Quali sanzioni si possono applicare per i casi di omesso, errato o tardivo invio del modello 770/2023? La dichiarazione deve essere presentata dai sostituti d’imposta entro la scadenza del 31 ottobre 2023
Cosa succede se i sostituti d’imposta non trasmettono il Modello 770/2023 oppure inviano la dichiarazione in ritardo o con errori?
Per queste mancanze vengono applicate delle sanzioni amministrative parametrate alla gravità del fatto, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 471 del 1997.
Di seguito un riepilogo delle sanzioni che possono essere applicate e le istruzioni sui passaggi da seguire per correggere o integrare una dichiarazione già inviata.
Si ricorda che il Modello 770/2023 deve essere presentato dai sostituti d’imposta entro la scadenza del 31 ottobre 2023.
Le sanzioni in caso di omesso, errato o tardivo invio del modello 770/2023
Con l’avvicinarsi della scadenza per la presentazione del Modello 770/2023 è opportuno ricordare quali sanzioni vengono applicate nel caso di omesso, errato o tardivo invio della dichiarazione.
I sostituti d’imposta, infatti, hanno tempo fino alla canonica scadenza prevista per il 31 ottobre 2023 per procedere all’adempimento.
La dichiarazione da compilare si può scaricare direttamente dal sito dell’Agenzia, oppure utilizzando il link di seguito.
- Agenzia delle Entrate - Modello 770/2023
- La versione definitiva della dichiarazione per i sostituti d’imposta.
Per facilitare la redazione del Modello 770/2023 l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione le apposite istruzioni per la compilazione, scaricabili dalla stessa sezione del sito e tramite il link in basso.
Partiamo dai casi di omessa presentazione della dichiarazione. Il mancato invio del Modello 770/2023 è punito con una sanzione amministrativa che varia dal 120 al 240 per cento del valore delle ritenute non versate, a partire da un minimo di 250 euro, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
“Per ritenute non versate si intende la differenza tra l’ammontare delle maggiori ritenute accertate e quelle liquidabili in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973.”
Se il sostituto d’imposta presenta la dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e ad ogni modo prima prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica una sanzione ridotta.
Questa sarà pari ad un valore compreso tra il 60 e il 120 per cento dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro.
Nel caso in cui l’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati sia inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa che va dal 90 al 180 per cento dell’importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di 250 euro.
Tale sanzione viene aumentata del 50 per cento se la violazione è stata realizzata utilizzando documentazione falsa oppure tramite raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
Può essere invece ridotta di un terzo se il totale delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati è inferiore al 3 per cento delle ritenute riferibili all’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque non superiore a 30.000 euro.
Nel caso in cui le ritenute non dichiarate siano state comunque versate interamente, si applicherà una sanzione amministrativa compresa tra i 250 e i 2.000 euro.
Se la dichiarazione omessa viene inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo si applica la sanzione da 150 a 500 euro.
Inoltre, in aggiunta a tali penali si applica la sanzione amministrativa di 50 euro per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.
Per quanto riguarda le responsabilità dell’intermediario abilitato, in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni per via telematica da parte degli intermediari, viene loro applicata la sanzione prevista dall’articolo 7-bis del Dlgs n. 241/1997.
Inoltre, è prevista la revoca dell’abilitazione quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, oppure in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.
Modello 770/2023: invio tardivo e dichiarazioni integrative per correggere gli errori
In caso di errori e/o omissioni è possibile inviare il Modello 770/2023 integrativo o correttivo.
Se il sostituto d’imposta deve, prima della scadenza del 31 ottobre 2023, rettificare oppure integrare i dati trasmessi dovrà compilare, in tutte le sue parti, una nuova dichiarazione.
In questo caso sarà necessario barrare la casella “Correttiva nei termini” nel frontespizio.
Se, invece, il termine di presentazione è già scaduto, per rettificare o integrare i dati trasmessi è necessario presentare una nuova dichiarazione, anche in questo caso da compilare in tutte le sue parti, e barrare la casella “Dichiarazione integrativa”.
In entrambi i casi sarà necessario indicare, nell’apposita casella, il protocollo della dichiarazione già inviata e da correggere/integrare.
Ad ogni modo è possibile presentare la dichiarazione integrativa o correttiva entro 90 giorni dal termine di scadenza e regolarizzare le sanzioni tramite il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
Pertanto, l’omessa presentazione del Modello 770/2023 potrà essere regolarizzata in questo modo entro il 29 gennaio 2024.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Le sanzioni in caso di omesso, errato o tardivo invio del modello 770/2023