In alcuni casi, insieme alle pensioni, a dicembre si riceve anche la quattordicesima mensilità: una guida con regole, requisiti e importi per il 2022
Come ogni anno a dicembre, la pensione include, oltre agli importi abituali e la tredicesima, in alcuni casi anche la quattordicesima mensilità ossia una somma aggiuntiva erogata alle condizioni previste dalla legge.
Introdotta nel 2007 con l’art. 5, commi 1-4, del decreto-legge 81, convertito poi nella legge 127/2007, la quattordicesima è un aiuto economico ai pensionati con redditi molto bassi e una forma di salvaguardia del potere d’acquisto delle pensioni. Vediamo dunque quali sono i requisiti da rispettare per averne diritto.
Pensioni, quando arriva la quattordicesima 2022: a luglio o a dicembre?
La quattordicesima si aggiunge alle tredici mensilità di pensione ordinaria e viene erogata al compimento dei 64 anni di età.
Spetta a coloro che percepiscono trattamenti pensionistici a carico dell’AGO e delle forme sostitutive, esclusive e esonerative e che non superano le soglie di reddito previste dalla legge.
La quattordicesima viene solitamente pagata ogni anno a luglio ma ci sono casi nei quali l’erogazione avviene a dicembre.
Nel 2022, i pensionati che hanno compiuto 64 anni entro luglio hanno ricevuto subito la quattordicesima.
L’importo è stato calcolato e corrisposto in via provvisoria perché il diritto effettivo all’erogazione aggiuntiva viene verificato successivamente sulla base dei dati di reddito reali contenuti nella dichiarazione dei redditi di fine anno.
I pensionati che hanno compiuto i 64 anni di età dopo il 1° agosto 2022, o dopo il 1° luglio se ex lavoratori pubblici, ricevono invece la quattordicesima con la pensione di dicembre.
Pensioni, a chi spetta la quattordicesima 2022?
La quattordicesima spetta però soltanto ai pensionati con reddito personale annuo inferiore alle soglie previste dalla legge e per un importo commisurato agli anni effettivi di anzianità contributiva.
Il messaggio INPS 4124 di novembre 2022 ha aggiornato i limiti reddituali al tasso di perequazione definitiva del 1,9 per cento e stabilito che:
- i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva fino a 15 anni e gli ex lavoratori autonomi che hanno versato contributi fino a 18 anni percepiscono un importo pari a 437 euro se hanno un reddito annuo che non supera i 10.345,90 euro oppure 336 euro se hanno un reddito fino a 13.994,88 euro annui;
- i pensionati ex lavoratori dipendenti che hanno versato i contributi per un periodo che va da 15 a 25 anni e gli ex autonomi che hanno versato contributi per un periodo compreso tra 18 e 28 anni ricevono un importo di 546 euro per un reddito fino a 10.790,91 euro oppure 420 euro per un reddito annuo fino a 14.079,88;
- i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva superiore a 25 anni e gli ex autonomi che hanno versato contributi per più di 28 anni hanno diritto ad una somma di 655 euro per un reddito annuo di 10.899,91 oppure 504 euro per un reddito annuo che arriva a 14.163,88.
Il reddito non può essere superiore a 2 volte il trattamento minimo annuo previsto dalla legge ma, chi è andato in pensione entro il 2017 non deve superare l’importo corrispondente a 1,5 volte il reddito minimo.
Per verificare il rispetto dei limiti indicati dalla legge, devono essere sommati tutti i redditi utili ai fini fiscali e previdenziali, ad esclusione di quelli derivanti dalla casa di abitazione, dagli arretrati di qualsiasi genere, dai trattamenti di fine rapporto eventualmente ricevuti e dalle pensioni di guerra, oltre ai trattamenti di famiglia, alle indennità di accompagnamento e ai redditi percepiti dal coniuge.
Diverse le regole per i titolari di pensione di reversibilità. Se la pensione di reversibilità genera un reddito che non supera i 13.391,82 euro annui, i contributi versati vengono considerati in misura pari al 60 per cento.
Se la pensione di reversibilità si somma invece ad altra pensione personale, il reddito complessivo non deve comunque superare la soglia prevista e la quattordicesima viene aggiunta soltanto al reddito da pensione personale.
Alcune tipologie di pensione come le pensioni e gli assegni sociali e le prestazioni assistenziali di invalidità civile non danno infine diritto alla quattordicesima.
Consentono invece il pagamento della quattordicesima gli assegni ordinari di invalidità e le pensioni di inabilità.
Per quanto riguarda infine il trattamento fiscale e previdenziale, la quattordicesima non costituisce reddito, non è soggetta a tasse e non influisce sul reddito imponibile e sul diritto alle prestazioni previdenziali.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Guida alla quattordicesima mensilità delle pensioni: regole e importi per il 2022