La notificazione dell'avviso di accertamento non è un elemento costitutivo dell'atto impositivo ma una mera condizione di efficacia. Al di là dei vizi di notifica, l'impugnazione nei termini è una circostanza che prova la conoscenza dell'atto. I dettagli nell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15689 del 17 maggio 2022.
La “notificazione” dell’avviso di accertamento è una mera condizione di efficacia e non un elemento “costitutivo” dell’atto impositivo e quindi il vizio di nullità o di inesistenza della stessa è irrilevante qualora l’atto abbia raggiunto il suo scopo.
In particolare, l’impugnazione nei termini è una circostanza che certamente prova la conoscenza dell’atto, al di là dei vizi di notifica.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 15689 del 17 maggio 2022.
La sentenza – I fatti avvengono a conclusione dell’attività di controllo, condotta dall’Amministrazione finanziaria sulla posizione reddituale di un architetto, a conclusione della quale l’Ufficio procedeva alla ricostruzione in via induttiva dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno in cui il professionista aveva omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi.
A seguito di ricorso da parte del contribuente, sia la CTP che la CTR lo rigettavano. Avverso la sentenza d’appello il professionista ha proposto ricorso per cassazione censurando l’operato dei giudici d’appello su diversi punti.
In primo luogo il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 60 DPR n. 600 del 1973, dell’art. 57 del DPR 633 del 1972per avere la C.T. Reg. erroneamente ritenuto che la mancata notifica dell’avviso di accertamento fosse superata dall’avvenuta impugnazione dell’atto, stante il raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c.
Il motivo è stato ritenuto infondato perché, a parere dei giudici di legittimità, nell’ipotesi di nullità della notifica dell’atto impositivo il vizio è sanato, a norma dell’art. 156, comma 2, c.p.c., per effetto del raggiungimento del suo scopo.
In particolare la corte ha chiarito che, essendo l’atto impositivo un provvedimento amministrativo ad efficacia recettizia, la “notificazione” è una mera condizione di efficacia e non un elemento “costitutivo” dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo.
È pertanto “il raggiungimento dello scopo” l’elemento a tutela del diritto di difesa del contribuente, perché gli consente la piena conoscenza dell’atto impositivo mentre gli altri elementi, tra cui il difetto di notifica, hanno natura meramente formale e sono ininfluenti sulla validità dell’avviso, se lo scopo conoscitivo è raggiunto. Nel caso di specie, avendo il contribuente impugnato nei termini l’atto impositivo, ciò denota che lo stesso ne era perfettamente a conoscenza. Da qui l’infondatezza del motivo di doglianza.
Con ulteriore elemento di ricorso, il contribuente ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 2 e 4, DLgs. n. 218 del 1997, per avere la C.T. Reg. trascurato l’avvenuta lesione del diritto di difesa del contribuente, cui l’avviso a comparire finalizzato all’accertamento con adesione perveniva in data successiva rispetto alla data stabilita per il relativo accertamento.
Anche su questo punto la Corte di cassazione ha respinto le ragioni del ricorrente ribadendo il consolidato principio per cui la convocazione del contribuente, che abbia fatto istanza di accertamento con adesione, costituisce per l’Ufficio una facoltà e non un obbligo, in ogni caso non un adempimento imposto a pena di invalidità del provvedimento impositivo.
La Corte di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso con condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: In presenza di ricorso il vizio di notifica è sanabile