Enti del Terzo settore e rimborso spese ai volontari: regole, limiti e modalità di erogazione

Il volontario è il soggetto che svolge l’attività tipica dell’associazione: nel caso degli ETS (enti del Terzo settore), si tratta dell’attività istituzionale prevista dallo statuto ai sensi dell’art. 5 del d.lgs n. 117/2017.
Non è mai permesso, in nessun caso, erogare compensi ai volontari dell’ente del Terzo settore. La loro attività deve sempre essere a titolo gratuito e volontario, senza alcun vincolo.
Preme, in questa sede, soffermarci sulle regole che riguardano la possibilità di erogare un rimborso spese ai volontari di natura autocertificativa.
Rimborso spese ai volontari: fino a 150 euro
L’art. 17 al comma 4 del d.lgs n. 117 del 2017 prevede che “ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso”.
Il legislatore ammette, quindi, la possibilità per gli enti del Terzo settore di rimborsare ai volontari l’importo sostenuto dai volontari in funzione dello svolgimento dell’attività tipica dell’ente, anche attraverso la presentazione di un’autocertificazione, oltre che a fronte della presentazione di documenti giustificativi.
L’aspetto cruciale riguarda proprio la produzione di un’autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così come previsto dall’art. 17 comma 4 sopra citato.
Tale forma di erogazione di rimborso non è quindi mai considerabile di tipo forfettario, il volontario infatti attesta che ha sostenuto delle spese per lo svolgimento delle mansioni legate alle attività istituzionali dell’ente e che, in caso di eventuali controlli, è in grado di produrre documentazione a prova del sostenimento delle stesse.
Tale rimborso autocertificato può inoltre essere emesso per un minimo di 10 euro giornalieri fino ad un massimo di 150 euro mensili, ma sempre strettamente connesso ad una precisa attività di interesse generale svolta dall’ente per la quale il volontario ha prestato la propria attività.
Modalità di erogazione del rimborso dei 150 euro ai volontari degli ETS
Gli enti del Terzo settore per poter erogare un rimborso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 comma 4 del d.lgs 117/2017, utilizzando l’autocertificazione firmata dal volontario, devono preventivamente aver approvato la specifica attività che il soggetto dovrà svolgere per l’associazione e per la quale potrà essere concesso il rimborso, prevendendo le possibili spese che dovrebbe sostenere il volontario.
L’Organo di Amministrazione dell’ETS è quindi chiamato a deliberare la possibilità di erogare il rimborso al soggetto, specificando l’importo, sempre compreso nel massimo di 150 euro mensili, e le attività di interesse generale nelle quali sarà impiegato il volontario.
Senza tale previsione non può essere erogato questo tipo di rimborso che, in goni caso, non può essere forfettario in quanto tale forma è sempre vietata.
Il volontario dovrà, inoltre, fornire il modulo di autocertificazione firmato all’ente e garantire la disponibilità di fornire le prove del sostenimento delle spese per lo svolgimento dell’attività istituzionale in caso di eventuali controlli.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rimborso spesa ETS: autocertificato non significa forfettario