Recupero del taglio del cuneo fiscale e conguaglio di fine anno: il codice tributo fa la differenza. Con la risoluzione numero 6 del 28 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per distinguere la sequenza di cifre che i datori di lavoro devono utilizzare per versare correttamente le ritenute su pensioni e redditi da lavoro dipendente. Le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Recupero del taglio del cuneo fiscale e conguaglio di fine anno: qual è il codice tributo da utilizzare? A fornire la nuova sequenza di cifre da indicare nel modello F24 per distinguere il versamento è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 6 del 28 gennaio 2021.
Arrivano le istruzioni che i datori di lavoro, anche pubblici, devono seguire in qualità di sostituti di imposta per operare le ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi di lavoro dipendente e assimilati, dopo il conguaglio di fine anno.
L’istituzione di nuovi codici tributo nasce dalla necessità, dal 2021, di differenziare i versamenti delle ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi di lavoro dipendente e assimilati operate dopo il conguaglio di fine anno, e nelle buste paga successive, da quelli relativi al recupero dell’indebita ulteriore detrazione fiscale.
Recupero taglio cuneo fiscale e conguaglio di fine anno: il codice tributo fa la differenza
L’Agenzia delle Entrate ricostruisce il quadro di norme di riferimento e distingue le due tipologie di versamenti:
- l’articolo 23 del DPR numero 600 del 1973 prevede che in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell’anno successivo, il contribuente può autorizzare il sostituto di imposta a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Stando a quanto stabilito dall’articolo 38 del decreto-legge numero 78 del 2010, le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, dai 100 euro ai 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di 11 rate senza interessi a partire dal mese successivo al conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- l’articolo 2 del decreto-legge numero 3 del 5 febbraio 2020 prevede che i sostituti d’imposta riconoscono l’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020. Se in sede di conguaglio l’ulteriore detrazione risulta non spettante, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.
Per distinguere i versamenti delle ritenute operate a decorrere dal 2021, dopo le operazioni di conguaglio relative all’anno d’imposta precedente, con la risoluzione numero 6 del 28 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate istituisce nuovi codici tributo relativi alla prima ipotesi.
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 6 del 28 gennaio 2021
- Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), delle ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi di lavoro dipendente e assimilati, operate dai sostituti d’imposta dopo il conguaglio di fine anno.
Recupero taglio cuneo fiscale e conguaglio di fine anno: il giusto codice tributo da inserire nel modello F24
Il sostituto di imposta che procede con il versamento delle ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi di lavoro dipendente e assimilati, operate dai sostituti d’imposta dopo il conguaglio di fine anno tramite modello F24 deve inserire i codici tributo così come riportati in tabella.
Codice tributo | Denominazione |
---|---|
1066 | Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno |
4934 | Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa |
4935 | Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa |
Il modello F24 deve essere compilato come segue:
- il codice tributo di riferimento va inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”;
- nei campi “Rateazione/regione/prov./mese rif.” e “Anno di riferimento”, rispettivamente, va indicato il mese per cui si effettua il pagamento della ritenuta e l’anno d’imposta cui si riferisce la ritenuta stessa.
Recupero taglio cuneo fiscale e conguaglio di fine anno: il giusto codice tributo da inserire nel modello F24 EP
Con la stessa risoluzione numero 6 del 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce anche tutte le istruzioni da seguire per la compilazione del modello F24 EP, Enti Pubblici.
Codice tributo | Denominazione |
---|---|
103E | Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno |
193E | Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa |
194E|Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa|
Il codice tributo di riferimento deve essere indicato nella sezione “dettaglio versamento” seguendo le istruzioni riportate di seguito.
Campo | Valore |
---|---|
Sezione | F - Erario |
Codice tributo/causale | Codice tributo di riferimento |
Riferimento A | mese per cui si effettua il pagamento della ritenuta |
Riferimento B | l’anno d’imposta cui si riferisce la ritenuta per esteso |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Recupero taglio cuneo fiscale e conguaglio di fine anno: il codice tributo fa la differenza