Le violazioni fiscali relative agli obblighi dei cittadini che producono redditi o detengono patrimoni all'estero non sono, per la gran parte, sanabili con la definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023
Come è noto, la Legge di bilancio 2023 – L. n. 197/2022 – ha introdotto un pacchetto di norme, destinate ai contribuenti che intendono chiudere i conti con il Fisco, oggetto di lettura da parte delle Entrate, con la circolare “omnibus” numero 2/E del 27 gennaio 2023.
In questo nostro intervento soffermiamoci sull’estero, cioè sui redditi e disponibilità estere, che sono stati spesso messi fuorigioco dal Legislatore, rilevando le norme che ne escludono l’accesso.
Definizione agevolata e rottamazione cartelle 2023: le irregolarità formali relative a RW, IVIE ed IVAFE non sono sanabili
I commi da 166 a 173, dell’articolo 1, della L. n. 197/2022, hanno introdotto la definizione agevolata per le irregolarità formali, che non rilevano per la determinazione della base imponibile e sul pagamento dei tributi, che ha trovato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – prot. n .0027629 del 30 gennaio 2023 – le disposizioni attuative.
Dettato normativo costruito sulla falsariga della precedente definizione del 2018 – articolo 9, del D.L. 119/2018, conv. con modif. in L.136/2018 -, e letta dalle Entrate con la circolare n. 11/E/2019, oggi rivisitata dalla circolare n. 2/E/2023.
Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del D.L. 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla L. 227/1990.
Sul punto specifico, la circolare numero 2/E/2023 richiama quanto già chiarito con la circolare n. 11/E del 2019, in ordine alla precedente edizione della definizione, secondo cui restano, altresì, escluse dalla sanatoria
le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, dell’obbligo di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e quelle concernenti l’IVIE e l’IVAFE
Tenuto conto della ratio sottesa a tale esclusione, per ragioni di ordine logico-sistematico, le Entrate ritegono che siano escluse dalla definizione in argomento anche le violazioni dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 1 del D.L. n. 167/1990, conv. con modif. in Legge numero 227/1990, da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari.
A supporto viene citata l’ordinanza della Corte di Cassazione 21 dicembre 2021, n. 40916, secondo cui la violazione consistente nell’omessa dichiarazione annuale degli investimenti e attività di natura finanziaria detenuti all’estero (ovvero l’omessa compilazione del quadro RW) risponde all’esclusiva finalità di assicurare, tramite l’obbligo di dichiarazione, appunto, il monitoraggio dei trasferimenti di valuta da e per l’estero, quali manifestazioni di capacità contributiva, e, pertanto, non si tratta di una violazione di carattere formale.
Il ravvedimento speciale non si applica sulle sanzioni derivanti dal quadro RW
In forza di quanto disposto dai commi da 174 a 178, dell’art.1, della Legge numero 197/2022, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, sono ravvedibili - cd ravvedimento speciale - le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
Tuttavia, la regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. In pratica non è sanabile il quadro RW.
I redditi di lavoro dipendente e di pensione oltre confine sono ravvedibili
I redditi di lavoro dipendente e di pensione oltre confine, invece, sono ravvedibili.
Infatti, con il provvedimento prot. numero 439255 del 29 novembre 2022, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione, finalizzate fra l’altro a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, dando così attuazione all’articolo 1, commi da 634 a 636, della L.190/2014, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione dei soggetti che risultano fiscalmente residenti in Italia i dati dei redditi percepiti di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera, trasmessi dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni secondo la Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, nonché i dati relativi ad eventuali altri redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d’imposta di cui all’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973.
L’articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva del Consiglio 2011/16/UE del 15 febbraio 2011, dispone che gli Stati membri devono trasmettere, per i periodi d’imposta dal 1° gennaio 2014, le informazioni riguardanti i residenti negli altri Stati membri in relazione, tra l’altro, ai redditi di lavoro dipendente e pensione dagli stessi percepiti.
Il provvedimento, sulla scia dei precedenti che hanno riguardato pure altre tipologie di presunte dimenticanze, ha di fatto consegnato ai contribuenti le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate per poter modificare le proprie dichiarazioni e correggere il tiro, e procedere al puntuale assolvimento degli obblighi fiscali.
La finalità di questi alert è, pertanto, quella di accordare a ciascun cittadino la possibilità di adempiere in maniera corretta e completa ai propri obblighi dichiarativi.
A fronte della comunicazione ricevuta il contribuente potrà presentare una dichiarazione dei redditi integrativa e beneficiare delle sanzioni in misura ridotta, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, anche speciale.
L’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
I commi da 179 a 185, dell’articolo 1, della L.n.197/2022 prevedono – temporaneamente - una forma di adesione agevolata e una definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.
Come si legge nella relazione illustrativa al DDL della Legge di bilancio 2023, la norma riguarda la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle entrate purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle entrate entro la data del 31 marzo 2023.
Sono esclusi dalla definizione in esame, in forza di quanto disposto dal comma 183, dell’articolo 1, della L. n. 197/2022, tutti gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater, del D.L.n.167/1990, conv. con modif. dalla L.n. 227/1990. Principio normativo che naturalmente ha trovato conferma in sede di prassi (circolare n. 2/E/2023).
Gli strumenti deflattivi del contenzioso
Nessuna preclusione invece sussiste in ordine all’estero per la chiusura delle liti pendenti - disciplinata nei commi da 186 a 205, dell’articolo 1, della L. n.197/2022 – che consente di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti - alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.
Così come per la conciliazione temporanea - commi da 206 a 212, dell’articolo 1, della L.n. 197/2022 – che ha previsto, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie, per le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, la possibilità di definirle, entro il 30 giugno 2023, con l’accordo conciliativo di cui all’articolo 48 del D.Lgs. n. 546/1992.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: L’“estero” fuorigioco dalle definizioni