Regime impatriati, anche il calciatore professionista che proviene da un paese extra UE ed ha trasferito nel 2020 la propria residenza fiscale in Italia, può beneficiare dell'agevolazione per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a partire dall'anno di imposta 2020 e per i quattro periodi successivi. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 447 del 25 giugno 2021.
Regime impatriati, anche gli sportivi provenienti da paesi extra UE possono beneficiare dell’agevolazione.
Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 447 del 25 giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Il documento di prassi spiega che il calciatore professionista proveniente da un Paese al di fuori dell’Unione europea che ha trasferito nel 2020 la propria residenza fiscale in Italia ha diritto all’applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a partire dall’anno di imposta 2020.
La durata del periodo agevolativo è di cinque anni complessivi, a partire dal periodo d’imposta individuato e per i successivi quattro anni.
Regime impatriati, agevolazione anche per gli sportivi da paesi extra UE
Il regime speciale per lavoratori impatriati può essere applicato anche ai calciatori professionisti che provengono da paesi extracomunitari, a condizione che vengano rispettati i requisiti previsti dalla legge.
A fornire chiarimenti è la risposta all’interpello numero 447 del 25 giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 447 del 25 giugno 2021
- Applicabilità agli sportivi professionisti del «regime speciale per lavoratori impatriati» di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Lo spunto nasce dal quesito posto dall’istante, una società calcistica italiana la cui prima squadra partecipa al campionato della serie A.
L’Amministrazione finanziaria apre all’agevolazione, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.
I chiarimenti richiamano il quadro normativo di riferimento e ricapitolano i documenti di prassi precedentemente pubblicati in materia.
Il regime speciale per lavoratori impatriati è stato introdotto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
I requisiti da rispettare per beneficiare del regime, a partire dal 1° maggio 2021, sono quelli previsti dall’articolo 16 comma 1:
- trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR;
- non essere residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento ed impegnarsi a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- svolgere l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Gli aspetti generali della normativa sono stati, invece, chiariti con circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.
Il comma 5-quater, a seguito delle modifiche inserite in sede di conversione del decreto Crescita, ha disposto che:
“per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.”
In merito alle condizioni previste dal comma 1, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che non viene posto nessun tipo di limitazione: tutti i lavoratori che rispondono alle caratteristiche delineate dalla norma, indipendentemente dalla loro cittadinanza, possono accedere al regime in esame.
Regime impatriati: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate fornisce anche chiarimenti in merito al trattamento dei redditi prodotti.
Nello specifico, per i rapporti di lavoro sportivo, viene stabilito che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.
Tale percentuale è diversa rispetto a quella del 30 per cento degli altri lavoratori che possono beneficiare del regime agevolato.
Inoltre, non si applica la riduzione al 10 per cento prevista per chi trasferisce la residenza nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia o coloro che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.
Nel caso di versamento del contributo pari al 50 per cento della base imponibile, con finalità di promozione dello sviluppo dei settori sportivi giovanili, il contributo deve essere versato annualmente entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo di imposta di riferimento.
Il codice tributo da utilizzare è quello che è stato istituito dalla risoluzione del 10 marzo 2021, numero 17/E: 1900 che sta per "Contributo sportivi professionisti impatriati - adesione al regime agevolato di cui all’articolo 16, comma 5-quater, del d.lgs. n. 147 del 2015".
Il pagamento deve essere effettuato con modello F24 versamenti con elementi identificativi.
Per quanto riguarda la scadenza del versamento, per l’anno 2019, la data di stabilita era quella del 15 marzo 2021.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regime impatriati, agevolazione anche per gli sportivi da paesi extra UE