Il Modello 770/2022 va inviato entro la scadenza del 31 ottobre 2022. Per la compilazione sono disponibili le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate. I sostituti d'imposta hanno a disposizione diverse modalità di presentazione, possono trasmettere la dichiarazione direttamente o tramite intermediari abilitati.
Il Modello 770/2022 va trasmesso dai sostituti d’imposta entro la scadenza del 31 ottobre 2022.
Questi soggetti hanno a disposizione diverse modalità di presentazione. La dichiarazione va inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate e si aggiunge alle altre scadenze per i datori di lavoro, i quali devono affrontare un mese ricco di adempimenti fiscali.
Il Modello 770/2022 si può trasmettere direttamente, mediante un intermediario abilitato o tramite società appartenenti al gruppo.
La prova della presentazione è fornita dalla comunicazione telematica che attesta il corretto ricevimento dei dati.
Ecco le istruzioni relative alla scadenza e alle modalità di presentazione del Modello 770 del 2022.
Scadenza e modalità di presentazione del Modello 770/2022
Il Modello 770/2022 va presentato all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta entro la scadenza del 31 ottobre 2022.
È possibile scaricare il Modello direttamente dal sito dell’Agenzia, oppure utilizzando il link di seguito.
I soggetti obbligati alla presentazione del Modello dovranno seguire le apposite istruzioni per la compilazione, scaricabili nella stessa sezione del sito e tramite il link seguente.
- Agenzia delle Entrate - Istruzioni per la compilazione del Modello 770/2022
- Scarica le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello 770/2022
Il Modello dovrà essere inviato esclusivamente per via telematica entro la scadenza del 31 ottobre 2022 in tutte le sue parti: dal frontespizio, al Quadro SX, passando per il Quadro ST e gli altri quadri.
I sostituti d’imposta possono scegliere tra diverse modalità di presentazione della dichiarazione:
- trasmetterla direttamente;
- inoltrarla tramite un intermediario abilitato;
- inviarla tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- trasmetterla tramite società appartenenti al gruppo.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui avviene la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione è data, appunto, dalla comunicazione telematica che attesta l’avvenuta ricezione dei dati.
ATTENZIONE: il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solamente l’avvenuta ricezione del file. In seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione che attesta l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati ricevuti che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione gratuitamente il programma di compilazione del Modello 770/2022 nella sezione “software” del sito internet istituzionale.
Modello 770/2022: presentazione diretta da parte del dichiarante
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline, messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, tra cui anche le Amministrazioni e gli enti pubblici, effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione tramite i propri gestori incaricati.
I nominativi di tali gestori vengono comunicati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e al relativo allegato tecnico.
Modello 770/2022: presentazione tramite un intermediario abilitato
Gli intermediari, che sono individuati ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998, sono obbligati a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
- il Modello predisposto da loro per conto del dichiarante;
- la dichiarazione predisposta dal dichiarante stesso e per cui hanno assunto l’impegno alla presentazione telematica.
Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati che appartengono alle seguenti categorie:
- iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, e gli iscritti nel registro dei revisori legali;
- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- iscritti negli albi degli avvocati;
- avvocati tributaristi - studi associati;
- avvocati tributaristi - società tra professionisti;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- Caf – dipendenti;
- Caf – imprese;
- notai iscritti nel ruolo indicato nell’art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
- coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
- iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro.
Inoltre, sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli (decreto dirigenziale 18 febbraio 1999).
Questi soggetti possono assolvere all’obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi anche di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nei predetti decreti, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza e dai singoli associati a tali associazioni.
Modello 770/2022: presentazione tramite società del gruppo
Nell’ambito di gruppi societari, in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, la trasmissione può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, esclusivamente attraverso il servizio Entratel.
Si considerano appartenenti al gruppo l’ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate.
Sono considerate controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall’inizio del periodo d’imposta precedente.
Tale disposizione si applica, in ogni caso:
- alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. n. 127/1991 e del D.Lgs. n. 87/1992;
- alle imprese soggette all’imposta sul reddito delle società (IRES) indicate nell’elenco nei predetti decreti.
La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo, dal momento in cui viene assunto l’impegno alla presentazione della dichiarazione.
Possono avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica anche le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, anche se non vi appartengono.
È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente e altre tramite le società del gruppo o un intermediario.
Le società e gli enti che assolvono all’obbligo di presentazione per via telematica, rivolgendosi a un intermediario abilitato o a una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l’abilitazione alla trasmissione telematica.
Per incaricare un’altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata.
Modello 770/2022, documentazione da rilasciare al dichiarante e comunicazione di avvenuta presentazione
Anche gli intermediari abilitati e le società di gruppo devono osservare alcuni adempimenti. Sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 322/1998, infatti, dovranno rilasciare al sostituto d’imposta l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati della dichiarazione.
Va rilasciata al momento della ricezione o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione e precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà predisposta.
Se il contribuente ha conferito l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l’incaricato deve rilasciare, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.
La data di tale impegno, insieme alla sottoscrizione e all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” del frontespizio della dichiarazione.
Gli intermediari, poi, dovranno rilasciare al sostituto d’imposta anche l’originale della dichiarazione trasmessa entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione, insieme alla copia della comunicazione che attesta l’avvenuto ricevimento.
Quest’ultima costituisce per il dichiarante la prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata con l’originale della dichiarazione per i cinque anni successivi, in cui possono essere effettuati eventuali controlli.
Infine, gli intermediari devono conservare una copia delle dichiarazioni trasmesse per lo stesso periodo previsto per i dichiaranti. Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando eventuali inadempienze e rivolgendosi eventualmente ad altri intermediari per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa, attraverso lo stesso canale, al soggetto che ha effettuato l’invio.
Tale comunicazione è consultabile nella sezione “Ricevute” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, riservata agli utenti registrati ai servizi telematici e può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti ma scartate dal servizio telematico, purché vengano ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.
In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni per via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, è applicata a questi ultimi la sanzione prevista dall’art. 7-bis del DL n. 241/1997.
Inoltre, è prevista la revoca dell’abilitazione se nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, oppure in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.
Queste, dunque, le istruzioni per l’invio della dichiarazione fornite dall’Agenzia delle Entrate.
I sostituti d’imposta devono inviare il Modello 770/2022, scegliendo una delle modalità di presentazione a disposizione, entro la scadenza del 31 ottobre 2022. Una data che chiude un mese ricco di adempimenti per i datori di lavoro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Scadenza e modalità di presentazione del Modello 770/2022