L'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per il rifiuto di comunicazioni relative a cessioni del credito successive alla prima e a sconti in fattura relativi a bonus edilizi. Il cedente e il cessionario dovranno inviare la richiesta di annullamento tramite PEC, allegando l'apposito modello
Cosa fare se il soggetto che ha ceduto e quello che ha ricevuto un credito relativo al superbonus o ad altri bonus edilizi hanno intenzione di tornare sui propri passi?
L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per l’annullamento dell’accettazione dei crediti, per i passaggi successivi alla prima cessione o allo sconto in fattura.
La circolare numero 6 dell’8 marzo 2024, pubblicata oggi sul portale istituzionale, fornisce chiarimenti sui casi in cui si può richiedere l’annullamento e sulla procedura da seguire.
Per il rifiuto si dovrà compilare l’apposito modello e inviarlo all’indirizzo PEC indicato.
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Comunicazione cessione del credito: le istruzioni delle Entrate per il rifiuto
La circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 33/2022 illustra le indicazioni da seguire nel caso in cui siano stati commessi errori nelle comunicazioni per la scelta della cessione del credito o dello sconto in fattura, in relazione alle spese sostenute per il superbonus o per gli altri bonus edilizi.
L’Amministrazione finanziaria torna nuovamente sul tema con la circolare numero 6 dell’8 marzo 2024, pubblicata sul portale istituzionale oggi, 11 marzo.
Dopo le istruzioni per richiedere l’annullamento dell’accettazione di crediti che derivano da comunicazioni di prime cessioni o sconti in fattura non corrette vengono fornite quelle da seguire nella fase di successiva circolazione dei crediti.
Nella premessa del documento di prassi viene sottolineato quanto di seguito riportato:
“Pertanto, con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative agli Uffici per garantirne l’uniformità di azione.”
I casi presi in esame sono i seguenti:
- quando la cessione è stata accettata per errore del cessionario, che aveva intenzione di rifiutarla;
- se il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata tramite l’apposita piattaforma.
L’Amministrazione finanziaria chiarisce che può intervenire solo su richiesta dei soggetti interessati, i quali dovranno richiedere il rifiuto secondo le istruzioni fornite.
Il rifiuto potrà essere richiesto esclusivamente nei seguenti casi:
- se la cessione si riferisce a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito o scelta per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. Tale modalità di fruizione può essere revocata attraverso l’apposita funzione della piattaforma dell’Agenzia delle Entrate;
- se la cessione riguarda crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità. In questo caso sarà ridotto il plafond del soggetto.
Se il rifiuto è accolto, i crediti tornano nella disponibilità del cedente. Se l’operazione di rifiuto non può essere eseguita la richiesta sarà scartata.
I soggetti riceveranno una comunicazione in merito all’operazione, lo stato potrà comunque essere monitorato tramite la piattaforma della cessione del credito.
- Agenzia delle Entrate - Circolare numero 6 dell’8 marzo 2024
- Crediti d’imposta di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate.
Comunicazione cessione del credito: il modello da inviare per il rifiuto
Per il rifiuto della comunicazione relativa alla cessione del credito i soggetti dovranno compilare il modello allegato alla circolare dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Allegato alla circolare 6 del 2024
- Modello per la richiesta di rifiuto della cessione dei crediti.
Tale modello, denominato “Richiesta di rifiuto della cessione dei crediti (articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020)”, dovrà essere sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente e inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
In caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità dei di cedente e cessionario.
Nel documento di prassi viene sottolineato che:
“Eventuali istanze già trasmesse all’Agenzia delle entrate con differenti modalità dovranno essere nuovamente inviate secondo le indicazioni contenute nella presente circolare.”
Comunicazione dei crediti non utilizzabili: la somma non torna nella disponibilità del cedente
Diversamente da quanto avviene per il rifiuto di una comunicazione della cessione del credito successiva alla prima o di sconto in fattura ci sono casi in cui deve essere comunicata la non utilizzabilità del credito.
A stabilirlo è l’articolo 25 del decreto Omnibus che prevede l’obbligo, a partire dal 1° dicembre 2023, di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’inutilizzabilità delle somme entro 30 giorni dal momento in cui si è venuti a conoscenza dell’evento che ha determinato l’impossibilità di fruizione.
Tale adempimento deve essere effettuato nel caso in cui l’inutilizzabilità del credito è legata a un evento diverso dalla scadenza dei termini. Il mancato adempimento porta a una sanzione di 100 euro.
In merito l’Agenzia delle Entrate sottolinea il differente effetto rispetto alla richiesta di rifiuto:
“In proposito, si rammenta che l’utilizzo di tale ultima procedura, a differenza della soluzione operativa di cui al paragrafo precedente, determina la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario e non comporta il ritorno del credito stesso in capo al cedente.”
In altre parole, la somma non utilizzabile viene esclusa dalla disponibilità di entrambi i soggetti interessati dalla cessione.
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Comunicazione cessione del credito: le istruzioni delle Entrate per il rifiuto