Riforma processo penale 2021: il 23 settembre è arrivato il via libera definitivo della legge delega al primo dei due principali interventi sulla giustizia. Tra le novità più significative quelle riferite alla prescrizione e alla ragionevole durata dei giudizi d'impugnazione. Facciamo il punto partendo dal testo ufficiale licenziato dal Parlamento.
Approvata definitivamente la legge delega sulla riforma del processo penale: il via libera arriva, dopo la fiducia di entrambe le Camere del Parlamento, il 23 settembre 2021.
Il primo pacchetto di interventi sulla giustizia, messo a punto dal Governo Draghi e firmato dalla Ministra Marta Cartabia, deriva dall’esigenza di alleggerimento del carico dei processi e di accelerazione del contenzioso penale.
Dall’interruzione della prescrizione, a seguito della sentenza di primo grado, all’introduzione di un limite di tempo massimo del giudizio di Appello e di Cassazione: sono diverse le novità messe in campo dalla legge appena licenziata dal Parlamento.
Ma per capire meglio cosa prevede la riforma del processo penale 2021 è necessario scendere più nel dettaglio, anche per avere un quadro di cosa cambierà una volta che il Governo, con uno o più decreti legislativi, la renderà operativa.
La riforma del processo penale è legge: le novità nel testo definitivo
L’Atto Senato n. 2353, la delega al Governo per l’efficientamento del processo penale, è il primo ad arrivare al traguardo dei due progetti di riforma che sono oggi in esame in Parlamento.
Il disegno di legge sul contenzioso civile, infatti, è stato approvato il 21 settembre al Senato e si attende a breve anche il nulla osta della Camera.
Questa primo pacchetto di interventi normativi ha l’obiettivo di migliorare e velocizzare il contenzioso penale alleggerendo il carico degli uffici giudiziari.
Tra le modifiche al codice di procedura penale più rilevanti c’è quella relativa alla prescrizione del reato la disciplina viene “riorganizzata” in un ottica di maggior efficienza e coerenza con tutto il sistema processuale.
Sul punto, la riforma va ad incidere sui seguenti aspetti:
- la preiscrizione del reato resta bloccata con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna;
- la prescrizione non si blocca a seguito del decreto penale di condanna, emesso fuori dal contraddittorio delle parti;
- quando la sentenza viene annullata, con regressione del procedimento al primo grado o ad una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso a partire dalla pronuncia definitiva di annullamento.
La riforma della giustizia penale: le novità in materia di ragionevole durata dei processi
Sempre al fine di accelerare i processi, poi, viene introdotto un limite di tempo massimo del giudizio d’Appello e di Cassazione, trascorso il quale l’azione penale viene dichiarata improcedibile.
Ecco, quindi, che vengono stabiliti dei limiti temporali entro cui si il giudizio si deve concludere, pena l’improcedibilità dell’azione.
In particolare:
- due anni per il giudizio d’Appello. Per i primi tre anni dall’entrata in vigore della riforma, la durata massima viene prorogata per un altro anno (regola approvata al Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021);
- un anno per il giudizio in Cassazione, prorogato ad altri sei mesi per i primi tre anni di vigenza della riforma.
Queste preclusioni, tuttavia, non si applicano ai reati non soggetti a prescrizione puniti con la pena dell’ergastolo.
E, ancora, per i reati gravi o per i procedimenti ritenuti molto complessi, il termine per l’improcedibilità può essere ulteriormente differito dal giudice, ma per i reati con aggravanti di associazione di stampo mafioso la proroga non potrebbe superare i tre anni.
Gli imputati possono comunque rinunciare all’improcedibilità e richiedere che venga emessa una pronuncia definitiva nei loro confronti.
L’introduzione di queste novità sarà comunque eseguita gradualmente, al fine di non sconvolgere, come è ovvio, i procedimenti già pendenti.
Pertanto, queste nuove disposizioni trovano una diversa modalità di applicazione a seconda della fase in cui si trova il procedimento al momento dell’eventuale entrata in vigore della legge e, in particolare:
- per i procedimenti per cui ancora non si è arrivati al secondo grado di giudizio, le regole sull’improcedibilità interessano i reati commessi dal 1° gennaio 2020 in poi;
- per i procedimenti per cui già si sta svolgendo il giudizio di secondo o terzo grado, i termini massimi di durata partono dalla data di entrata in vigore della legge.
La riforma della giustizia penale: gli altri interventi per alleggerire i processi penali
Insieme agli interventi particolarmente significativi in materia di prescrizione e di improcedibilità dei giudizi di impugnazione, anche i termini di durata massima delle indagini preliminari vengono sensibilmente accorciati.
Dalla durata ordinaria di un anno, a seconda del reato in oggetto, si può arrivare anche a sei mesi.
Allo stesso modo, sempre in un’ottica di accelerazione ed efficientamento, la legge delega contempla un piano triennale per la transizione digitale dell’amministrazione della giustizia e un Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo.
Infine, nel complesso del complesso delle ulteriori novità messe in campo dalla riforma, meritano una menzione speciale la possibilità di accesso in ogni fase del procedimento dei programmi di giustizia ripartiva e l’estensione dei procedimenti speciali alternativi come per esempio il patteggiamento o il rito abbreviato.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La riforma del processo penale è legge: le novità nel testo definitivo