Imposta di registro pagata dal notaio: no al rimborso per l’obbligato principale

Emiliano Marvulli - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

L’obbligato principale non può chiedere il rimborso dell’imposta di registro se a pagare è stato il notaio. Il principio nell'ordinanza della Corte di Cassazione

Imposta di registro pagata dal notaio: no al rimborso per l'obbligato principale

In tema di imposta di registro, è legittima la notificazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta effettuata dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del notaio che ha registrato l’atto, perché l’Amministrazione ha la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l’avviso anche agli altri.

Il pagamento dell’imposta da parte del notaio comporta la definizione del rapporto tributario anche nei confronti degli altri soggetti, i quali non hanno titolo per chiedere il rimborso dell’imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l’avviso di liquidazione.

Al più possono far valere le proprie ragioni opponendosi all’azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente.

Questo il principio desumibile dall’Ordinanza n. 28684 depositata il 7 novembre 2024.

Imposta di registro pagata dal notaio: no al rimborso per l’obbligato principale

Il giudizio verte sul ricorso proposto avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate alla domanda presentata per ottenere il rimborso dell’imposta di registro pretesa in relazione al mandato senza rappresentanza, conferitogli dal mandante, per la vendita di un immobile (con contestuale trasferimento della proprietà dal mandante al mandatario).

Tale imposta è stata effettivamente corrisposta per il tramite del notaio, al quale soltanto l’Amministrazione ha notificato, in qualità di coobbligato solidale, l’atto impositivo e nei cui confronti soltanto si è formato il giudicato all’esito di un giudizio a cui l’odierno ricorrente è rimasto estraneo.

Il ricorso è stato respinto in primo grado per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale aveva chiesto la ripetizione della somma pagata da un altro soggetto. L’appello proposto dal contribuente è stato respinto anche dalla CTR che ha avallato la tesi sull’assenza di legittimazione.

Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione, con cui è stato denunciata la violazione dell’articolo 77 del DPR n. 131 del 1986, ritenendo che il contribuente, che ha rimborsato al coobbligato solidale l’imposta pagata, sia legittimato a chiederne il rimborso, come riconosciuto da Cass. n. 5016/2015 e dalla risoluzione n. 90/2013 dell’AdE, oltre che munito di interesse ad agire, visto che altrimenti sopporterebbe il carico di un’imposta non dovuta.

Nel ricorso si è evidenziato che la pretesa tributaria non può considerarsi cristallizzata nei confronti dell’obbligato principale, stante la mancata notifica di un atto impositivo nei suoi confronti e l’inopponibilità del giudicato formatosi nei confronti del condebitore solidale.

Si è, inoltre, ribadita l’illegittimità della pretesa tributaria in ordine ad un trasferimento immobiliare che, essendo strumentale all’adempimento di un mandato, non determina alcun arricchimento a favore del mandatario, al pari di quello che viene effettuato dai fiducianti alla fiduciaria, risultando irrilevante il conferimento del potere del mandatario di determinare il prezzo - questione non affrontata nella sentenza impugnata.

I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto infondato il motivo e rigettato il ricorso del contribuente.

Il pagamento effettuato dal notaio comporta la definizione del rapporto tributario

Come già chiarito più volte dalla Corte di legittimità, in tema di imposta di registro, è legittima la notificazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta effettuata dall’Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l’atto, poiché lo stesso, ai sensi dell’art. 57 del DPR n. 131/1986, è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l’Amministrazione ha la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l’avviso anche agli altri.

Il pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre, la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei predetti soggetti, i quali non possono chiedere il rimborso dell’imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l’avviso di liquidazione, ma, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all’azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente.

In altre parole, l’istituto della solidarietà consente al creditore di rivolgersi indifferentemente a ciascuno dei debitori per ottenere il soddisfacimento del credito, ma il debitore escusso (in questo caso il notaio) ha regresso verso gli altri coobbligati per il recupero della parte da essi dovuta: è in questa sede che il ricorrente avrebbe dovuto far valere le proprie eccezioni, mentre, si è limitato alla restituzione della somma corrisposta dal notaio.

La legittimazione del contribuente, soggetto passivo dell’imposta, a pretenderne il rimborso può sussistere, difatti, in presenza di un pagamento spontaneo da parte del responsabile d’imposta (il notaio), ma non certamente in presenza di un pagamento che sia conseguito ad un atto impositivo divenuto inoppugnabile per la mancata impugnazione o che sia coperto, ormai, da un giudicato, con la definitiva chiusura del rapporto tributario nei confronti dell’Amministrazione tributaria.

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