Dal 20 settembre 2023 scatta un nuovo aumento dei tassi di interesse per il pagamento a rate dei contributi INPS e dei premi e accessori INAIL. Sale anche quello per la determinazione delle relative sanzioni civili. Il valore del tasso di interesse per dilazione e differimento arriva al 10,50 per cento, mentre quello per le sanzioni sale al 10 per cento
Da domani, 20 settembre, sarà in vigore il nuovo aumento dei tassi di interesse per il pagamento a rate di contributi INPS e premi e accessori INAIL, e del tasso utilizzato per determinare le relative sanzioni civili, che per la prima volta arriva in doppia cifra.
In conseguenza alla nuova decisione della Banca Centrale Europea, i tassi passano rispettivamente al 10,50 per cento e al 10 per cento.
La BCE, infatti, ha previsto un nuovo aumento di 25 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema per contrastare gli effetti dell’inflazione.
Contributi INPS e premi INAIL: gli effetti del nuovo tasso di interesse su rate e sanzioni civili
Con l’obiettivo di contrastare l’inflazione, la Banca Centrale Europea tramite l’ultima decisione di politica monetaria ha optato per un nuovo aumento di 25 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, che, come annunciato nel comunicato stampa del 14 settembre, sale dunque al 4,50 per cento.
Tale aumento ha effetto anche sul valore del tasso di interesse per il pagamento a rate dei contributi INPS e dei premi e accessori INAIL. A subire un aumento è anche il tasso di interesse utilizzato per determinare la misura delle relative sanzioni civili che si applicano per il mancato o ritardato pagamento.
La circolare INPS n. 81 e la circolare INAIL n. 42 del 18 settembre comunicano la variazione e i nuovi valori dei tassi, che si attestano rispettivamente al 10,50 per cento e al 10 per cento.
L’aumento deciso dalla BCE ha effetto sui tassi in questione, in quanto per la rateazione dei contributi INPS e dei premi INAIL, disciplinata dall’art. 3, comma 4 del decreto legge n. 318/1996, si applica un tasso di interesse pari a quello minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema in vigore al momento della domanda al quale si aggiunge una maggiorazione di 6 punti.
Questo, dunque, il calcolo per ottenere il nuovo valore del tasso, 10,50 per cento.
Come successo anche per gli altri aumenti negli ultimi mesi, INPS e INAIL hanno ribadito che per i piani di ammortamento che sono già stati emessi e notificati si continua ad applicare il tasso di interesse in vigore al momento della domanda.
In caso di differimento dei contributi INPS, inoltre, l’Istituto fa sapere che il tasso di interesse aggiornato sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa a settembre 2023.
- INPS - Circolare n. 81 del 18 settembre 2023
- Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Contributi INPS e premi INAIL: le conseguenze dell’aumento sulla determinazione delle sanzioni civili
Come detto, la decisione di politica monetaria della BCE ha effetto anche nella determinazione della misura delle sanzioni civili che si applicano in caso di mancato o ritardato pagamento di premi o contributi, secondo quanto previsto dall’art. 116, commi 8 e 10 della legge n. 388/2000.
Il nuovo tasso di interesse, sempre in vigore dal 20 settembre, raggiunge per la prima volta la doppia cifra, attestandosi al 10 per cento. Un valore che si calcola a partire dal tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, al quale si aggiunge una maggiorazione di 5,5 punti percentuali.
L’INPS sottolinea come per le sanzioni relative ai contributi previdenziali resti ferma la misura pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento della somma non versata entro la scadenza prevista.
Nel caso delle sanzioni relative ai premi INAIL, invece, l’Istituto evidenzia come queste non possano eccedere il 40 per cento dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Le sanzioni, inoltre, nelle ipotesi di procedure concorsuali, possono essere ridotte e calcolate nella misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema a patto che vengano pagate tutte le spese (articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000).
Nei casi di evasione, poi, la misura della sanzione è pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali maggiorato di 2 punti. In questo caso, se il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali scende al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti.
Di conseguenza, considerato che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento (4,5 per cento) resta inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5 per cento), si continua ad applicare la riduzione massima pari al tasso legale, mentre la riduzione minima sarà pari al 7 per cento, cioè l’interesse legale maggiorato di due punti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contributi INPS e premi INAIL: gli effetti del nuovo tasso di interesse su rate e sanzioni civili