Principio di indifferenza urbanistica, vale anche per le imprese sociali? Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare 3959 del 22 marzo 2021, in risposta al quesito posto da un'associazione, chiarisce il perimetro di applicazione dell'art. 71 del CTS.
Il codice del terzo settore all’art. 71 prevede il cosiddetto principio di “indifferenza urbanistica” per gli ETS, grazie alla quale essi possono usufruire di qualsiasi locale, a prescindere dalla sua originaria destinazione urbanistica, nel caso in cui esso sia da loro adibito a sede legale.
A partire dalla richiesta ricevuta, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali illustra la reale ampiezza applicativa di tale disposizione.
Non è difatti chiaro all’associazione istante se tale articolo può essere applicato anche alle imprese sociali, oppure esse ne risultano escluse.
Principio di indifferenza urbanistica per attività di interesse generale
Il principio di indifferenza urbanistica consiste nella possibilità data agli enti del terzo settore di usufruire di qualsiasi locale a prescindere dalla sua destinazione d’uso, per ivi stabilire la propria sede legale, centro di svolgimento dell’attività istituzionale.
Il caso portato dall’istante è il seguente:
Si chiedono chiarimenti circa l’applicabilità dell’articolo 71, comma 1 del Codice del terzo settore alle imprese sociali e nello specifico alle cooperative sociali, ovvero se esse possano svolgere le proprie attività in qualsiasi luogo agibile, indipendentemente dalla destinazione d’uso.
Al fine di poter avvalorare la propria tesi l’istante cita inoltre la sentenza TAR Abruzzo 25.10.2019 n. 519, con la quale è stato riconosciuto che “un’attività di campeggio, purché riservata ai soci di un ente del Terzo settore” (nello specifico si trattava, da quanto risulta dalla sentenza, di una associazione di promozione sociale) “e per i soli scopi di interesse generale, può beneficiare del principio di indifferenza urbanistica”. In particolare, si faceva riferimento ad un’area “messa a disposizione dei soli soci”, il che consentiva ad avviso del Tribunale di configurare l’attività svolta come “attività di promozione sociale ovvero di attività turistica di interesse sociale.
Il caso porta difatti all’attenzione degli utilizzatori una particolare frase contenuta nel comma 1 dell’art. 71 del d.lgs 117/2017: “Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo”.
L’accezione “purché non di tipo produttivo” sembrerebbe quindi delimitare chiaramente il perimetro di accesso a tale misura.
Applicabilità dell’art. 71 alle imprese sociali
L’impresa sociale disciplinata dall’art. 40 del D.lgs 117/2017, il quale rinvia alla legge 106/2016, rivista ed aggiornata con il D.lgs 112/2017, il quale all’art. 1 riporta tale descrizione dell’ente, “l’impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d’impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”.
Il punto fondamentale da analizzare è quello relativo alla definizione di impresa sociale data dal legislatore, codificato come ente che svolge attività d’impresa.
La risoluzione difatti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali porta verso l’impossibilità di applicare quanto previsto al comma 1 dell’art. 71 del d.lgs 117/2017, in quanto l’attività di impresa per definizione esercitata dalle imprese sociali non è compatibile con l’esclusione prevista nell’articolo.
La cooperativa sociale, quale impresa sociale, non può quindi usufruire di qualsiasi locale, quale che sia la sua destinazione d’uso per lo svolgimento dell’attività, in quanto pur essendo ai fini sociali si tratta comunque di attività d’impresa.
In riferimento all’esempio portato dall’istante, relativo alla sentenza del Tar, il Ministero ha inoltre precisato che:
“Con riferimento alla sentenza Tar Abruzzo sopra richiamata, infine, si evidenzia come uno dei Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese presupposti richiamati nella decisione fosse che l’area in questione fosse messa a disposizione dei soli soci; tale ipotesi non sarebbe consentita ad un’impresa sociale, considerato che secondo la formulazione dell’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 112/2017 “non possono acquisire la qualifica di impresa sociale gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati”.
È chiaro, quindi, dedurre che quanto previsto al comma 1 dell’art. 71 del d.lgs 117/2017 non può essere applicato alle imprese sociali, e di conseguenza anche le cooperative sociali ne restano escluse, a patto che il legislatore non preveda una disciplina ad hoc per esse più favorevole.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Principio di indifferenza urbanistica: chiarimenti per le imprese sociali