Sanzioni più elevate se le violazioni hanno risvolti penali

L'irrogazione della sanzioni amministrative in misura maggiore rispetto al minimo edittale è legittima nell'ipotesi in cui la violazione contestata dall'Ufficio abbia anche un risvolto penale.

Sanzioni più elevate se le violazioni hanno risvolti penali

Nell’ipotesi in cui la violazione contestata dall’Ufficio abbia anche un risvolto penale è legittima l’irrogazione delle sanzioni amministrative in misura maggiore rispetto al minimo edittale, in quanto l’astratta rilevanza penale di una condotta illecita esprime un disvalore maggiore rispetto ad una violazione non sanzionata penalmente.

Questo è quanto emerge dall’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 4927/2019.

La Sentenza – Nel corso di una perquisizione disposta dall’Autorità giudiziaria nei locali di una società, la Guardia di Finanza aveva acquisito una serie di supporti informatici e altra documentazione contenenti elementi da cui presumere l’esistenza di una contabilità parallela “in nero” tenuta dalla stessa società.

Dopo aver ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo ai fini fiscali di tali elementi penalmente rilevanti, i militari procedettero alla redazione di un apposito p.v.c., sulle cui risultanze l’Ufficio finanziario notificò alla società avvisi di accertamento e di irrogazione sanzioni.

La società impugnava tutti gli atti de qua ma il ricorso era respinto sia dalla CTP che dalla CTR.

L’ente soccombente ha proposto allora ricorso per cassazione lamentando, per quanto di interesse, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. 472/1997.

A parere della società è illegittima l’applicazione della sanzione in misura superiore al minimo edittale da parte dell’Ufficio sulla base della motivazione per cui la condotta illecita era da ritenersi particolarmente grave essendo sfociata nell’ambito penale. Ugualmente errata doveva ritenersi la decisione del giudice di secondo grado, che ha ritenuto corretto l’operato dell’Ufficio, perché la rilevanza penale della violazione non costituisce “un parametro per la quantificazione della sanzione amministrativa, che deve tener soltanto conto del comportamento tenuto dal trasgressore, della gravità delle violazioni e del danno arrecato”.

Il motivo è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione, che ha cassato con rinvio la decisione impugnata.

In materia di criteri per la determinazione della sanzione amministrativa, l’art. 7, co. 1 del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che “nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali”.

Secondo la società ricorrente la CTR avrebbe errato perché ha ritenuto che la presenza di una condotta penalmente rilevante della violazione contestata non rientri tra i criteri di “gravità” stabiliti dal citato art. 7 legittimanti l’irrogazione della sanzione in misura superiore al minimo edittale.

Di avviso contrario i giudici di legittimità che hanno avallato la decisione della CTR precisando che la norma in argomento deve essere interpretata facendo riferimento ai parametri:

  • a) della gravità della violazione;
  • b) dell’opera successivamente svolta dall’agente per eliminare o attenuarne le conseguenze;
  • c) della personalità dell’agente, tenuto conto anche dei suoi precedenti in ambito penale;
  • d) delle sue condizioni economico-sociali.

Pertanto, “la condotta dell’agente” costituisce un parametro cui commisurare la gravità della violazione che peraltro può essere desunta anche da altri fattori.

I giudici di Piazza Cavour hanno quindi affermato che la rilevanza penale della violazione giustifica certamente un incremento della misura della sanzione, rispetto al minimo edittale, che rientra nel potere di valutazione demandato all’Ufficio dal legislatore fiscale, tenuto conto che “la astratta rilevanza penale di una violazione di norma tributaria implica già l’espressione di un disvalore normativo riguardo alla condotta tipica, certamente maggiore rispetto a quelle violazioni non sanzionate penalmente”.

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