Cassa integrazione, proroga di 18 settimane e altre novità nel Decreto Agosto

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Cassa integrazione, proroga di 18 settimane e altre novità nel Decreto Agosto: il periodo massimo per la fruizione si estende fino alla fine del 2020. Alle aziende con una riduzione del fatturato inferiore al 20% richiesto un contributo addizionale per l'accesso all'ultima tranche. Previsto anche un esonero contributivo alternativo alla cig.

Cassa integrazione, proroga di 18 settimane e altre novità nel Decreto Agosto

Cassa integrazione, proroga di 18 settimane e inserimento di un contributo addizionale per le aziende: sono queste le principali novità contenute nel Decreto Agosto sul fronte degli ammortizzatori sociali.

La bozza del testo, messa a disposizione dal quotidiano Italia Oggi, anticipa le nuove disposizioni in arrivo per il prolungamento della cig, ordinaria e in deroga, e l’assegno ordinario.

Si tratta di una proroga della cassa integrazione con un sistema differenziato per le imprese in base al calo del fatturato, come aveva già anticipato dal ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri durante l’audizione del 28 luglio 2020.

Cassa integrazione, proroga di 18 settimane e altre novità nel Decreto Agosto

Con le novità del Decreto Agosto, la durata massima della cassa integrazione si raddoppierebbe: passando da 18 a 36 settimane in totale.

La portata degli ammortizzatori sociali concessi per l’emergenza coronavirus si fa sempre più ampia.

Dopo le novità introdotte dal Decreto Rilancio, 18 settimane di cig fino al 31 ottobre 2020, la cassa integrazione covid 19 verrebbe ulteriormente prorogata: altre 18 settimane con una durata fino al 31 dicembre 2020.

Il condizionale resta d’obbligo perché il provvedimento è ancora solo una bozza, ma lo stesso ministro dell’Economia e delle Finanze durante l’audizione del 28 luglio ha parlato di un prolungamento della cig basato su questi parametri.

Le settimane aggiuntive sarebbero usufruibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 con un sistema di 9+9 settimane, in aggiunta a quelle già previste.

Numero settimane Periodo
9 settimane Dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020
5 settimane aggiuntive solo per coloro che hanno beneficiato delle prime nove Dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020
4 settimane Dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 (con la possibilità di richiederle anche prima del 1° settembre grazie al DL numero 52 del 2020)
9 settimane Dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 (novità del Decreto Agosto)
9 settimane con contributo addizionale cig in base al calo del fatturato Dal 13 luglio al 31 dicembre (novità del Decreto Agosto)

Cassa integrazione, proroga di 18 settimane e contributo aggiuntivo cig nel Decreto Agosto

Sarebbe confermata anche l’ipotesi di differenziare le modalità di fruizione della cassa integrazione sulla base dei dati delle fatture elettroniche, ma solo per le ultime nove settimane disponibili.

Alle imprese che hanno avuto un calo di fatturato meno importante nel confronto tra il primo semestre del 2020 e quello del 2019 sarebbe richiesto un contributo addizionale del 9% o del 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Calo del fatturatoContributo addizionale cig
Pari o superiore al 20% Nessun contributo cig
Inferiore al 20% 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
nessun calo del fatturato 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa

Le domande di cig, ordinaria e in deroga, dovranno essere presentate sempre entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

E come per le altre novità, in fase di prima applicazione, il termine di decadenza viene fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Agosto.

Cassa integrazione, proroga di 18 settimane ed esonero contributivo nel Decreto Agosto

Tra le novità inserite nel Decreto Agosto e collegate alla cassa integrazione ci sarebbe anche la possibilità per i datori di lavoro di beneficiare di un esonero contributivo al posto dell’accesso agli ammortizzatori sociali.

Nella bozza in circolazione si legge:

“In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all’articolo 1 e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ss.mm.ii., ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel citato periodo, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL”
.

Stando all’impostazione attuale, si tratterebbe di un’agevolazione prevista per le aziende che hanno richiesto la cassa integrazione nei mesi di maggio e giugno e che non richiedono le ulteriori 18 settimane previste dal Decreto Agosto.

Su questo e su tutte le altre disposizioni in arrivo, in ogni caso, è necessario attendere la conferma definitiva.

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