Proroga versamenti al 30 ottobre senza sanzioni ma con maggiorazione dello 0,8%: è in arrivo ufficialmente con un emendamento al DL Agosto che prevede l'inserimento dell'articolo 98 bis. Destinatari? Soggetti ISA e forfettari che hanno subito un calo del fatturato. Un'analisi del testo in aula al Senato oggi, 5 ottobre.

È in arrivo la proroga dei versamenti delle imposte sui redditi al 30 ottobre 2020 senza sanzioni e con una maggiorazione dello 0,8%: soggetti ISA e forfettari sono i destinatari della moratoria, ma solo in presenza di un calo del 33% del fatturato del primo semestre 2020 rispetto all’anno precedente. A stabilirlo è il testo dell’articolo 98 bis, inserito con un emendamento nel testo del Decreto Agosto, che oggi 5 ottobre è in discussione al Senato.
La proroga dei versamenti delle imposte sui redditi arriva dopo l’incontro tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la delegazione dei commercialisti che si è tenuto lo scorso 10 settembre e ha portato alla revoca dell’astensione dei professionisti, prevista inizialmente dalle ore 24 del 15 alle ore 24 del 22 settembre 2020.
I requisti per poter versare le somme dovute entro il 30 ottobre con una maggiorazione dello 0,8% e le modalità nell’analisi del testo dell’emendamento.
Proroga versamenti al 30 ottobre per soggetti ISA e forfettari in arrivo
Con il comunicato stampa numero 208 del 2020, diffuso al termine dell’incontro con i commercialisti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva annunciato un maggior coinvolgimento della categoria sulla riforma fiscale e altre tematiche con la partecipazione a tavoli di concertazione, con un primo incontro il 7 ottobre, e la proroga delle imposte sui redditi per soggetti ISA e forfettari:
“Per quanto riguarda la moratoria sulle sanzioni per i ritardati pagamenti delle liquidazioni delle imposte in scadenza il 20 agosto, il Governo si è impegnato a sostenere, nell’interlocuzione con il Parlamento, un emendamento al DL 104 del 2020 che preveda, per i contribuenti che hanno registrato nel primo semestre del 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33 per cento, la possibilità di effettuare il pagamento entro venerdì 30 ottobre con la sola maggiorazione dello 0,8%”.
L’impianto della moratoria, che già nell’anticipazione del MEF aveva deluso una fetta di addetti ai lavori, ha ormai preso una forma definitiva sull’impostazione annunciata con l’inserimento dell’articolo 98 bis nel testo del Decreto Agosto, proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti ISA, che riguarderebbe una platea di circa 104.338 contribuenti.
Proroga versamenti al 30 ottobre per soggetti ISA e forfettari in arrivo: cosa prevede il testo
La formulazione dell’ultima versione dell’emendamento approvato porta la firma dei senatori D’Alfonso, Ferrari, Nannicini, Collina, Giacobbe e prevede l’introduzione di un articolo dedicato alla proroga dei versamenti al 30 ottobre.
Il testo prevede:
“I soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 1621, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo steso periodo dell’anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto od in parte i versamenti di cui all’articolo 1 del medesimo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute”.
Il comma 2, poi, dispone la non restituzione di quanto già versato alla data di entrata in vigore della disposizione.
Il comma 3 indica la modalità di copertura degli oneri a carico dello stato quantificati in 7,6 milioni di euro.
La relazione tecnica di accompagnamento all’emendamento indica le modalità di calcolo del numero dei contribuenti potenzialmente interessati dal provvedimento ed i parametri utilizzati per il calcolo dell’onere a carico dello Stato.
Partendo dall’importo medio del versamento omesso per contribuente, è stato calcolata la differenza tra la sanzione ridotta del ravvedimento e lo 0,8% quantificando in questo modo il minor gettito.
Proroga versamenti al 30 ottobre per soggetti ISA e forfettari in arrivo: un’analisi del testo dell’emendamento
A partire dal testo dell’emendamento che introduce nel Decreto Agosto la proroga dei versamenti al 30 ottobre 2020 con una maggiorazione dello 0,8% è possibile fare alcune considerazioni.
Partiamo da alcune osservazioni di colore come l’errata indicazione del numero della Gazzetta Ufficiale 1621 invece della 162, che verrà certo corretto nel corso dell’iter di conversione od anche l’inutilità della previsione del comma 2, immaginando i tempi di restituzione di quanto già versato per risparmiare non più di 20 giorni di interessi e senza contare il punto interrogativo relativo alla data di ipotetica restituzione da parte dell’Erario.
Necessaria un’altra considerazione più critica rispetto alla attuale formulazione del provvedimento: se così confermato, non tiene in alcuna considerazione i soggetti che hanno intrapreso l’attività nel corso del 2019 e non potendo avere un termine di raffronto sono di fatto esclusi da questa disposizione.
In ultimo, è necessario anche un appunto sul metodo di calcolo dell’onere a carico dello Stato che parte, dal punto di vista di chi scrive, dall’errato presupposto della perdita del differenziale della sanzione commisurata all’ordinario ravvedimento e lo 0,8% previsto dalla proroga, come se fosse già stato considerato assodato e già considerato tra le voci del bilancio l’incasso della stessa sanzione nel corso dell’esercizio 2020.
Sarebbe stato più opportuno quantificare l’onere per interessi a carico dell’Erario rispetto alla temporanea indisponibilità di una provvista equivalente all’importo complessivo delle imposte potenzialmente posticipate nella loro data di incasso fino al 30 ottobre. Ma questa è altra storia.
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