Analisi di un interessante caso pratico di superamento del limite di ricavi per il contribuente titolare di partita IVA in regime forfettario
Regime forfettario: non è possibile l’accesso alla tassazione agevolata, se si è già consapevoli del superamento del limite di 85.000 euro entro l’anno.
I contribuenti che intendono applicare la tassazione agevolata, infatti, hanno l’obbligo di comunicare che presumono di rispettare i requisiti stabiliti dalla legge.
E questo già in fase di avvio dell’attività e relativa compilazione del modulo di apertura della partita IVA. E nonostante questa semplice regola - il ragguaglio ad anno - possa apparire ormai quasi banale o comunque acquisita, ci sono ancora molti contribuenti titolari di partita IVA che cascano in questo errore (purtroppo) comune.
Oggi analizzeremo un esempio pratico ovvero il caso di un promotore finanziario che in un determinato periodo d’imposta prevede di recuperare somme arretrate per un valore superiore alla soglia fissata.
Regime forfettario 2025: nessun accesso se si è consapevoli del superamento del limite
Lo spunto per il chiarimento arriva dall’analisi di un caso pratico: protagonista è un promotore finanziario, che in seguito a una sentenza deve recuperare da una società delle somme arretrate per un valore complessivo che determina il superamento del limite.
Il promotore, alla data della sentenza, aveva cessato la propria attività d’impresa e aveva chiuso la propria partita IVA.
Nei primi mesi del 2025, però, ne ha aperta una nuova.
La società, nel corso del 2025, ha ricevuto una fattura in cui il promotore gli addebitava, in via di rivalsa, l’IVA corrispondente ai predetti corrispettivi, pur avendo indicato in fattura, quale regime fiscale applicabile, il regime forfettario.
Una contraddizione, dunque, che spinge la società a rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per conoscere la giusta via da intraprendere.
Nel testo si legge:
“ALFA chiede chiarimenti in merito alla correttezza del comportamento seguito dal Sig. X (promotore) nella considerazione che l’applicazione della rivalsa dell’IVA appare contradditoria rispetto al regime fiscale dichiarato dal Promotore e, inoltre, se tale condotta possa configurarsi come comportamento concludente idoneo ad essere considerato quale esercizio dell’opzione per la fuoriuscita dal regime forfettario, ipotesi che riflette, conseguentemente, i corretti obblighi della stessa ALFA in materia di sostituzione d’imposta”.
La risposta all’interpello numero 195/2019 può essere utilizzata come utile esempio, proveniente da un documento di prassi.
Essa chiarisce che il regime forfettario non è applicabile al caso esaminato e i compensi percepiti a seguito della sentenza sono soggetti ad IVA.
Appare quindi corretto l’addebito dell’imposta in fattura.
Regime forfettario 2025: la dichiarazione di inizio attività in contrasto con la consapevolezza del superamento del limite
In presenza dei requisiti stabiliti dalla legge numero 190/2014 e successive modifiche e integrazioni, le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfettario.
Ma, come stabilito dal comma 56 dell’articolo 1 della legge numero 190 del 2014 medesima, hanno un obbligo: comunicare, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 35 del dpr 633/1972 di presumere la sussistenza del requisito relativo al limite dei ricavi.
La disposizione normativa prevede che:
“I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l’applicazione del regime in esame, hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività, da presentare ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. 633 del 1972 (modello AA9/12)” .
Di conseguenza, è necessario che il soggetto esercente una nuova professione dichiari esplicitamente di presumere il non superamento della soglia di euro 85.000 in relazione al primo periodo d’imposta in cui troverebbe applicazione il regime forfettario. E neanche del corrispondente importo ragguagliato ad anno: ad esempio, per una partita IVA aperta il 1° ottobre 2024 l’importo massimo fatturabile da forfettario nel 2024 sarà pari a un quarto del totale ovvero a 21.424,66 euro (ovvero 85.000 euro riproporzionati per i 92 giorni di effettiva operatività del regime forfettario nel 2024).
Nel caso analizzato, la “presunzione” non è possibile perché al momento della dichiarazione di inizio attività il promotore già aveva avuto notizia della sentenza che gli riconosce un corrispettivo superiore ai limiti di adesione al regime forfettario.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 195 del 2019
- Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n. 212 - Trattamento ai fini IVA di somme corrisposte a seguito di sentenza di condanna - applicabilità del regime forfettario.
Negli ultimi mesi il regime forfettario è stato nuovamente oggetto di forti discussioni e dibattiti, sia per le novità fiscali e previdenziali intervenute quest’anno, sia per i numerosi controlli fiscali in corso, alcuni dei quali stanno evidenziando alcuni errori comuni (e diverse “leggerezze”) nella gestione contabile e fiscale di questo regime agevolato. Proprio come nel caso del ragguaglio ad anno, spesso ignorato, con tutte le gravi conseguenze che questo comporta.
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regime forfettario: nessun accesso se si è consapevoli del superamento del limite dei ricavi