L'eventuale ritardo nell'accredito delle somme è imputabile esclusivamente all'istituto bancario, nel caso in cui il contribuente abbia dato alla banca l'ordine di pagamento entro la scadenza prevista. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 13759 del 22 maggio 2019.
Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia dato alla banca l’ordine di pagamento dei tributi prima dello scadere dei termini previsti, l’eventuale ritardato accredito delle somme è imputabile esclusivamente all’istituto bancario, non potendo ricadere sul contribuente le conseguenze di un inadempimento altrui.
Questo il principio desumibile dall’Ordinanza numero 13759 depositata il 22 maggio 2019.
La sentenza – La controversia è scaturita dal ricorso presentato da una società avverso una serie di avvisi di accertamento emessi dalla Regione Toscana per tardivo versamento di accise, da effettuarsi entro la fine di ogni mese. Detti pagamenti, seppur effettuati con bonifico bancario e con ordini antecedenti la data di scadenza del termine, risultavano tardivi in quanto l’istituto bancario aveva accreditato con ritardo le somme, benché con valuta riferita al giorno di scadenza previsto.
A parere della CTR i pagamenti erano tempestivi poiché la società aveva dato ordine di pagamento alla banca entro i termini previsti per legge, essendo quest’ultima responsabile del tardivo accredito. L’ente ha proposto ricorso avverso la sentenza de qua ritenendo comunque i versamenti tardivi.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della Regione, sulla base del dato di fatto che l’ordine di pagamento dei tributi era stato dato dalla società prima dello scadere del termine legale. A parere dei giudici di legittimità il “bonifico bancario” è uno strumento previsto per il pagamento delle accise per cui è causa e le conseguenze del ritardo frapposto dalla banca - tenuto materialmente ad eseguire l’operazione - non possono ricadere sul contribuente che ha dato ordine di pagamento entro il termine previsto.
A sostegno di tale tesi i giudici di legittimità hanno ricordato che, in tema di versamento di imposte dirette, è previsto che l’azienda di credito che non versa tempestivamente alla tesoreria dello Stato le imposte, al cui versamento è stata delegata, è tenuta al pagamento una penale per ogni giorno di ritardo.
Tale disposizione ha lo scopo di “rendere inaccettabile per le aziende di credito il rischio di un ritardo nel versamento e di precludere movimenti speculativi su somme ingenti, appartenenti all’intera collettività nazionale, e ciò sul presupposto che l’obbligo contributivo a carico del contribuente doveva ritenersi assolto con la delega di pagamento effettuata alla banca”. Tale principio è legittimamente applicabile anche in tema di pagamento delle accise e ha determinato il rigetto del ricorso proposto dalla Regione Toscana.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Niente sanzione se la banca accredita in ritardo i tributi