Riqualificazione energetica, detrazione per le imprese solo sui beni strumentali: lo sconto sull'imposta spetta agli utilizzatori e non a chi fa commercio dell'immobile. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 313 del 2019.
Riqualificazione energetica, detrazione per le imprese solo sui beni strumentali: chi fa commercio dell’immobile non ha diritto allo sconto sull’imposta, che spetta solo agli utilizzatori finali. E quindi non è trasferibile a chi acquista, anche se i lavori di riqualificazione sono rientrati nella trattativa sulla compravendita. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 313 del 24 luglio 2019.
Lo spunto per fare luce su questo elemento di discrimine arriva dall’analisi di un caso pratico. Protagonista è un contribuente che ha acquistato un’unità residenziale, parte di un intero complesso immobiliare, da una Società di Gestione del Risparmio, costituita sotto forma di S.p.A.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 313 del 24 luglio 2019
- Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica – trasferimento della detrazione - Art. 16-bis del TUIR e Art. 14 del d.l. n. 63 del 2013.
Riqualificazione energetica, a quale detrazione può avere accesso l’azienda?
Nell’ambito della dismissione dell’immobile, la società aveva effettuato dei lavori di riqualificazione sulle parti comuni dell’edificio, come la sostituzione della caldaia e la tinteggiatura dei vani scala. Per le spese necessarie, non sono state chieste le detrazioni fiscali che rientrano tra le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie.
I costi, però, sono stati inclusi nella trattativa sulla compravendita, e l’acquirente vorrebbe beneficiare delle detrazioni fiscali previste per la riqualificazione delle parti comuni dell’edificio.
Con la risposta all’interpello numero 313 del 24 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate pone il suo veto e, in primis, mette a confronto due riferimenti normativi per illustrare la sua posizione:
- l’articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi riconosce una detrazione dall’IRPEF, tra l’altro, delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che effettuano interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze. Hanno diritto a beneficiare dell’agevolazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato;
- l’articolo 14 del decreto-legge numero 63 del 2013 prevede agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica anche per i soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su parti di essi o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali.
Per entrambe, se si soddisfano i requisiti richiesti, c’è la possibilità di trasferire il beneficio a chi acquista gli immobili.
Come evidenzia l’analisi dell’Agenzia delle Entrate, la SGR costituita sotto forma di S.p.A è soggetta all’imposta sul reddito delle società e non all’imposta sul reddito delle persone fisiche ed è, quindi, sicuramente esclusa dai soggetti ammessi a fruire della detrazione prevista dall’articolo 16-bis del TUIR.
Riqualificazione energetica, detrazione per le aziende solo sui beni strumentali
L’impresa potrebbe rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 14 del decreto-legge numero 63 del 2013. Ma quali sono le condizioni da rispettare per beneficiare dell’agevolazione?
Per quanto riguarda i titolari di reddito d’impresa, le risoluzioni numero 303/E del 2008 e numero 340/E del 2008 hanno chiarito che si ha diritto alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica solo per i fabbricati strumentali, utilizzati nell’ambito dell’attività imprenditoriale, mentre sono esclusi i beni merce, ovvero quei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa.
Proprio come nel caso analizzato: ne deriva che l’acquirente non può accedere allo sconto sull’imposta per gli interventi effettuati, la detrazione non spetta alla Società di Gestione del Risparmio “in quanto il complesso immobiliare, nel quale rientra l’unità acquistata dal contribuente istante, non può considerarsi per la stessa un bene strumentale”.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, mette in chiaro le motivazioni:
“La normativa fiscale in materia di riqualificazione energetica è finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso l’attribuzione di un beneficio che un’interpretazione sistematica consente di riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio come nel caso di specie”.
L’impresa, dunque, non ha diritto alla detrazione, e di conseguenza neanche l’acquirente: se non c’è il beneficio, non c’è possibilità di trasferirlo.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Riqualificazione energetica, detrazione per le imprese solo sui beni strumentali