Premi di risultato, tassazione agevolata anche senza RSA e contratto collettivo territoriale

Premi di risultato, tassazione agevolata anche senza rappresentanze sindacali aziendali e contratto collettivo territoriale di settore

Premi di risultato, tassazione agevolata anche senza RSA e contratto collettivo territoriale

Premi di risultato, la tassazione agevolata è applicabile anche in assenza di rappresentanze sindacali aziendali e contratto collettivo territoriale di settore.

Sotto la lente di ingrandimento dell’Amministrazione finanziaria è l’articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 208/2015.

La norma prevede un regime di tassazione agevolata che permette l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10 per cento per premi di risultato di diverso valore corrisposti per incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

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Premi di risultato, tassazione agevolata anche senza rappresentanze sindacali aziendali

Come di consueto, lo spunto arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è una società che si occupa di realizzare videogiochi, software e animazioni in computer grafica: l’azienda nel rapporto con i dipendenti applica il CCNL Metalmeccanico Aziende Industriali.

La società ha intenzione di riconoscere ai dipendenti dei premi di risultato collegate ad incrementi di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

L’erogazione del premio di risultato deve avvenire in esecuzione di contratti aziendali e territoriali.

La società, però, non ha al proprio interno delle rappresentanze sindacali aziendali e non è attualmente iscritta ad associazioni di categoria datoriale. Né può far riferimento a un contratto collettivo territoriale per il settore applicabile alle esigenze aziendali.

Ha, quindi, deciso di avviare una trattativa negoziale le organizzazioni sindacali dei lavoratori “comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” rivolgendosi alle rappresentanze territoriali di alcune sigle sindacali locali.

Alla luce della situazione descritta, l’azienda si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di applicare comunque dal 2021 l’imposta sostitutiva del 10 per cento e, qualora venisse predisposto un sistema di welfare aziendale, anche il regime fiscale agevolativo previsto dall’articolo 51 del Tuir.

Con la risposta all’interpello numero 176/2021, formulata dopo aver interpellato anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’Agenzia delle Entrate concede il suo via libera:

“Si è dell’avviso che non sussistano particolari motivi ostativi alla possibilità, per la società istante, di applicare l’imposta sostitutiva del 10 per cento di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sulle somme da erogare ai propri dipendenti a titolo di premio di risultato (e, ove venisse predisposto un sistema di welfare aziendale, anche il regime fiscale previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del Tuir), corrisposte in virtù di un contratto collettivo aziendale stipulato con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, seppur esterne all’azienda”.

Premi di risultato e tassazione agevolata: come accedere in caso di azienda senza RSA

Nel motivare la sua posizione, l’Amministrazione finanziaria mette in luce regole generali e passaggi da seguire nel caso specifico.

Requisito fondamentale per l’accesso alla tassazione agevolata è l’erogazione delle somme in “in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.

Si tratta di contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Restano esclusi i premi di risultato riconosciuti in attuazione di:

  • accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro;
  • accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.

I premi di risultato a cui è applicabile una tassazione agevolata devono essere strettamente legati all’incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione realizzato dall’azienda da misurare proprio in base agli indici individuati nel contratto aziendale, elemento chiave per l’accesso al regime speciale.

Nei casi, come quello analizzato, in cui l’azienda non ha rappresentanze sindacali si profilano tre possibilità:

  • si può recepire il contratto collettivo territoriale di settore;
  • se non è stato stipulato, è possibile adottare il contratto territoriale che risulta più aderente alla propria realtà, dandone comunicazione ai lavoratori;
  • è possibile fare riferimento ai contratti collettivi aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e non solo a quelli stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate specifica:

“una società priva di rappresentanze sindacali potrebbe anche scegliere di recepire il contratto territoriale di settore stipulato in un’altra regione, sempre che naturalmente lo stesso sia compatibile con la propria realtà aziendale”.

Premi di risultato, tassazione agevolata anche in caso di azienda senza RSA: le istruzioni per procedere

Per l’azienda che opera nel settore dei videogiochi e dello sviluppo di software, quindi, è possibile applicare la tassazione agevolata ai premi di risultato riconosciuti in base agli indici individuati nel contratto aziendale con la necessità di garantire un adeguato coinvolgimento dei lavoratori dell’azienda.

Non c’è l’obbligo di acquisire la firma per accettazione del contratto aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali esterne, ma il documento deve essere oggetto di una comunicazione scritta da inviare a tutti i lavoratori tramite una modalità che ne provi l’avvenuta trasmissione agli interessati.

Una volta effettuata la comunicazione ed entro la scadenza dei 30 giorni dalla
sottoscrizione
, l’azienda utilizzando l’apposita procedura online del Ministero del Lavoro deve depositare il contratto e la dichiarazione di conformità, specificando che si tratta di contratto aziendale.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 176 del 16 marzo 2021
Premi di risultato Articolo 1, comma 187, legge 28 dicembre 2015, n. 208.

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