Saldo e acconto IVAFE e IVIE 2022, chi è chiamato a pagare? I contribuenti obbligati devono provvedere al versamento entro la scadenza canonica del 30 giugno. Si segue la tabella di marcia delle imposte sui redditi. Regole, istruzioni e codici tributo da inserire nel modello F24.
Saldo e acconto IVAFE e IVIE 2022, la scadenza è fissata al 30 giugno 2021, così come prevede la tabella di marcia delle imposte sui redditi.
Il termine del saldo e acconto 2022 è lo stesso per tutte le categorie di contribuenti obbligati.
Così come per i soggetti che devono versare le imposte sui redditi, coloro i quali sono chiamati al pagamento di IVAFE e IVIE devono segnare la data in calendario.
Entro la data prevista per l’appuntamento con il Fisco si deve provvedere al versamento dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero e di quella sul valore degli immobili situati all’estero.
Tali imposte, infatti, seguono le regole di versamento previste per l’IRPEF e per le altre imposte sui redditi.
Saldo e acconto IVAFE 2022, chi deve pagare ed entro quale scadenza?
La scadenza del versamento relativo al saldo e all’acconto dell’IVAFE, l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, è prevista per il 30 giugno 2022.
Così come accade per la generalità delle imposte sui redditi, la tabella di marcia per i pagamenti ha due appuntamenti principali:
- 30 giugno;
- 30 novembre.
A differenza di quanto avvenuto lo scorso anno, in cui era stata disposta una proroga per i soggetti ISA e per i contribuenti in regime forfettario, quest’anno resta in calendario la canonica scadenza della fine del mese di giugno 2022.
Sono chiamati all’appuntamento con il Fisco le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.
A partire dall’anno 2020 sono inoltre stati inseriti tra i soggetti passivi, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 del decreto legge n. 167/1990.
Come già chiarito in precedenza, anche l’IVAFE segue la stessa tabella di pagamento delle imposte sui redditi. In altre parole, i contribuenti devono fare riferimento alle regole stabilite per l’IRPEF anche per quanto riguarda le modalità di pagamento dell’imposta in acconto e saldo.
Nel quadro RW della dichiarazione con modello Redditi devono essere inseriti i dati relativi alle attività finanziarie detenute all’estero.
Saldo e acconto IVIE 2022, scadenza e soggetti interessati
Così come per l’IVAFE, anche l’IVIE, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, segue la stessa tabella di marcia per i pagamenti dell’IRPEF e delle altre imposte sui redditi.
La scadenza è fissata, come di consueto, al 30 giugno 2022.
Cambiamenti sulla platea interessata all’appuntamento con il Fisco sono stati previsti a partire dall’anno 2020. Da tale anno, i soggetti passivi sono aumentati: oltre alle persone fisiche si sono aggiunti anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività. La normativa di riferimento anche in questo caso è il decreto legge n. 167/1990.
In sostanza, i contribuenti obbligati al pagamento sono i seguenti:
- proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
- concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Saldo e acconto IVAFE e IVIE 2022, quali codici tributo si devono inserire nel modello F24?
Per provvedere al pagamento dell’imposta, si deve effettuare il versamento tramite modello F24.
La modalità di adempimento da seguire è quella telematica. Il versamento può avvenire direttamente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel.
Si può, in alternativa, utilizzare inoltre l’home banking del proprio istituto di credito o rivolgersi ad un intermediario abilitato.
Per i contribuenti che non sono titolari di partita IVA c’è la possibilità di effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste Italiane e agenti della riscossione. Tuttavia deve essere rispettata la condizione che gli stessi non facciano utilizzo di crediti tributari o contributivi in compensazione.
All’interno del modello F24 devono essere inseriti i codici tributo riportati nella tabella riassuntiva.
Codice Tributo | Descrizione |
---|---|
4041 | Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO |
4044 | Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA |
4042 | Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO |
4046 | Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO |
4043 | Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO |
4047 | Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA |
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