La riapertura della finestra per accedere al ravvedimento speciale fino al 31 maggio 2024 può consentire a coloro che hanno ricevuto di recente lettere di invito alla compliance di sanare le omissioni con sanzioni ridotte ad un diciottesimo
Rientrano nell’ambito applicativo del ravvedimento speciale le posizioni dei contribuenti per i quali l’Amministrazione finanziaria abbia notificato una lettera di invito alla compliance con l’evidenza di una possibile anomalia non rilevabile da controllo automatizzato, ma non solo queste.
Come si può leggere dalla pagina dedicata del portale dell’Agenzia delle Entrate, “Il decreto legge 39/2024 ha spostato al 31 maggio 2024 il termine ultimo per perfezionare la procedura di regolarizzazione. La nuova scadenza è valida sia per le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti (cioè, quelle previste dalla norma originaria contenuta nella legge di bilancio 2023) sia le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (cioè, quelle successivamente ammesse dal “decreto Milleproroghe”).”
Sempre dalla stessa pagina web si legge che tale istituto è attivabile per “tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997), in relazione ai periodi d’imposta 2022 e precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata”.
Ravvedimento speciale anche per gli inviti alla compliance
Per individuare correttamente il perimetro del ravvedimento speciale non resta che passare alla lettura dell’articolo 13 del Dlgs 472/97, da cui si evince che l’utilizzo di questo strumento non è più inibito dall’inizio di un’attività ispettiva o di verifica di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
In particolare il comma 1 ter dispone:
“1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.”
L’istituto del ravvedimento speciale è comunque attivabile nel caso di violazioni rilevabili dai controlli documentali di cui all’articolo 36-ter del Dpr 600/73 anche quando sia già stata notificata la richiesta preventiva della documentazione finalizzata a tale controllo, potendo pertanto anche in tale condizione regolarizzare spontaneamente le eventuali violazioni connesse con il più vantaggioso meccanismo di riduzione della sanzione ad un diciottesimo.
Ravvedimento speciale e lettere di compliance: come pagare per mettersi in regola
Sappiamo che da diversi anni l’Agenzia delle Entrate invia ai contribuenti interessati delle lettere nelle quali sono riportate anomalie rinvenute nelle loro dichiarazioni dei redditi, riguardanti omissioni o infedeltà emerse a seguito del confronto dei dati in esse dichiarati con gli elementi rilevati dalle banche dati a disposizione dell’Agenzia stessa.
In questo modo il contribuente, riscontrando l’effettiva omissione, può spontaneamente provvedere a sanare l’anomalia applicando il ravvedimento operoso.
Anche per queste fattispecie il ravvedimento speciale è fruibile a condizione che la lettera ricevuta riguardi omissioni relative a dichiarazioni validamente presentate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 ed ai periodi di imposta precedenti.
A seguito della prima applicazione del ravvedimento speciale l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione 6/E del 14 febbraio 2023 con i codici tributo relativi alle definizioni previste dalla legge 197/2022: i suoi contenuti restano validi anche per i pagamenti effettuati in seguito alla riapertura dei termini.
Il documento di prassi riporta i codici tributo delle sanzioni distinte per tipologia di imposta che, per effetto del ravvedimento operoso speciale, sono state ridotte ad un diciottesimo del minimo.
Per quanto riguarda i tributi e gli interessi legali vanno indicati i codici tributo propri delle imposte, come nel ravvedimento “classico”.
Per quanto invece agli ulteriori interessi da dilazione al due per cento sulle eventuali rate si indicano i codici tributo già esistenti, “1668”, “3805” e “3857”.
Nel caso di opzione per il pagamento rateale andrà riportato anche il numero della rata.
Importante da ricordare la espressa previsione che per la regolarizzazione in argomento vi è “la possibilità di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Il ravvedimento speciale sana anche gli inviti alla compliance