Regime forfettario e mera prosecuzione dell’attività precedente

La mera prosecuzione dell'attività precedente è una delle principali cause ostative all'accesso del regime forfettario

Regime forfettario e mera prosecuzione dell'attività precedente

Il regime forfettario negli anni è diventato sempre più conveniente.

Il limite di ricavi oggi è arrivato ad 85.000,00 euro, con un’aliquota di imposta sostitutiva al 5% o al 15%, a seconda che ci si trovi nel regime forfettario startup o meno.

Occorre però prestare grande attenzione alle cause ostative, cioè tutte le situazioni oggettive e/o soggettive previste dalla legge e che non consentono al contribuente titolare di partita IVA di aderire al regime forfettario.

Una delle cause ostative più diffuse nella pratica è quella della mera prosecuzione dell’attività svolta in precedenza dal contribuente.

Si tratta, in particolare, dei contribuenti che prima erano lavoratore dipendenti dell’azienda Alfa e che, un attimo dopo, iniziano a fatturare prevalentemente verso quella stessa azienda.

In effetti, la normativa vigente prevede che l’attività del contribuente forfettario debba essere nuova e non mera prosecuzione di attività precedentemente svolta.

Sulle condizioni di esclusione della tassazione agevolata per le nuove attività l’amministrazione finanziaria è intervenuta con diversi interventi di interpretazione e chiarimento. La stessa Agenzia delle Entrate è intervenuta, ad esempio, nella risposta all’interpello numero 161/2020.

Nel documento è spiegato quando si concretizzano le condizioni previste dalla lettera b) comma 65 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero la legge di bilancio 2015.

L’impossibilità di applicare la tassazione agevolata si verifica quando l’attività da esercitare è una mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

Il documento di prassi chiarisce che si verifica continuità quando il contribuente sceglierà di esercitare la stessa attività, svolta precedentemente come lavoratore dipendente, rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento.

Regime forfettario, esclusione se la nuova attività prosegue la precedente

Su alcune delle condizioni di esclusione dal regime forfettario fornisce chiarimenti la risposta all’interpello numero 161 del 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 161 del 29 maggio 2020
Articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Applicazione del regime cd. Forfetario.

Le delucidazioni seguono il quesito di un contribuente sulla possibilità di applicare la tassazione agevolata per l’anno 2019, periodo in cui l’istante ha svolto attività di lavoro autonomo per un committente privato indipendente rispetto all’azienda presso la quale era stato dipendente.

Il riferimento normativo preso in considerazione per determinare la possibilità di applicazione del regime forfettario è il comma 65 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero la legge di Bilancio 2015.

Nello specifico la condizione presa in esame è quella prevista dalla lettera b):

“l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.”

L’Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione prospettata dal contribuente e cita, a supporto dell’interpretazione, il paragrafo 5 della circolare numero 10/E del 4 aprile 2016.

La “ratio” della condizione di esclusione consiste nell’evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che modifichino solo la veste giuridica della attività esercitata in precedenza.

La valutazione della prosecuzione dell’attività deve riguardare quindi non solo il profilo formale ma, soprattutto, quello sostanziale.

Come sottolinea il documento di prassi citato:

“ci sarà continuità quando il contribuente sceglierà di esercitare la medesima attività, svolta precedentemente come lavoratore dipendente rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento. Si ritiene che la prosecuzione rilevi anche quando la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per cause indipendenti dalla volontà del dipendente, tenuto conto che la norma in esame non fa riferimento a specifiche agevolazioni per i lavoratori in mobilità.”

Per tali motivazioni l’Agenzia delle Entrate evidenzia che, nel caso concreto dell’istante, la tassazione a cui dover fare riferimento è quella ordinaria.

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