Reddito di emergenza, tre mesi di proroga nel decreto Sostegni. Per ricevere il REM di marzo, aprile e maggio 2021 bisognerà fare domanda INPS entro il 30 aprile. Dai requisiti alle novità, facciamo il punto di cosa prevede il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021.
Reddito di emergenza per marzo, aprile e maggio 2021: il decreto Sostegni proroga per tre mesi il REM e fissa al 30 aprile la scadenza per fare domanda INPS.
Resta pari ad un minimo di 400 euro e fino ad un massimo di 840 euro l’importo del reddito di emergenza. Il decreto Sostegni riprende dal decreto Rilancio i requisiti d’accesso alla misura, con due novità di rilievo:
- l’incremento del limite di reddito familiare ai fini dell’accesso per le famiglie che vivono in affitto;
- l’inclusione tra i beneficiari dei lavoratori in disoccupazione, in caso di scadenza della Naspi o della DisColl tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021. Il limite ISEE è fissato in tal caso a 30.000 euro.
Per fare domanda si attende l’emanazione di un’apposita circolare da parte dell’INPS. Nell’attesa, soffermiamoci sui requisiti e sulle regole per l’accesso al reddito di emergenza.
Reddito di emergenza, proroga e novità nel decreto Sostegni: domanda entro il 30 aprile 2021
I requisiti per accedere alle tre mensilità aggiuntive del reddito di emergenza ricalcano quanto previsto dal decreto Rilancio.
Secondo quanto previsto dall’articolo 12 del testo del decreto Sostegni, il REM di marzo, aprile e maggio 2021 spetta ai nuclei familiari in condizione di necessità economica, in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
- un valore del reddito familiare per il mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia pari all’importo di 400 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino a un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero 2,1 in caso di presenza in famiglia di disabili gravi o persone non autosufficienti;
- per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, il limite del reddito familiare è aumentato di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE;
- residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.
Al pari di quanto previsto sin dalla data di introduzione del REM, anche il decreto Sostegni prevede l’incompatibilità tra reddito di emergenza e nuove indennità introdotte dall’articolo 10, ossia:
- bonus di 2.400 euro riconosciuto a lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo;
- bonus da 1.200 a 3.600 euro per i collaboratori sportivi.
Restano inoltre esclusi dalla possibilità di accedere alla proroga del reddito di emergenza:
- i titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- i titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi del REM;
- percettori di reddito di cittadinanza.
Per poter fare domanda si attende il via libera da parte dell’INPS. In ogni caso, il decreto Sostegni fissa al 30 aprile 2021 il termine ultimo per l’invio delle istanze, da effettuarsi in modalità telematica.
Reddito di emergenza per chi ha terminato Naspi e DisColl: limite ISEE di 30.000 euro
Accedono al reddito di emergenza pur in assenza dei requisiti di cui sopra i lavoratori in disoccupazione che hanno terminato la Naspi e la DisColl. È questa la soluzione individuata dal decreto Sostegni, in luogo della proroga delle indennità.
Nello specifico, fermo restando l’incompatibilità con il reddito di cittadinanza, chi ha terminato la Naspi o la DisColl tra il 1° luglio 2020 ed il 28 febbraio 2021 accede al REM in presenza di un ISEE non superiore a 30.000 euro.
Le tre mensilità di reddito di emergenza sono riconosciute nella misura prevista per i nuclei composti da un unico componente, cioè l’importo base di 400 euro.
Anche per gli ex percettori dell’indennità di disoccupazione restano le cause di incompatibilità già sopra esposte, e nello specifico:
- la fruizione da parte del soggetto richiedente del bonus previsto dall’articolo 10 del decreto Sostegni;
- titolarità di un contratto di lavoro subordinato (ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità e di disponibilità;
- titolarità di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- titolarità di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- percezione del reddito di cittadinanza per lo stesso periodo di riferimento.
Il totale delle risorse stanziate per il riconoscimento del reddito di emergenza agli ex beneficiari dell’indennità di disoccupazione ammonta a 856,8 milioni di euro per il 2021.
Anche in tal caso, per fare domanda si attende la pubblicazione della consueta circolare INPS, fermo restando la scadenza unica del 30 aprile 2021.
Reddito di cittadinanza, novità nel decreto Sostegno: dal rifinanziamento alla sospensione per chi lavora
Non solo reddito di emergenza. Tra le novità in materia di lavoro del decreto Sostegno c’è anche il rifinanziamento del reddito di cittadinanza per un importo pari ad 1 miliardo di euro.
Inoltre, trova spazio nel decreto Sostegni anche la revisione delle regole per chi trova lavoro.
Stando alle novità, ed esclusivamente per il 2021, per i percettori del reddito di cittadinanza con reddito familiare fino a 10.000 euro, in caso di nuova occupazione la misura viene sospesa per non più di sei mesi, per poi riprendere a decorrere, una volta concluso il rapporto di lavoro, immutata nell’ammontare per il lasso di tempo residuo.
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