Un istituto deflattivo che potrebbe risultare particolarmente conveniente per casi limite particolarmente colpiti dal sistema sanzionatorio ordinario pur in assenza di evasione, quali la mancata trasmissione telematica dei corrispettivi e la comunicazione dei dati al STS
La Legge di Bilancio 2023 contiene anche una sanatoria relativa alle irregolarità formali.
La norma ricalca pedissequamente quanto già disposto dall’articolo 9 del decreto legge 119 del 23 ottobre 2018 e prevede la possibilità di
sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro cancellazione a fronte del versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni eseguibile in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024
È previsto che tale procedura di regolarizzazione non possa essere applicata:
- agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di voluntary disclosure;
- per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
- per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione.
Prevede inoltre che, in deroga all’articolo 3, comma 1, dello Statuto del contribuente, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione quinquennali previsti all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, siano prorogati di due anni.
Infine, viene stabilito che le modalità di attuazione delle disposizioni in esame devono essere disciplinate con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate.
Sanatoria Agenzia delle Entrate 2023. Le violazioni formali sanabili
Ad oggi non esiste un atto normativo che elenchi o descriva espressamente tali violazioni, tuttavia può venirci in aiuto la Circolare 11 del 15 maggio 2019 emanata dalla Agenzia delle Entrate, proprio a seguito dell’emanazione del predetto DL 118/2018.
- Circolare del 15/05/2019 n. 11 - Agenzia delle Entrate
- Il documento di prassi fornisce i primi chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della definizione delle irregolarità formali di cui all’articolo 9 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, e alle modalità di versamento delle somme dovute, in conformità a quanto disposto dal provvedimento attuativo del 15 marzo 2019.
Questo documento di prassi in effetti riporta una vasta casistica escludendo espressamente alcune violazioni.
Si tratta di tutte quelle irregolarità formali commesse ai fini:
- dell’IVA,
- dell’IRAP,
- delle imposte sui redditi,
- delle relative addizionali e imposte sostitutive,
- delle ritenute alla fonte.
Il concetto espresso dall’Agenzia delle Entrate è che la regolarizzazione può riguardare solo le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo ma che possono comunque arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo.
Si potrebbe interpretare tale documento nel senso che, vuoi per la particolarità del caso vuoi per nuovi adempimenti nel frattempo introdotti, in presenza di eventuali possibili ulteriori casistiche non citate tutto è compreso, sempre che si tratti di violazioni che non abbiano inciso sulla determinazione della base imponibile e del tributo.
Un’opportunità da non perdere
L’opportunità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 è davvero interessante.
Basti evidenziare come questo istituto deflattivo possa sanare con una spesa minima alcune violazioni effettivamente onerose quali ad esempio le seguenti:
- la mancata trasmissione telematica dei corrispettivi, se comunque considerati ai fini delle dichiarazioni e della liquidazione;
- l’omessa comunicazione dei dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria.
Entrambe contemplate nella lista delle violazioni sanabili contenuta nella Circolare 11 sopra citata.
Nei casi in cui l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi o la trasmissione con dati incompleti o non veritieri non incide sulla corretta liquidazione del tributo, quindi appunto una violazione formale, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa fissa, pari a 100 euro per ciascuna trasmissione.
Leggermente diverso il caso della comunicazione al Sistema TS per la quale l’articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs n. 175/2014, riporta:
“In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000.
Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa.
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000”
Si ricorda che sia per la mancata trasmissione dei corrispettivi che per l’omessa comunicazione al Sistema tessera Sanitaria la sanzione di 100 euro deve essere applicata a ogni documento senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico.
Vero è che dette omissioni sono tuttavia definibili tramite l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997 ma le qualsiasi cifre scaturenti dai suddetti calcoli non potranno mai essere paragonabili ai 200 euro di cui al presente istituto deflattivo.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La sanatoria delle irregolarità formali