Scontrini spese mediche e farmaci, modello 730/2024: quando non serve più conservarli e portarli al CAF

Anna Maria D’Andrea - Modello 730

Scontrini e fatture di spese mediche e farmaci non devono più essere necessariamente consegnati al CAF e conservati per successivi controlli. Le regole da seguire per la compilazione e l'invio del modello 730/2024

Scontrini spese mediche e farmaci, modello 730/2024: quando non serve più conservarli e portarli al CAF

Spese mediche e farmaci, meno scontrini e fatture da conservare e consegnare al CAF per la predisposizione e l’invio del modello 730/2024.

Lo snellimento degli obblighi documentali è una delle semplificazioni introdotte negli scorsi anni sul fronte della dichiarazione dei redditi, e nel pieno della stagione del modello 730 è bene soffermarsi sulle regole da seguire.

La conservazione di fatture e scontrini relative alle spese mediche e ai farmaci portati in detrazione fiscale viene meno in assenza di modifiche al modello 730 precompilato.

In caso di invio per il tramite di CAF e in genere di intermediari abilitati basterà consegnare il prospetto dettagliato delle spese sanitarie, scaricabile sul Portale TS.

Fatture e scontrini dovranno essere esibiti esclusivamente in relazione ai dati modificati o inseriti ex novo.

Scontrini spese mediche e farmaci, modello 730/2024: quando non serve più conservarli e portarli al CAF

Sono più di un miliardo i documenti fiscali relativi a spese mediche e farmaci trattati dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito dei lavori per la predisposizione del modello 730 precompilato 2024.

Nel corso degli anni è diventata sempre più capillare la procedura di comunicazione da parte di medici, farmacie e, più in generale, da operatori che operano nell’ambito della sanità, fattore che ha portato ad una semplificazione degli oneri documentali a carico di contribuenti e professionisti.

Il Decreto legge n. 73/2022 ha snellito gli obblighi di acquisizione e conservazione di fatture e scontrini e a fare il punto delle regole da seguire sono le guide tematiche sulle detrazioni del modello 730/2024 pubblicate il 30 maggio dall’Agenzia delle Entrate.

In linea generale, in caso di presentazione del modello 730 precompilato direttamente, tramite il sostituto d’imposta o mediante CAF o professionisti, l’assenza di modifiche comporta il venir meno dell’obbligo di conservare i documenti di spesa relativi agli oneri detraibili comunicati da soggetti terzi.

Resta in ogni caso, per CAF o professionisti, l’obbligo di verificare la corrispondenza della documentazione esibita dal contribuente con le spese indicate nella precompilata.

Al posto di scontrini, ricevute e fatture, sarà possibile per il contribuente esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie, scaricabile tramite il Portale Tessera Sanitaria, accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti per l’appunto che il prospetto è stato scaricato dal Sistema TS.

Se la verifica tra dati indicati nel prospetto e spese indicate nel modello 730 precompilato non evidenzia differenze, e quindi in assenza di modifiche, viene meno l’obbligo di conservazione documentale per CAF e professionisti.

Spese mediche e farmaci, fatture e scontrini da presentare al CAF per le modifiche al modello 730/2024

Regole specifiche, invece, sul fronte dei dati aggiunti o modificati.

In caso di differenze tra il prospetto o l’ulteriore documentazione esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nel modello 730 precompilato, ai fini della modifica e dell’integrazione dei dati si torna al vecchio modello.

Il CAF o il professionista dovrà acquisire dal contribuente e conservare fatture e scontrini relativi alle spese non indicate nella dichiarazione precompilata e il cui importo risulta modificato.

In aggiunta sarà necessario per l’intermediario acquisire e conservare il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata e la dichiarazione sostitutiva.

Sul fronte del download del prospetto dal portale del sistema TS, l’Agenzia delle Entrate specifica in ogni caso che:

“qualora il contribuente abbia delle difficoltà nell’utilizzo dei sistemi informatici e/o scarse competenze in materia e non sia in grado di ottenere le apposite credenziali o comunque di stampare o salvare il citato prospetto di dettaglio, il CAF o il professionista abilitato acquisisce e conserva, in luogo di tale prospetto, i singoli documenti di spesa (scontrini, fatture, ecc.).”

Non sarà quindi possibile delegare il professionista nella procedura di acquisizione della documentazione sanitaria.

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