo dell’INL stesso, per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro analogamente a ciò che avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle AA.SS.LL.”
Tra le nuove modifiche al Testo Unico c’è anche una riscrittura dell’allegato I a cui fa riferimento l’articolo 14.
Tale articolo, completamente riscritto, prevede il pagamento di una somma aggiuntiva per i datori di lavoro in caso di lavoratori irregolari.
Fino a 5 lavoratori irregolari la somma sarà di 2.500 euro che diventeranno 5.000 euro nel caso di impiego di più di 5 lavoratori irregolari.
A tali somme si aggiungono ulteriori importi previsti nell’allegato per specifiche violazioni.
Tali somme aggiuntive sono riportate nella tabella riassuntiva.
FATTISPECIE | IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA |
---|---|
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | 2.500 euro |
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione | 2.500 |
Mancata formazione ed addestramento | 300 euro per ciascun lavoratore interessato |
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | 3.000 euro |
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | 2.500 euro |
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | 300 euro per ciascun lavoratore interessato |
Mancanza di protezioni verso il vuoto | 3.000 euro |
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | 3.000 euro |
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 3.000 euro |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 3.000 euro |
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | 3.000 euro |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | 3.000 euro |
Inoltre, per il datore di lavoro che non rispetta il provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nei casi di violazione di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
Tutti i provvedimenti sono stati confermati nel testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Per poter riprendere l’attività produttiva dopo la sospensione prevista è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva.
L’importo di tale somma è variabile e dipende dalla violazione.
La somma è inoltre raddoppiata se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sicurezza sul lavoro, le misure nel Decreto fiscale 2022