Scadenza imposte sui redditi oggi, 15 settembre 2021. Per chi si avvale del pagamento a rate, il prossimo appuntamento è previsto domani. Non c'è la possibilità di differimento con maggiorazione dello 0,40 per cento ed il ravvedimento operoso è l'unica chance per chi paga in ritardo.
Scadenza imposte, oggi 15 settembre 2021 è il giorno dell’appuntamento con l’Erario per i soggetti ISA beneficiari della proroga.
Il rinvio inserito in sede di conversione del decreto Sostegni bis ha concesso due mesi circa in più per pagare saldo e acconto delle imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi 2021, e per i titolari di partita IVA beneficiari è ora tempo di versamenti.
L’appuntamento di oggi si caratterizza per due aspetti peculiari.
Il primo è l’impossibilità di “agganciare” alla scadenza del 15 settembre il differimento ai 30 giorni successivi maggiorando la somma dovuta dello 0,40 per cento. Il ravvedimento operoso è l’unica via possibile in caso di ritardo.
Il secondo è relativo alla scadenza ravvicinata delle rate: il 16 settembre bisognerà eseguire il versamento della seconda e, in ogni caso, il totale delle somme dovute dovrà essere pagato entro la fine del mese di novembre.
Scadenza imposte 2021, due rate in due giorni: doppio appuntamento 15 e 16 settembre
È l’effetto delle proroghe: il calendario previsto per il versamento delle imposte sui redditi in caso di rateizzazione è particolarmente fitto e prevede appuntamenti ravvicinati.
I titolari di partita IVA che eseguiranno il versamento della prima rata il 15 settembre 2021, entro il giorno successivo dovranno eseguire il pagamento della seconda rata.
Il calendario della rateizzazione di saldo e acconto delle imposte 2021, alla luce della proroga prevista dal decreto Sostegni bis, è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 53/E del 5 agosto 2021.
Sono quattro le rate previste. Come di consueto, entro il mese di novembre sarà necessario aver eseguito il versamento del saldo e del primo acconto, e resta confermata al 30 novembre la scadenza del secondo acconto.
Si riporta quindi il calendario delle scadenze per chi paga a rate:
- per i soggetti titolari di partita IVA:
- entro il 15 settembre 2021 la prima rata, senza interessi;
- entro il 16 settembre 2021 la seconda rata, con interessi;
- entro il 18 ottobre 2021 la terza rata, con interessi;
- entro il 16 novembre 2021 la quarta rata, con interessi.
N. rata - titolari di partita IVA | Scadenza | Interessi |
---|---|---|
1 | 15 settembre | 0 |
2 | 16 settembre | 0,01 |
3 | 18 ottobre | 0,34 |
4 | 16 novembre | 0,67 |
- per i soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
- entro il 15 settembre 2021, la prima rata, senza interessi;
- entro il 30 settembre 2021, la seconda rata, con interessi;
- entro il 2 novembre 2021, la terza rata, con interessi;
- entro il 30 novembre 2021, la quarta rata, con interessi.
N. rata - non titolari di partita IVA | Scadenza | Interessi |
---|---|---|
1 | 15 settembre | 0 |
2 | 30 settembre | 0,17 |
3 | 2 novembre | 0,50 |
4 | 30 novembre | 0,83 |
Scadenze imposte 2021 senza maggiorazione dello 0,40 per cento: ravvedimento operoso per chi paga in ritardo
Non sono previste via alternative al versamento a decorrere dal 15 settembre 2021.
Con la proroga della scadenza, il decreto Sostegni bis ha eliminato la possibilità per i soggetti ISA beneficiari di usufruire dell’ulteriore differimento ai 30 giorni successivi, previa maggiorazione della somma dovuta dello 0,40 per cento.
Si deroga alla regola generale prevista dall’articolo 17, comma 2 del DPR n. 435/2001, il quale dispone per l’appunto la possibilità di differimento con maggiorazione.
Per chi salta la scadenza odierna, l’unica chance per rimediare al ritardo è l’applicazione del ravvedimento operoso, che consente di beneficiare della riduzione delle sanzioni in base al “tempismo” della regolarizzazione.
Si ricorda inoltre che secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 471/1997, in caso di versamento tardivo delle imposte sui redditi, la sanzione ordinaria del 30 per cento dell’importo non versato è ridotta alla metà se si paga quanto dovuto entro 90 giorni.
Ferma restando la possibilità di applicazione del ravvedimento, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un quindicesimo per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni.
Appare quindi particolarmente vantaggioso per il contribuente regolarizzarsi per tempo, considerando che per i pagamenti eseguiti tempestivamente, entro il quindicesimo giorno, la sanzione è pari allo 0,1 per cento, calcolata per ciascun giorno di ritardo.
È pari all’1,5 per cento la sanzione prevista in caso di versamento entro 30 giorni, somma che sale all’1,67 per cento per chi paga successivamente, e in ogni caso entro 90 giorni.
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