Scontrino elettronico, l'invio tardivo dei corrispettivi telematici non sconta l'applicazione di sanzioni in caso di regolarizzazione entro il 30 aprile 2020, termine di trasmissione della dichiarazione IVA. Le novità nella risoluzione n. 6 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 10 febbraio.
Scontrino elettronico, invio tardivo senza sanzioni nel caso di regolarizzazione entro il 30 aprile 2020.
Con la risoluzione n. 6 del 10 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’applicazione delle sanzioni dovute nel caso di trasmissione in ritardo dei corrispettivi telematici nel primo semestre di avvio dell’obbligo.
La risoluzione in oggetto fornisce nello specifico chiarimenti sulla moratoria di sei mesi dall’applicazione delle sanzioni previste nel caso di invio tardivo dei dati dei corrispettivi telematici di cui al comma 6-ter dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015.
Per i dati del secondo semestre, le sanzioni previste in caso di mancata trasmissione dei corrispettivi telematici non si applicano nel caso di invio entro il termine per la trasmissione della dichiarazione IVA, cioè entro la scadenza del 30 aprile 2020.
- Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 6 del 10 febbraio 2020
- Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi - Articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 127 del 2015 - Primo semestre di applicazione delle nuove disposizioni normative
Scontrino elettronico, invio corrispettivi senza sanzioni entro il 30 aprile 2020
Nel primo semestre di entrata in vigore dell’obbligo dello scontrino elettronico non si applicano le sanzioni previste nel caso di tardiva trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici, purché l’invio venga effettuato entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione IVA.
La moratoria semestrale segue due diverse periodicità:
- dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
- dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 per tutti gli altri titolari di partita IVA obbligati allo scontrino elettronico.
La risoluzione n. 6 dell’Agenzia delle Entrate risponde alle richieste di chiarimenti pervenute dai soggetti obbligati all’invio telematico dei corrispettivi dal 1° luglio 2019.
I dubbi riguardano l’applicazione delle sanzioni nel caso in cui nel primo semestre siano state adottate forme diverse di documentazione dei corrispettivi, come l’emissione secondo la precedente normativa nelle more di dotarsi di registratore telematico.
Come già chiarito con la circolare n. 15/E del 29 giugno 2019, la modalità “semplificata” di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi è stata introdotta per risolvere le potenziali criticità derivanti dall’avvio dell’obbligo dello scontrino elettronico.
Per il primo semestre di avvio dell’obbligo dei corrispettivi telematici, i titolari di partita IVA possono infatti utilizzare i registratori di cassa già in uso per la memorizzazione dei corrispettivi, e trasmetterne i dati entro il termine mensile, in luogo dell’invio entro i 12 giorni previsti a regime.
Scontrino elettronico, senza sanzioni l’invio dei corrispettivi entro il 30 aprile 2020
Nella risoluzione n. 6 del 10 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate specifica quindi che per i primi sei mesi commercianti, artigiani e professionisti obbligati allo scontrino elettronico, qualora privi di registratore telematico:
- certificano i corrispettivi per mezzo di scontrini e ricevute fiscali;
- inviano i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione secondo le indicazioni contenute nel citato provvedimento direttoriale del 4 luglio 2019;
- liquidano comunque correttamente e tempestivamente le imposte.
Nessun obbligo è invece previsto per i soggetti che scelgono di documentare le operazioni mediante fattura, modalità alternativa alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. L’emissione della fattura, si ricorda, resta comunque obbligatoria qualora richiesta dal cliente.
L’Agenzia delle Entrate richiama, nella risoluzione del 10 febbraio, all’avvio dell’attività di compliance: per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, nelle scorse settimane sono state trasmettere le lettere di anomalia alle quali, si ricorda, non è necessario rispondere qualora le operazioni effettuate dal 1° luglio 2019 siano state certificate mediante fattura.
Se l’unica omissione riscontrabile consiste nella mancata trasmissione dei dati dei corrispettivi del primo semestre, la violazione può essere regolarizzata senza l’applicazione di sanzioni inviando i dati dei corrispettivi telematici entro il 30 aprile 2020, termine di presentazione della dichiarazione IVA.
Le sanzioni indicate nell’articolo 2, comma 6, del d.lgs. n. 127 del 2015 relative all’invio tardivo dei dati dello scontrino elettronico si applicheranno esclusivamente nel caso di trasmissione dei dati del secondo semestre dopo il 30 aprile 2020.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Scontrino elettronico, invio tardivo corrispettivi senza sanzioni fino al 30 aprile 2020