Regime forfettario, accesso libero anche in caso di doppio lavoro, dipendente e autonomo, con lo stesso ente, se i due contratti sono antecedenti dell'entrata di vigore della norma che ha introdotto la causa ostativa. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 382 del 16 settembre 2019.
Regime forfettario, se i contratti di lavoro dipendente e di lavoro autonomo con lo stesso ente sono stati stipulati prima dell’entrata in vigore della norma che ha introdotto la causa ostativa sul lavoro dipendente, il contribuente ha libero accesso alla tassazione agevolata. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 382 del 16 settembre 2019.
Lo spunto per fare luce sulla questione, come di consueto, arriva dall’analisi di un caso pratico. Protagonista è una dentista che opera presso un’azienda sanitaria con cui ha due diversi rapporti:
- lavoro dipendente a tempo determinato;
- lavoro autonomo con contratto d’opera, in scadenza nel 2019.
A causa di un provvedimento dell’amministrazione giudiziaria, quest’ultimo dovrà essere trasformato in un rapporto di lavoro dipendente.
La contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare se questo passaggio può pregiudicare l’applicazione del regime forfettario, anche se il doppio lavoro era preesistente all’entrata in vigore della nuova norma.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 382 del 16 settembre 2019
- Articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative al regime c.d.
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Regime forfettario: scatta la causa ostativa per il doppio lavoro con lo stesso ente?
Le cause ostative del regime forfettario sono state più volte al centro delle analisi dell’amministrazione finanziaria nell’arco dei primi 9 mesi dell’anno. E la risposta all’interpello numero 382 del 16 settembre 2019 aggiunge un tassello al mosaico dei chiarimenti sul tema.
La necessità di intervenire a più riprese sul meccanismo di accesso alla tassazione agevolata nasce insieme alle novità apportate alla normativa di riferimento, la legge numero 190 del 2014, con la legge di Bilancio del 2019.
Da quest’anno i contribuenti con ricavi fino a 65.000 euro, senza distinzioni in base all’attività svolta, hanno accesso al regime forfettario. Ma per essere sicuri di avere il via libera all’applicazione dell’imposta sostitutiva al 15% devono verificare che non scattino le cause ostative che, invece, sono diventate più rigide.
Il dubbio della contribuente nasce, infatti, da una delle novità di quest’anno e in particolare dalla lettera d-bis), articolo 1 comma 57 della legge numero 190 del 23 dicembre 2014, così come modificata dall’ultimo intervento normativo.
La norma prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
L’Agenzia delle Entrate, nel fornire i suoi chiarimenti sul tema, richiama la circolare numero 9/E del 10 aprile 2019:
“Nella particolare ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della richiamata lettera d-bis), il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza.”
Regime forfettario, lavoro dipendente e autonomo con lo stesso ente: scatta la causa ostativa?
Alla dentista in cerca di delucidazioni, l’amministrazione finanziaria concede il via libera per l’applicazione del regime forfettario nel periodo d’imposta 2019 motivando la sua posizione con le parole che seguono:
“Nel caso oggetto di interpello non si verifica alcuna trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare, permanendo immutato l’assetto negoziale antecedente la modifica normativa”.
In altre parole, in casi come quello analizzato non scatta alcun campanello d’allarme. Come si legge nel documento chiarificatore, il duplice rapporto di lavoro preesisteva all’entrata in vigore della lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e continua a esser tale senza subire alcuna modifica sostanziale.
Un’altra tessera si aggiunge al patrimonio di informazioni sul tema. E se da un lato l’Agenzia delle Entrate continua a sciogliere i nodi che si addensano sulla possibilità di applicare un’imposta sostitutiva pari al 15% a causa delle novità introdotte a inizio anno, dall’altro si pensa già al futuro del regime forfettario e alle possibili modifiche a partire dal 2020.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regime forfettario, nessun veto sul doppio lavoro con lo stesso ente