Secondo acconto IVAFE e IVIE 2022, chi è chiamato al pagamento? I contribuenti interessati devono effettuare i versamenti entro la scadenza del 30 novembre 2022. Istruzioni, regole e codici tributo da inserire nel modello F24.
Secondo acconto IVAFE e IVIE 2022, l’appuntamento con il Fisco è fissato al 30 novembre 2022.
La scadenza riguarda le partite IVA e la generalità dei contribuenti.
Entro tale termine i soggetti interessati devono provvedere al pagamento dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero e di quella sul valore degli immobili situati all’estero.
Le imposte seguono infatti le regole di versamento previste per l’IRPEF. Il termine si aggiunge ai tanti adempimenti e alle numerose scadenze previste per la fine del mese di novembre 2022.
Secondo acconto IVAFE 2022, la scadenza da segnare in agenda
Il versamento del secondo acconto o del pagamento in un’unica soluzione dell’IVAFE, l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, ha come scadenza il 30 novembre 2022.
Il termine è lo stesso dei versamenti IRPEF: l’imposta segue, infatti, le regole previste l’imposta sui redditi per le persone fisiche.
Quest’anno, al momento, non sono previste proroghe per i versamenti del secondo acconto delle imposte sui redditi.
Per la generalità di professionisti e imprese il termine da rispettare è quindi quello canonico del 30 novembre 2022.
Devono segnare in agenda l’appuntamento con il Fisco le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.
Dal 2020 sono soggetti passivi, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 del decreto legge n. 167/1990.
L’IVAFE segue le regole stabilite per i versamenti dell’IRPEF. I termini e le modalità di pagamento dell’imposta in acconto e saldo sono gli stessi.
I dati sulle attività finanziarie detenute all’estero devono essere indicati nel quadro RW della dichiarazione con modello Redditi.
Secondo acconto IVIE 2022, la scadenza da segnare in agenda
Così come per l’IVAFE, anche l’IVIE, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, si deve cerchiare in calendario la scadenza del 30 novembre 2022.
È chiamata al pagamento dell’imposta la generalità delle partite IVA, che rientrano tra i soggetti indicati.
Dal 2020 è stata estesa la platea dei soggetti passivi. Oltre alle persone fisiche si aggiungono anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività.
Anche in questo caso la normativa di riferimento è il decreto legge n. 167/1990.
L’imposta è dovuta dai seguenti contribuenti:
- proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
- concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Secondo acconto IVAFE e IVIE 2022, i codici tributo da inserire nel modello F24
Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche, direttamente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel.
Si può utilizzare inoltre l’home banking del proprio istituto di credito o rivolgersi a un intermediario abilitato.
I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione.
In alternativa devono devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore.
I codici tributo da inserire nel modello F24 sono quelli indicati nella risoluzione numero 26/E del 21 maggio 2020.
Le sequenze di cifre necessarie per il pagamento sono riportate nella tabella riassuntiva.
Codice Tributo | Descrizione |
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4048 | Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE |
4045 | Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE |
4046 | Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO |
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