Reddito di cittadinanza, dal 4 ottobre integrazione delle domande di marzo

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Reddito di cittadinanza, dal 4 ottobre integrazione delle domande presentate a marzo 2019. La legge di conversione del DL numero 4 del 2019 ha introdotto alcune novità: chi ha presentato richiesta dell'assegno nel primo mese deve adeguarsi entro la scadenza del 21 ottobre. Nel messaggio INPS numero 3568 del 2 ottobre 2019 le istruzioni per procedere.

Reddito di cittadinanza, dal 4 ottobre integrazione delle domande di marzo

Reddito di cittadinanza, integrazione delle domande presentate a marzo 2019 dal 4 al 21 ottobre per continuare a percepire l’assegno con regolarità. Con il messaggio INPS numero 3568 del 2 ottobre 2019, l’INPS ha fornito le istruzioni per procedere.

La legge di conversione del DL numero 4 del 2019 è arrivata il 28 marzo, quando le prime richieste per ottenere le somme previste erano già state inoltrate. Il testo ha introdotto alcune novità che hanno avuto impatto anche sul modulo di domanda, riformulato dall’Istituto.

Per continuare a percepire l’assegno senza interruzione, chi ha richiesto il reddito di cittadinanza a marzo 2019 ha 20 giorni di tempo per adeguarsi. Coloro che non regolarizzeranno la loro posizione saranno sospesi dal beneficio.

La procedura è tutta online ed è stata progettata in modo semplice, ma chi ne avrà bisogno potrà rivolgersi anche alle sedi territoriali INPS, ai CAF e ai Patronati.

INPS - Messaggio numero 3568 del 2 ottobre 2019, Allegato numero 1
Prototipo front-end per l’aggiornamento delle domande RdC / PdC presentate tramite moduli ante conversione in legge del DL 4/2019.

Reddito di cittadinanza, integrazione delle domande presentate a marzo dal 4 ottobre

L’INPS ha predisposto i nuovi moduli per le domande del reddito di cittadinanza il 2 aprile 2019: imporre ai primi aspiranti beneficiari di ripetere la procedura per ottenere l’assegno dopo neanche un mese avrebbe appesantito il sistema.

Nel messaggio numero 3659, diffuso dall’INPS il 2 ottobre 2019, si legge:

“La norma, infatti, ha previsto che, per tali domande, il beneficio riconosciuto possa essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi “pur in assenza dell’eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell’accesso al beneficio”.

In forza di tale disposizione, pertanto, le domande presentate a marzo 2019 ed accolte, decorrendo il beneficio da aprile 2019, saranno poste in pagamento fino alla mensilità di settembre 2019.

Scaduti i 6 mesi in cui le somme sono state erogate regolarmente, la soluzione adottata prevede che i beneficiari procedano con l’integrazione della domanda.

In particolare, è necessario fornire le dichiarazioni che mancavano ai primi moduli pubblicati.

Tutti gli interessati hanno ricevuto dall’INPS un messaggio o una mail con le indicazioni per procedere.

Reddito di cittadinanza, integrazione domande presentate a marzo 2019: le istruzioni

Come si legge nelle istruzioni fornite dall’Istituto, per completare le informazioni indicate nel modulo originario, i primi beneficiari devono collegarsi alla pagina web che segue serviziweb2.inps.it/RedditoCittadinanza/autocertificazione.

La procedura online dedicata a chi ha presentato domanda per ottenere il reddito di cittadinanza a marzo 2019 sarà accessibile dal 4 ottobre e resterà sempre attiva:

  • la mensilità di ottobre arriverà regolarmente a chi provvede a integrare le informazioni entro lunedì 21;
  • l’assegno, invece, sarà sospeso “sino all’acquisizione della dichiarazione” per chi non rispetterà la scadenza.

Per accedere non è necessario il PIN, ma servono una serie di dati che riguardano le domande presentate:

  • il protocollo della pratica Rdc/Pdc (esempio: INPS-RDC-2019-xxxxx);
  • il codice fiscale del richiedente;
  • il codice alfanumerico ricevuto via e-mail/sms.

La schermata di accesso ricorda lo scopo dell’integrazione: l’aggiornamento delle dichiarazioni presenti nel quadro F, Condizioni necessarie per godere del beneficio, e nel quadro G, Sottoscrizione dichiarazione.

Gli utenti che devono inviare la comunicazione aggiuntiva possono seguire la procedura guidata: come ultimo passaggio è necessario apporre la spunta sul riquadro in cui si dichiara di aver letto e preso atto dell’informativa privacy del modello “SR 180” e completare l’operazione con la sottoscrizione della pagina.

Un messaggio finale di conferma dimostra che l’integrazione è andata a buon fine.

In chiusura l’INPS mette in guardia:

“Si richiama la necessità, nell’apporre il flag richiesto, che tutte le dichiarazioni siano contestualmente verificate e che qualora i requisiti non sussistano alla data di presentazione originaria della domanda ovvero al momento della sottoscrizione del modello RdC/PdC – Com Esteso, occorre astenersi dalla sottoscrizione, onde evitare di incorrere nella responsabilità prevista dalla legge nel caso di dichiarazioni non veritiere”.

Di seguito una simulazione della procedura guidata per l’integrazione delle domande di reddito di cittadinanza presentate a marzo 2019.

INPS - Messaggio numero 3568 del 2 ottobre 2019, Allegato numero 1
Prototipo front-end per l’aggiornamento delle domande RdC / PdC presentate tramite moduli ante conversione in legge del DL 4/2019.

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