Ravvedimento speciale: sì alla compensazione, no al lieve inadempimento

Gianfranco Antico - Dichiarazioni e adempimenti

Ecco i chiarimenti di prassi in materia di ravvedimento speciale e tregua fiscale in generale

Ravvedimento speciale: sì alla compensazione, no al lieve inadempimento

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per i contribuenti che intendono beneficiare della rottamazione delle cartelle quater e, in generale, delle misure di tregua fiscale previste dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge numero 197/2022).

Si va dalla regolarizzazione delle violazioni formali alla rottamazione quater delle cartelle esattoriali, passando da tutti gli altri strumenti deflattivi del contenzioso introdotti e/o potenziati dall’ultima Legge di Bilancio

Soffermiamoci quindi, in questo approfondimento, sul “ravvedimento speciale”, previsto per le violazioni sulle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti, dove le Entrate hanno offerto degli interessanti chiarimenti.

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Ravvedimento speciale 2023: elenco dei chiarimenti e delle ultime novità fornite dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 2/E del 27 gennaio 2023 in materia di ravvedimento speciale

La circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 2/E del 27 gennaio 2023 ha fornito alcuni chiarimenti interessanti proprio in materia di ravvedimento speciale:

  • sono definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate – con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili – al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (cd. dichiarazioni tardive - Cfr. circolare n. 10/E/2010); infatti, ai sensi del comma 7, dell’art.2, del DPR numero 322/1998, sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo;
  • è consentita la regolarizzazione delle violazioni “sostanziali” dichiarative e delle violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione. Per quanto non derogato espressamente, infatti, al ravvedimento speciale si applicano i medesimi chiarimenti già forniti con riguardo al ravvedimento ordinario; pertanto, le Entrate confermano quanto precisato con la circolare del 12 ottobre 2016, n. 42/E, paragrafo 3.1.1, secondo cui “Restano, infine, dovute autonomamente, in sede di ravvedimento le sanzioni ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche (quale, ad esempio, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’omessa fatturazione), non potendosi applicare in sede di ravvedimento il principio del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997”;
  • non sono definibili attraverso il ravvedimento speciale le violazioni rilevabili ai sensi degli arttt. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72 (relative alla liquidazione delle dichiarazioni) e le violazioni formali, per le quali sono previste definizione agevolate ad hoc;
  • in caso di inadempimento nei pagamenti rateali, “non possono applicarsi le previsioni di cui all’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973 (ad esempio, la maggiorazione delle sanzioni in caso di decadenza e la disciplina del lieve inadempimento), stante il mancato rinvio a tale disposizioni nella disciplina della definizione de qua”;
  • tenuto conto che, secondo le regole ordinarie del ravvedimento operoso, è possibile il pagamento delle somme dovute attraverso la compensazione F24 di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo numero 241/1997 e che la disciplina del ravvedimento speciale non esclude espressamente detta compensazione, le Entrate ritengono “che essa sia utilizzabile per i versamenti relativi alla definizione in argomento”;
  • la notifica di un processo verbale di constatazione (p.v.c.) ex articolo 24 della Legge numero 4/1929, entro il 31 marzo 2023, non è ostativa alla procedura agevolativa in trattazione; rispetto al ravvedimento ordinario lo sbarramento è a tempo;
  • ove la regolarizzazione postuli la presentazione di una dichiarazione integrativa, trova applicazione l’articolo 1, comma 640, della Legge numero 190/2014, secondo cui lo slittamento dei termini di decadenza opera limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione;
  • tenuto conto che la disciplina della regolarizzazione in argomento non necessita di ulteriori disposizioni di attuazione, l’Amministrazione finanziaria non ritiene necessaria l’emanazione del provvedimento di attuazione;
  • con successiva risoluzione saranno individuati i codici tributo per l’effettuazione dei versamenti dovuti per effetto dell’anzidetta regolarizzazione.
Tregua fiscale - Circolare Agenzia delle Entrate numero 2/E del 27 gennaio 2023
OGGETTO: Legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio 2023) – “Tregua fiscale”

Ravvedimento speciale: le regole e le novità della Legge di Bilancio 2023

In forza di quanto disposto dai commi da 174 a 178, dell’articolo 1, della Legge numero 197/2022, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, sono ravvedibili le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, attraverso:

  • atto di liquidazione;
  • atto di accertamento;
  • atto di recupero;
  • atto di contestazione e di irrogazione delle sanzioni;
  • comunicazione di cui all’art.36-ter del DPR n.600/1973.

Al di là della riduzione della sanzione disposta rispetto all’ordinario ravvedimento operoso (che va da 1/10 a 1/5, a secondo del diverso momento di pentimento), viene previsto – vera novità – che il versamento delle somme dovute può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023.

Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’art.13 del D.Lgs.n.471/1997 (30%), applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all’art.20 del DPR n.602/1973 (4%), con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023.

In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. In pratica non è sanabile il quadro RW.

Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 – 1° gennaio 2023 - e non si dà luogo a rimborso.

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