È passato oltre un anno dalla dichiarazione dello stato di emergenza per il nostro Paese ma dalla lettura dei recenti provvedimenti sembra sia ieri...
Due testimonianze dello stato emergenziale tutt’ora in atto dentro gli uffici pubblici sono il messaggio INPS numero 1991 e la Circolare numero 5 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata venerdì pomeriggio.
Il messaggio INPS ha formalizzato la proroga al 20 agosto del versamento della prima rata relativa ai contributi 2021 in scadenza lunedì 17 maggio.
E ciò a seguito dei ritardi nella emanazione del decreto interministeriale che doveva dare seguito all’esonero di cui al comma 20 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021.
La nota dell’INPS era stata anticipata da una dichiarazione pubblica del ministro Orlando che aveva annunciato la decisione di concedere una proroga generalizzata del versamento, a suo dire per venire incontro alle difficoltà degli operatori commerciali alle prese con le conseguenze economiche della pandemia.
Proroga prima rata 2021 contributi INPS artigiani e commercianti in scadenza lunedì 17 maggio: applicazione generalizzata, ma quanta confusione
La confusione conseguente ha sollevato in alcuni la perplessità riguardo l’effettiva applicazione generalizzata di tale proroga, posto che il messaggio riporta come preambolo il preciso riferimento a tale esonero.
Ritengo superati i dubbi proprio per effetto di quanto dichiarato dal ministro Orlando, come pure dall’analisi logica del periodo del testo interessato, che nel concedere la proroga non pone alcuna limitazione (se non ai contributi oggetto di tariffazione 2021):
“Con il presente messaggio - a seguito di espresso nullaosta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in attesa della pubblicazione del citato decreto interministeriale di cui al sopra indicato comma 21 e vista l’imminente scadenza, fissata al 17 maggio 2021, del pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l’emissione 2021, dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali - si comunica il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021 avente scadenza originaria il 17 maggio 2021.”
A mio parere non si comprende la logica di tale concessione generalizzata, atteso che il comma 20 delineava con una certa linearità i potenziali fruitori, i quali:
- non dovevano aver conseguito un reddito complessivo 2019 superiore ai 50.000 euro;
- devono aver subito una riduzione del fatturato non inferiore al 33%.
Sul punto una ulteriore considerazione in ordine alla bozza del decreto interministeriale in circolazione da qualche giorno.
Ad oggi sembrerebbe porsi il paletto - non previsto dalla Legge di Bilancio 2021 - della regolarità contributiva del soggetto potenzialmente esonerabile, non tenendo in alcun conto che le stesse difficoltà finanziare a cui il decreto vuole porre rimedio possano evidentemente contribuire proprio a quest’ultima fattispecie...
- Messaggio INPS
- Artigiani e Commercianti: proroga della rata dei contributi fissi in scadenza lunedì 17 maggio 2021
Contributi a fondo perduto Decreto Sostegni Bis: ancora tanti dubbi ma c’è sempre lo Statuto dei Diritti del Contribuente... O no?
Passando alla Circolare 5 dell’Agenzia delle Entrate, senza entrare nel merito dei punti affrontati dalla stessa, osservo sommessamente che ben un anno dopo dal primo provvedimento di concessione del contributo a fondo perduto di cui al Decreto Rilancio, veniamo finalmente a conoscenza del parere dell’Agenzia su aspetti dubbi sollevati fin da subito dagli addetti ai lavori e per i quali si è navigato a vista fino ad oggi.
- Circolare Agenzia delle Entrate numero 5/E del 14 maggio 2021
- Chiarimenti ai fini della fruizione dei contributi a fondo perduto previsti dai commi da 1 a 9 dell’articolo 1 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19») e da altri provvedimenti
Si pensi, a titolo di esempio, alla corretta definizione delle fasce di reddito ed ancor più per il corretto calcolo del “fatturato”, il cui concetto non risulta mai espressamente definito nel suo esatto perimetro da alcun testo normativo e di prassi.
Ancora oggi, ancora, in merito al tema del bollo in fattura leggo testimonianze di colleghi che si lamentano per le risposte evasive ricevute da parte degli uffici (“non abbiamo indicazioni al riguardo”).
Ma state tranquilli che laddove, a seguito di quanto riportato nella Circolare 5, vi dovesse essere l’emersione di una avvenuta corresponsione di contributi a fondo perduto non dovuti, saranno certo applicati in via automatica i principi dello lo Statuto del Contribuente in conseguenza dei quali non saranno applicate sanzioni amministrative e penali…
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Uno stato di ordinaria follia