L’incremento disposto riverserà i suoi effetti sui contribuenti appesantendo il debito per sanzioni ed interessi in ambito tributario e contributivo. Una facoltà, e non un obbligo, concessa per legge al Ministro dell’ex dicastero del Tesoro, ma era proprio necessario?
Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13.12.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022, è stata esercitata la facoltà di modificare il saggio di interesse legale di cui all’articolo 1284 del codice civile concessa al MEF, aumentandolo dall’1,25% al 5% in ragione d’anno:
“Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno.
Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato, di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo”
Il nuovo tasso di interesse legale al 5% si applicherà dal 1° gennaio 2023
Abbiamo già trattato le conseguenze sul calcolo del dovuto in caso dell’istituto del ravvedimento operoso, ma vediamo le possibili conseguenze in altri ambiti.
Tasso di interesse legale al 5%: le implicazioni fiscali
Va subito detto che la variazione del tasso non comporta conseguenze nel caso della rateazione del debito in applicazione dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:
- accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 218/1997;
- acquiescenza all’accertamento, ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 218/1997 che richiama l’articolo 8, sopra citato;
- conciliazione giudiziale, ai sensi dell’articolo 48 ter del Decreto Legislativo n. 546/1992, anch’esso facente riferimento al dettame dello stesso art 8 ed il cui testo è qui riportato:
“Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.”
In effetti la precedente versione dell’articolo 8 faceva riferimento a
“… gli interessi al saggio legale …”
ma è stato appunto modificato dal Decreto legislativo n. 159/2015.
La nuova misura del 5% del tasso di interesse legale rileva, invece, per quanto al calcolo degli interessi non determinati per iscritto in relazione ai capitali dati a mutuo per i quali l’articolo 45 comma 2 del TUIR prevede che:
“… Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale...”
Come pure per quanto agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa di cui all’articolo 89 comma 5 del TUIR dove anche in questo caso si dispone che:
“…Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale”
Aumento tasso di interesse legale al 5% dal 2023: gli effetti ai fini contributivi
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della Legge 388/2000.
Come riportato nell’ articolo 116 sopra citato nei casi di omesso o ritardato versamento di contributi le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi al 5%, con riguardo a:
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
- enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro;
- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo.
Una facoltà, non un obbligo
Queste sono alcune delle implicazioni su cui l’incremento del saggio di interesse legale riverserà i suoi effetti. Ma ora una considerazione.
Si è scelto di sterilizzare l’effetto dell’indicizzazione delle sanzioni al codice della strada per il biennio 2023/24, questo almeno riporta l’articolo 83 del DdL di Bilancio 2023 ora all’esame della Camera.
Nulla, invece, è stato fatto per limitare gli effetti dell’inflazione sui contratti indicizzati, ad esempio congelando gli effetti dell’incremento dei prezzi dell’energia sull’indice Istat.
Ed ora questa quadruplicazione del saggio di interesse legale.
Era veramente impossibile evitare questo adeguamento, considerato che la norma non ne decreta l’obbligo ma la mera facoltà?
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Gli effetti dell’aumento al 5% del tasso di interesse legale