Scadenza spesometro secondo semestre 2018, febbraio è il mese dell’addio

Anna Maria D’Andrea - Comunicazioni IVA e spesometro

Ultima scadenza per lo spesometro che, per i dati delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2018, dovrà essere trasmesso entro il 28 febbraio 2019. Ecco tutte le istruzioni per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.

Scadenza spesometro secondo semestre 2018, febbraio è il mese dell'addio

Scadenza spesometro secondo semestre 2018: sarà il 28 febbraio 2019 il giorno dell’addio alla comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.

Entro questa data i contribuenti titolari di partita IVA dovranno effettuare l’invio telematico della comunicazione nata trimestrale, e “trasformata” poi in semestrale, relativamente alle fatture emesse e ricevute nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2018.

Ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2019 lo spesometro è stato di fatto abolito.

Al suo posto è stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni interne mentre, per quel che concerne le fatture da e verso l’estero non documentate mediante fattura elettronica, sarà obbligatoria la trasmissione dell’esterometro mensile (la cui prima scadenza è fissata sempre al 28 febbraio).

Nulla è cambiato in merito alle istruzioni per l’invio dello spesometro, che anche nel secondo semestre del 2018 potrà essere trasmesso in modalità semplificata dai soggetti obbligati alla trasmissione.

Restano invece esonerati dall’invio della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute i contribuenti in regime forfettario, i titolari di partita IVA in regime dei minimi e, tra gli altri, coloro che avevano optato per la fatturazione elettronica già dal 2018.

Facciamo di seguito il punto sull’imminente scadenza dello spesometro del secondo semestre 2018, per arrivare pronti all’addio all’adempimento fissato per il prossimo 28 febbraio 2019.

Scadenza spesometro secondo semestre 2018 il 28 febbraio 2019

Entro il termine del 28 febbraio 2019 i titolari di partita IVA che rientrano tra i soggetti obbligati dovranno effettuare l’invio telematico dello spesometro.

L’obbligo, introdotto dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 193/2016, successivamente modificato dall’articolo 1-ter del Decreto Legge n. 148/2018, consiste nella comunicazione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e la scadenza di febbraio riguarda le operazioni del secondo semestre 2018 o, in caso di esercizio della trasmissione trimestrale, del quarto trimestre.

Prima di scendere nel dettaglio, è opportuno segnalare che il 28 febbraio 2019 sarà un vero e proprio concentrato di adempimenti IVA.

Accanto allo spesometro del secondo semestre 2018, sarà necessario effettuare la trasmissione telematica delle Li.pe (comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche) del quarto trimestre 2018 nonché del primo esterometro, la comunicazione mensile delle fatture da e verso l’estero.

Per quanto riguarda lo spesometro, ricordiamo che qualora sia rispettato il termine di scadenza ed in caso di scarto del file, vale la regola della possibilità di rinvio entro 5 giorni dalla data di ricezione dell’esito.

Approfondiamo ora analizzando quali sono i dati obbligatori da indicare nello spesometro, chi deve effettuare l’invio della comunicazione dei dati delle fatture e chi sono invece i soggetti esonerati.

Spesometro secondo semestre 2018: dati obbligatori da inviare entro il 28 febbraio 2019

Lo spesometro, che i soggetti interessati ricorderanno per le innumerevoli proroghe intervenute, è stato oggetto di importanti misure di semplificazione.

Nel dettaglio, è stato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018 a ridurre i dati obbligatori da inviare, regole che valgono anche per la comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2018.

Il file telematico da compilare e trasmettere all’Agenzia delle Entrate, dovrà contenere i seguenti dati:

  • partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni;
  • data e numero della fattura;
  • base imponibile;
  • aliquota applicata;
  • tipologia dell’operazione ai fini dell’IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.

Per le mini-fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente sarà possibile trasmettere i dati del documento riepilogativo.

In merito al documento riepilogativo delle fatture emesse i dati obbligatori da inserire sono i seguenti:

  • il numero e la data del documento;
  • la partita IVA del cedente/prestatore;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Per i documenti riepilogativi delle fatture ricevute, invece, bisognerà inviare:

  • il numero e la data di registrazione del documento;
  • la partita IVA del cessionario/committente;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Scadenza spesometro secondo semestre 2018: soggetti obbligati e casi di esonero

Nulla è cambiato anche in merito ai soggetti obbligati all’invio dello spesometro 2018.

Rientrano tra i titolari di partita IVA che dovranno tenere a mente la scadenza del 28 febbraio 2019 i seguenti soggetti:

  • imprese individuali, imprese familiari, aziende coniugali (eccezion fatta per quelle operanti con il regime dei minimi e con il regime forfettario);
  • professionisti anche in forma associata;
  • imprese agricole in regime di esonero IVA;
  • società di persone;
  • società di capitali, società cooperative;
  • curatori fallimentari per conto della società fallita o posta in liquidazione coatta amministrativa;
  • stabili organizzazioni;
  • società estere per operazioni effettuate nel territorio italiano;
  • soggetti identificati in Italia o che operano mediante un rappresentante fiscale.

Sono invece esonerati dall’adempimento:

  • amministrazioni pubbliche per i dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali;
  • produttori agricoli esonerati ai sensi dell’art. 34, comma 6 del DPR 633/72 situati in zone montane;
  • contribuenti nel regime forfettario;
  • contribuenti minimi;
  • produttori agricoli in regime di esonero delle zone montane;
  • la Pubblica Amministrazione e le Amministrazioni autonome;
  • i contribuenti titolari di partita IVA che hanno aderito alla fatturazione elettronica.

Sanzioni spesometro e ravvedimento operoso

In chiusura, un breve accenno alle sanzioni previste nel caso di invio tardivo oltre la scadenza del 28 febbraio 2019, errori od omissioni relativi allo spesometro del secondo semestre 2018.

La sanzione prevista ammonta a:

  • 2 euro per ogni fattura,
  • con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

È possibile, inoltre, avvalersi del ravvedimento operoso, che prevede sanzioni ridotte sulla base del ritardo con cui si procede con l’integrazione di dati omessi o trasmessi in maniera inesatta:

  • 1/9 di 500 euro se lo spesometro è inviato entro 15 giorni dalla scadenza originaria;
  • 1/9 di 1.000 euro se la correzione avviene entro 90 giorni dalla scadenza originaria;
  • 1/8 di 1.000 euro se il modello è presentato oltre 90 giorni ma entro un anno dalla scadenza;
  • 1/7 di 1.000 euro se la regolarizzazione avviene entro due anni;
  • 1/6 di 1.000 euro se la regolarizzazione avviene oltre due anni;
  • 1/5 di 1.000 euro se la regolarizzazione è effettuata dopo la constatazione della violazione.

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