Ritenute IRPEF errate, la richiesta di rimborso va presentata entro 48 mesi dal versamento. A chiarirlo è la risposta all'interpello numero 491 del 22 ottobre 2020 dell'Agenzia delle Entrate: possono fare domanda sia il sostituto di imposta, sia il sostituito.
Ritenute IRPEF errate, la richiesta di rimborso deve essere presentata dal sostituto di imposta o dal sostituito entro il termine di 48 mesi.
Lo spiega la risposta all’interpello numero 491 del 22 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Se il sostituto di imposta decide di erogare con anticipo ai sostituiti l’importo che non doveva essere tassato, lo stesso concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Lo spunto per i chiarimenti arriva dal una società che intende conoscere il corretto trattamento fiscale dei contributi versati dall’azienda per i dirigenti pensionati iscritti al fondo di assistenza sanitaria integrativa.
Ritenute IRPEF errate su contributi: rimborso da richiedere entro 48 mesi
Per le ritenute IRPEF errate su contributi per pensionati che non dovevano essere tassati si può chiedere il rimborso entro 48 mesi.
Lo specifica l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 491 del 22 ottobre 2020: il termine decorre dal momento del versamento delle somme.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 491 del 21 ottobre 2020
- Regime fiscale dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore dilavoro e dal lavoratore, anche in quiescenza, ad enti o casse aventiesclusivamente fine assistenziale. articolo 51, comma 2, lett. a), Tuir.
I chiarimenti prendono spunto da un caso concreto, una società che chiede delucidazioni sul corretto trattamento fiscale dei contributi versati dall’azienda per i dirigenti pensionati iscritti al Fondo assistenza sanitaria integrativa, FASI.
Nello specifico l’istante richiede:
- se tali contributi, parametrati al numero dei dirigenti in servizio, indipendentemente dalla loro iscrizione al fondo, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per i dirigenti in servizio;
- quali sono le modalità per ottenere il rimborso delle ritenute operate in anni passati, se tali redditi non sono ritenuti imponibili.
Se la società decide di restituire anticipatamente le somme ai sostituiti, gli importi concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
L’Agenzia delle Entrate richiama diversi documenti di prassi che si sono pronunciati sul tema in questione:
- la circolare 4 marzo 1999, n. 55;
- la circolare 19 giugno 2002, n. 54/E;
- la circolare 10 giugno 2004, n. 24/E;
- la risoluzione 23 maggio 2003, n. 114/E;
- la risoluzione 28 maggio 2004, n. 78/E.
L’ultimo documento di prassi chiarisce anche il regime fiscale applicabile ai contributi di assistenza sanitaria versati al FASI, in favore dei dirigenti in pensione.
In base a quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera a), TUIR, per i contributi nei confronti dei dirigenti in pensione l’Agenzia delle Entrate sottolinea che:
“è necessario che non solo il contributo versato dal percettore di reddito, ma anche quello a carico del datore di lavoro, sia riferibile alla posizione del singolo dipendente pensionato, ovvero sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo pensionato.”
Tale condizione non viene rispettata nel caso in questione, dal momento che la società versa al fondo un contributo cumulativo e indifferenziato, parametrato al numero dei dirigenti in servizio, indipendentemente dalla loro iscrizione al fondo stesso.
I dirigenti in quiescenza, quindi, non possono beneficiare della norma.
L’assenza di un’imputazione diretta al pensionato non permette di determinare le somme come componenti reddituali.
I contributi versati in favore dei pensionati non sono quindi imponibili nei confronti dei dirigenti in servizio.
Ritenute IRPEF errate su contributi: chi può presentare la domanda di rimborso?
Nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate viene anche spiegato chi può presentare l’istanza di rimborso, prevista dall’articolo 38, Dpr n. 602/1973.
La richiesta può essere presentata dal sostituto d’imposta o dallo stesso sostituito entro il termine di 48 mesi.
Tale termine inizia a decorrere dalla data del versamento della ritenuta errato se il richiedente è il sostituto d’imposta.
Per l’esattezza si deve però precisare che sono previste due situazioni diverse:
- se il pagamento è avvenuto in totale assenza del presupposto, il termine decorre dalla data del pagamento stesso;
- se la domanda di rimborso riguarda eccedenze di versamenti in acconto o di pagamenti provvisori deve essere considerato il momento del versamento del saldo, come spiegato nella risoluzione n. 459/E del 2 dicembre 2008.
L’istanza tuttavia può essere presentata anche direttamente dal sostituito.
In tale circostanza fa fede la data in cui la ritenuta è stata erroneamente operata.
Nel caso in questione, dal momento che la richiesta è presentata dalla società, il rimborso verrà erogato direttamente alla stessa.
Per quanto riguarda le somme anticipate dall’azienda per i dirigenti, concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei percettori.
L’elenco dei redditi che non concorrono o concorrono solo parzialmente ai redditi di lavoro dipendente sono infatti elencati tassativamente nell’articolo 51, comma 2 del TUIR.
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