L'INPS riepiloga le istruzioni sul recupero degli interessi di mora per i ritardi nei pagamenti delle prestazioni di TFS/TFR. Per le azioni di rivalsa si applica il termine di prescrizione ordinario di 10 anni
Per il recupero degli interessi di mora tramite azioni di rivalsa si applica il termine di prescrizione decennale.
Lo ricorda l’INPS nel messaggio del 10 ottobre, con il quale riepiloga le istruzioni fornite nel tempo in relazione al recupero degli interessi di mora, corrisposti dall’Istituto per i ritardi nei pagamenti delle prestazioni di TFS/TFR imputabili alle Amministrazioni/Enti datori di lavoro.
A seconda dell’importo cumulato a titolo di interessi, l’INPS procede al recupero dei crediti nel primo o nel secondo semestre dell’anno. La procedura sarà comunque avviata nel secondo semestre a prescindere dall’importo cumulato nell’anno, purché sia superiore a 12 euro.
Pagamento TFR/TFS in ritardo: il recupero degli interessi di mora
L’INPS con il messaggio n. 3550, pubblicato sul sito il 10 ottobre 2023, riepiloga le istruzioni fornite nel tempo per quanto riguarda il recupero degli interessi di mora per il ritardato pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto (TFS/TFR) per via di ritardi imputabili alle Amministrazioni o agli Enti datori di lavoro.
In questi casi, infatti, come previsto dalla legge n. 412 del 1991, l’Istituto provvede al pagamento degli interessi di mora in qualità di Ente gestore di previdenza obbligatoria.
Il nuovo messaggio fa seguito alle indicazioni già contenute nelle note operative INPDAP n. 22 del 9 settembre 2008 e n. 35 del 17 giugno 2009.
L’INPS conferma quanto già disposto dalla nota operativa n. 22/2008 e precisa che per il recupero degli interessi di mora tramite azioni di rivalsa continua ad applicarsi l’ordinario termine di prescrizione decennale.
Questo fermo restando il fatto che è in capo all’Istituto l’onere di procedere all’azione di rivalsa nei confronti delle Amministrazioni o degli Enti datori di lavoro per la ripetizione della quota parte di interessi loro imputabili, i quali derivano dal ritardato pagamento delle prestazioni in favore degli iscritti.
Recupero interessi di mora per ritardato pagamento TFR/TFS nel primo o nel secondo semestre dell’anno
Come già chiarito nella nota operativa n. 22/2008, la quale fornisce le istruzioni per il recupero della quota parte di interessi anticipata dall’Istituto a carico delle Amministrazioni e degli Enti datori di lavoro, l’INPS procede al recupero dei crediti nel primo o nel secondo semestre dell’anno a seconda dell’importo cumulato a titolo di interessi.
La nota, inoltre, chiarisce come:
“in ogni caso, nel secondo semestre la procedura sarà avviata comunque, a prescindere dall’importo cumulato nell’anno, purché il dovuto risulti superiore a 12 euro (art. 25 della legge 289/2002).”
In caso di contestazione della richiesta di restituzione degli interessi, l’INPS invita le Amministrazioni e gli Enti datori di lavoro a gestire le eventuali contestazioni o ricorsi inserendoli, nei termini previsti dalla normativa, nella procedura dedicata “Rivalse Ente”, accessibile nella propria area riservata.
Solo in questo modo la struttura INPS territorialmente competente potrà prendere in carico la lavorazione e, in caso di accoglimento, procedere alla decurtazione dell’importo della richiesta.
Per ulteriori specifiche, l’INPS rimanda al manuale pubblicato nell’Area tematica “Dipendenti pubblici: servizi per amministrazioni, enti e aziende” sezione “Contestazione Rivalse TFS/TFR” del sito istituzionale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Pagamento TFR/TFS in ritardo: il recupero degli interessi di mora