La fase due annunciata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha permesso, a partire dal 18 maggio, a molte attività di aprire nuovamente al pubblico e tornare ad esercitare le proprie funzioni, a patto però di poter rispettare le norme imposte per il controllo del contagio da COVID-19.
Il 18 maggio si può dire che è iniziata “la fase b” della Fase 2, implementata dal governo a scaglioni a partire già dal 4 maggio precedente, questo ha permesso alla quasi totalità delle imprese e delle associazioni di riprendere a pieno la loro attività, necessariamente interrotta al fine di poter contenere il diffondersi del virus COVID-19.
Il governo ha affrontato l’emergenza in un’ottica ancor più sussidiaria rispetto a quanto eravamo abituati, donando alle Regioni e alle autonomie locali maggiore ampiezza di manovra ad affidando loro conseguentemente più astringenti obblighi e responsabilità.
Ogni Regione, sulla base di analisi e stime epidemiologiche svolte sul loro territorio di competenza, si è mossa autonomamente, normando particolari protocolli da seguire nel caso in cui imprese, professionisti ed associazioni avessero manifestato la volontà di riprendere la loro attività.
Protocolli di sicurezza associazioni: il caso della Regione Toscana
La Regione Toscana prima con l’ordinanza 38/2020 e successivamente con l’ordinanza 48/2020 ha fissato entro il 31/05/2020, per le attività che potendo restare attive non avevano mai cessato di lavorare, o comunque entro 30 giorni dalla data di reinizio dell’attività per tutte le altre, il termine per l’invio del protocollo anti-contagio COVID-19, prevedendo tre diverse tipologie di modulistica e due distinti modi per inviarla.
Il protocollo anti-contagio dovrà essere compilato da tutti coloro che si avvalgono di collaboratori o dipendenti, che hanno contatto con clientela esterna ed anche in alcuni casi gli agenti economici senza ingerenze di soggetti esterni. In ogni caso risulta obbligatoria la predisposizione del protocollo nel caso in cui il professionista, associazione od impresa abbia una sua unità locale.
L’invio del protocollo è di per sé una procedura molto semplice, soprattutto se si sceglie la modalità semplificata che consente l’utilizzo di un normale indirizzo di posta elettronica dal quale inviare una mail allegando il protocollo, il documento di identità del rappresentate legale o del professionista titolare di partita iva ed inviare il tutto all’indirizzo “[email protected]”.
Le modalità di invio del protocollo
L’invio del protocollo, da fare come prima accennato entro il 31/05/2020 o entro il 30esimo giorno dalla ripresa dell’attività, potrà essere fatto come specificato dall’ordinanza 48/2020, delibera 595 dell’ 11/05/2020 della Regione Toscana, scegliendo tra una delle due modalità alternative:
- compilazione on line sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari. In questo caso il format del protocollo si aprirà automaticamente a video, durante la compilazione, con contenuti uguali a quelli riportati negli allegati alla presente delibera;
- trasmissione tramite e-mail all’indirizzo [email protected], compilando, per l’attività di competenza, lo specifico allegato alla presente delibera. In tal caso alla mail dovrà essere allegato, oltre al protocollo, la copia del documento di identità in corso di validità del firmatario del protocollo; farà fede per la dimostrazione dell’avvenuta trasmissione, la copia della mail di trasmissione.
Importante sottolineare che non sono accettati protocolli trasmessi con PEC.
Al fine di una sua corretta valenza in termini di controlli, il titolare dovrà stampare il protocollo e l’eventuale e-mail o ricevuta che attesta l’effettivo invio e tenerlo a disposizione presso l’unità locale.
Il protocollo anti-contagio per le associazioni
La delibera 595 del 11/05/2020 della Regione Toscana è composta di tre allegati, ognuno destinato a specifiche aree di interesse e tipologie di attività, nel caso delle associazioni, è opportuno osservare il numero 3, con il quale si deve quindi comunicare la ripresa dell’attività associativa in completa sicurezza.
Una delle domande più frequenti su questo tema riguarda la dicitura da scrivere nel punto richiedente il codice ateco.
La Regione su questo fatto si è espressa spiegando che nel caso in cui l’associazione non dovesse avere codice ateco perché non titolare di partita iva allora dovrà indicare semplicemente “attività priva di codice ateco” ma resterà comunque obbligata alla presentazione del modulo.
Le associazioni dovranno, inoltre, seguire le regole contenute nell’allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” oltre a dover implementare un nuovo protocollo privacy da far rispettare ai volontari, ad eventuali dipendenti/collaboratori e ai soggetti terzi con i quali entrano in contatto.
Si rende pacifico ritenere che le buone norme necessarie dal punto di vista sanitario per arrestare il diffondersi del contagio da COVID-19 possano essere considerate eguali per tutti gli agenti economici e per ogni area territoriale.
Le Regioni si stanno muovendo però autonomamente, implementando strategie organizzative diverse seppur in qualche modo convergenti, basandosi sulle stime epidemiologiche del loro territorio, creando così disagi sotto alcuni punti di vista, dovuti soprattutto a gap temporali ed amministrativi, aumentando forse anche il grado di confusione già stimolato dal governo centrale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ripresa della vita associativa e protocolli di sicurezza: il caso della Regione Toscana