Semaforo rosso sulla delocalizzazione con conseguente restituzione degli Aiuti di Stato per dieci anni: con le novità del Decreto Omnibus raddoppia per le grandi imprese il periodo di sorveglianza previsto
Non si può beneficiare degli Aiuti di Stato per investimenti produttivi e poi procedere con la delocalizzazione delle imprese, lo prevede il Decreto Legge numero 87 del 2018. Scatta la necessità di procedere con la restituzione e con il pagamento delle sanzioni.
La regola va rispettata per cinque anni dalla fruizione dell’agevolazione, termine che passa a dieci anni per le grandi imprese.
Con le novità del Decreto Omnibus, DL numero 104 del 2023, raddoppia il periodo di sorveglianza previsto per le aziende anche accedono ai benefici.
Aiuti di Stato, restituzione in caso di delocalizzazione: periodo di sorveglianza doppio
Con l’ultimo aggiornamento della normativa, il veto sulla delocalizzazione, in caso di fruizione di incentivi che rientrano negli Aiuti di Stato, può durare fino a 10 anni.
Si allungano i tempi di applicazione delle regole previste dall’articolo 5 del Decreto Dignità:
“Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo (...)”.
La scadenza del periodo di sorveglianza è fissata in linea generale a 5 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata, ma, con le novità introdotte dall’articolo 8 del Decreto Omnibus, si estende fino a 10 anni per le grandi imprese.
Aiuti di Stato e delocalizzazione: periodo di sorveglianza di 10 anni e sanzioni
Nulla cambia, quindi, per le PMI che beneficiano degli Aiuti di Stato: il veto sulla delocalizzazione con la conseguente restituzione degli incentivi ricevuti ha sempre la stessa durata.
Il tempo di applicazione delle regole, alla luce delle novità, dipende dalla tipologia di impresa che ha beneficiato delle agevolazioni e intende delocalizzare le attività.
Secondo la definizione comunitaria la grande impresa ha le seguenti caratteristiche:
- occupa più di 250 persone;
- ha un fatturato annuo che supera i 50 milioni di euro;
- o ancora ha un totale di bilancio annuo superiore ai 43 milioni di euro.
A prescindere dalla durata del periodo da rispettare, di 5 o di 10 anni, chi non rispetta la scadenza prevista delocalizzando prima del termine stabilito le attività decade dal diritto a beneficiare degli Aiuti di Stato ed è chiamato a pagare anche una sanzione di importo pari da due a quattro volte il valore degli incentivi fruiti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Restituzione Aiuti di Stato in caso di delocalizzazione: raddoppia il periodo di sorveglianza per le grandi imprese