Criptovalute, il trattamento fiscale in caso di detenzione presso un exchange estero al centro della risposta all'interpello numero 397 del 1° agosto 2022: una panoramica sui chiarimenti forniti sul tema e sulla possibilità di accedere al regime dei neo residenti.
Con la risposta a interpello n. 397 del primo agosto 2022, l’Agenzia delle entrate è intervenuta nuovamente sul tema delle criptovalute e del loro trattamento fiscale in caso di detenzione presso un exchange estero.
In particolare, oltre a confermare la tesi per cui alle operazioni in valute virtuali si applicano i principi generali che regolano le operazioni in valute estere tradizionali, l’Agenzia ha affermato che il trasferimento da una tipologia di wallet ad un altro è un’operazione fiscalmente neutra.
Inoltre, le plusvalenze prodotte dalla cessione di criptovalute detenute presso un exchange estero sono considerati redditi diversi prodotti all’estero.
Questo implica che la tassazione delle plusvalenze prodotte nell’ambito del regime dei neo-residenti in Italia è completamente assorbita dall’imposta sostitutiva sui redditi esteri prevista dall’art. 24-bis del TUIR.
Criptovalute detenute presso un exchange estero e trattamento fiscale: il quesito proposto dall’istante
L’istanza è stata prodotta da un contribuente che nel 2020 ha trasferito la propria residenza dalla Gran Bretagna all’Italia, iscrivendosi all’Anagrafe della popolazione residente.
Alla data del trasferimento in Italia, l’Istante era titolare di un portafoglio di valute virtuali, in parte depositate sulla piattaforma exchange Coinbase, gestita da una società statunitense ed in parte depositate in un cold storage wallet, localizzato nel Regno Unito, queste ultime poi interamente trasferite presso l’exchanger estero.
Il contribuente ha proposto l’istanza di interpello perché sta valutando l’ipotesi di aderire al regime dei “neo-residenti” di cui all’art. 24-bis del TUIR e, a tal riguardo, ha chiesto se il trasferimento del portafoglio di valute virtuali, dal cold storage wallet alla piattaforma exchange, costituisca un’operazione equiparabile ad una cessione fiscalmente rilevante.
Secondo l’opinione dell’istante l’operazione costituisce una mera modifica della modalità di detenzione delle criptovalute da parte dello stesso soggetto e, pertanto, è fiscalmente neutra.
Inoltre, poiché le criptovalute sono state cedute per il tramite della piattaforma exchange statunitense, l’istante ha chiesto di sapere se la plusvalenza generatasi va considerata come reddito prodotto all’estero e, dunque, rientrante nell’insieme dei redditi assoggettati ad imposizione sostitutiva nella misura di euro 100.000,00 per i soggetti che abbiano esercitato l’opzione prevista dall’articolo 24-bis del Tuir.
La soluzione offerta dall’Agenzia delle entrate: regime dei neo residenti
Nella risposta in commento l’Agenzia delle entrate ha, in primo luogo, esposto i tratti essenziali del regime dei cd. “neo-residenti” introdotto dalla legge di Bilancio 2017.
Detto regime, contenuto nell’art. 24-bis del TUIR prevede oggi che, in deroga al worldwide principle taxation, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possano optare per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva dei redditi prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, del citato TUIR, sempreché non siano state residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Tuir, in almeno nove dei dieci periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo 24-bis del Tuir, per i redditi di fonte estera, è dovuto il versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfettaria nella misura di euro centomila, per ciascun periodo di imposta di validità dell’opzione.
Per quanto riguarda l’aspetto della territorialità del reddito, il comma 2 dell’articolo 165 del Tuir – richiamato dall’art. 24-bis- dispone che “i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato”.
Il trattamento fiscale delle operazioni in valute virtuali
Il documento di prassi tratta il tema dell’assoggettamento fiscale delle operazioni in valute virtuali, già oggetto di precedenti interventi dell’agenzia delle entrate, in particolare la Ris. 72/2016 e la Risp. a Interpello n. 788/2021, pur con qualche interessante aspetto di novità.
Viene ribadito che, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell’attività d’impresa, alle operazioni in valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.
Questo significa che danno origine a redditi imponibili:
- le cessioni a termine di valute virtuali, in quanto operazioni connotate da finalità speculativa, e
- le cessioni a pronti nell’ipotesi in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lettera c-ter), e comma 1-ter del TUIR. Agli effetti di quest’ultima disposizione, il prelievo dai wallet è equiparato ad una cessione a titolo oneroso.
Per la prima volta l’Amministrazione finanziaria ha precisato che il trasferimento di valute virtuali da una tipologia di wallet ad un’altra, di proprietà del medesimo contribuente, non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante perché rappresenta solo una diversa modalità di detenzione delle medesime criptovalute.
Interessante la precisazione fornita in merito alla territorialità del reddito generato dalla cessione di valute virtuali, in caso di operazioni a termine o di cessione a pronti di criptovalute per cui la giacenza media sia superiore a un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta.
Nell’ipotesi di cessione di valute virtuali detenute presso un exchange estero le relative plusvalenze realizzate, se percepite da una persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, sono da considerarsi redditi diversi prodotti all’estero, in quanto le attività non sono detenute in un conto di deposito presso un intermediario italiano.
Nel caso di specie, quindi, i redditi realizzati dall’Istante in virtù della cessione delle valute virtuali detenute presso la società exchange statunitense, durante il periodo in cui era già fiscalmente residente in Italia, possono essere ricompresi nell’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva sui redditi esteri ai sensi dell’articolo 24-bis del TUIR.
L’Agenzia delle entrate conferma ancora una volta che la detenzione di valute virtuali rileva anche ai fini del monitoraggio fiscale di cui all’art. 4 del DL 167/1990 in quanto si tratta di attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, detenute al di fuori del circuito degli intermediari finanziari residenti.
Il controvalore in euro delle valute virtuali detenute dal soggetto fiscalmente residente in Italia, quindi, deve essere obbligatoriamente indicato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regime dei neo residenti: l’imposta sostitutiva assorbe anche la plusvalenza realizzata sulle criptovalute detenute all’estero