Reverse charge IVA applicabile anche ai contratti continuativi di cooperazione purché entrambi i soggetti appartengano al campo dell'edilizia ed esista un rapporto di subappalto
L’inversione contabile IVA è applicabile anche ai contratti continuativi di cooperazione purché si verifichino i seguenti requisiti:
- entrambi i soggetti devono appartenere al campo dell’edilizia;
- deve esistere un rapporto di subappalto, in relazione agli effetti prodotti dal contratto.
Il caso che analizziamo oggi riguarda un contribuente che svolge attività di costruzioni principalmente riguardo ad appalti pubblici.
L’istante ha interrogato l’amministrazione finanziaria sul regime IVA da applicare nel caso di un contratto continuativo di cooperazione quadro, preliminare ad un contratto di appalto.
Mentre il contribuente esclude la possibilità di applicare il reverse charge, il documento di prassi sottolinea che l’inversione contabile deve essere applicata in quanto non ci si deve soffermare sul nomen iuris del contratto ma sugli effetti dello stesso.
L’Agenzia delle Entrate spiega, infatti, che:
“Con riferimento al secondo requisito (i.e. esistenza di un contratto di sub-appalto), si osserva che per qualificare un rapporto giuridico come contratto d’appalto,prestazione d’opera o fornitura con posa in opera rileva non il nomen iuris attributo dalle parti al contratto, bensì gli effetti da questo prodotti in base alla comune intenzione delle stesse, espressa dalle clausole contrattuali.”
Nel caso in questione, sebbene sia stato stipulato un contratto continuativo di cooperazione, le prestazioni oggetto del contratto, come ammesso dall’istante, possono coincidere con le attività oggetto del contratto principale così come avviene per i contratti di subappalto.
Di conseguenza anche il regime di inversione contabile IVA può essere applicato alla stregua di quanto avviene con i contratti di subappalto.
Reverse charge IVA subappalti applicabile anche al contratto continuativo di cooperazione
Nel documento chiarificatore l’Agenzia delle Entrate fornisce i riferimenti normativi legati all’applicazione del reverse charge.
L’inversione contabile IVA è prevista dall’articolo 17, comma 6, lettera a), del dpr numero 633/1972.
Nello specifico tale regime è previsto per le prestazioni che hanno ad oggetto i servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici.
Come sottolinea il documento di prassi è inoltre:
"compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore".
L’Agenzia delle Entrate ricapitola anche quali sono le condizioni a cui è subordinata l’applicazione del regime di reverse charge:
- l’appartenenza di entrambi i soggetti al settore dell’edilizia: le due attività effettivamente svolte dai contraenti devono essere riconducibili alle categorie di attività elencate nella sezione F (Costruzioni) della Tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- l’esistenza di un rapporto di subappalto dato che l’inversione contabile si applica alle prestazioni rese dal subappaltatore nei confronti di un altro soggetto, l’appaltatore principale o il subappaltatore.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Reverse charge IVA subappalti: applicabile al contratto continuativo di cooperazione