Pensione di reversibilità 2024: a chi spetta, come fare domanda, calcolo degli importi INPS e ultime novità
La Pensione di reversibilità è un trattamento di tipo pensionistico riconosciuto in caso caso di decesso:
- del pensionato, in questo caso si parla di pensione di reversibilità diretta;
- dell’assicurato, in questo caso si parla di pensione di reversibilità indiretta.
Introdotta nel lontano 1939 per tutelare le mogli che, dopo la morte del marito, erano spesso prive di autonomi mezzi di sostentamento economico, la reversibilità è stata estesa negli anni anche a mariti e figli.
La pensione di reversibilità è riconosciuta oggi ai superstiti anche in caso di separazione, divorzio o unione civile alle condizioni previste dalla legge e si conferma come un trattamento economico di tipo previdenziale, perché collegato al pagamento dei contributi.
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Pensione di reversibilità 2024: guida completa
- Pensione di reversibilità 2024: cos’è e a chi spetta
- Chi ha diritto alla pensione di reversibilità: i requisiti
- Pensione di reversibilità 2024 anche al coniuge separato senza mantenimento
- Quando si perde il diritto alla pensione di reversibilità
- Pensione di reversibilità 2024: come fare domanda INPS
- Pensione di reversibilità 2024: come si calcola l’importo
- Cumulabilità con la pensione di vecchiaia
Pensione di reversibilità: cos’è e a chi spetta
Nel caso in cui il dante causa sia un soggetto già titolare di pensione, una percentuale dell’assegno continua ad essere erogato sotto forma di reversibilità al coniuge e ai figli.
Se il lavoratore non ha ancora maturato al momento della morte il diritto a pensione, ma è comunque un assicurato perché iscritto in una cassa di previdenza ed ha almeno 15 anni di contributi versati (780 settimanali), viene riconosciuto ai superstiti un assegno dello stesso tipo, chiamato più propriamente pensione indiretta.
Nel caso di assegno ordinario di invalidità, è richiesto il pagamento di almeno 260 contributi settimanali, di cui almeno 156 nei 5 anni precedenti il decesso.
Chi ha diritto alla pensione di reversibilità: soggetti beneficiari e requisiti
La pensione di reversibilità dopo la morte spetta dunque al coniuge anche in caso di unione civile, al marito o alla moglie separati o divorziati, purché titolari di assegno divorzile.
Spetta, se presenti, ai figli minorenni a carico del genitore defunto o di qualunque età se inabili al lavoro.
Viene riconosciuta pro quota anche ai figli di maggiore età privi di reddito che frequentano una scuola o un corso professionale, fino al limite di 21 anni o fino a 26 se iscritti a corsi universitari.
Nel caso in cui manchino il coniuge o i figli, l’assegno può essere corrisposto ai genitori a carico, che abbiano compiuto 65 anni di età e che non siano titolari già di pensione. Spetta infine ai fratelli celibi e alle sorelle nubili a carico, se inabili al lavoro e sprovvisti di pensione.
A chi spetta la pensione di reversibilità:
Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:
- il coniuge o l’unito civilmente. Il coniuge che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione ai superstiti. Lo stesso ha diritto a un assegno per una volta pari a due annualità (art. 3 del decreto legislativo lgt. 18 gennaio 1945, n. 39) della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio (c.d. doppia annualità);
- il coniuge separato;
- il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.
- i figli minorenni alla data del decesso del dante causa;
- i figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
- i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
- i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.
Il superstite viene considerato a carico dell’assicurato o del pensionato deceduto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Per l’accertamento della vivenza a carico assume particolare rilievo la convivenza o meno del superstite con il defunto.
I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un piccolo reddito. Si considera tale un reddito annuo non superiore ad un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%, riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.
Pensione di reversibilità 2024 anche al coniuge separato senza mantenimento
La circolare INPS n. 185/2015 ha stabilito il diritto del coniuge alla reversibilità, anche in caso di separazione per colpa o addebito stabilito da sentenza passata in giudicato, ma soltanto se titolare di assegno di mantenimento.
La più recente circolare INPS n. 19/2022, ha tuttavia recepito un diverso orientamento giurisprudenziale (sentenza Cassazione 2606/2018 e 7464/2019) ed ha equiparato, a decorrere da febbraio di quest’anno, il coniuge separato con addebito ma senza alimenti al coniuge superstite.
Si ha diritto alla pensione di reversibilità, dunque, anche in mancanza di assegno di mantenimento.
Nel caso di presenza di un nuovo coniuge, anche il coniuge divorziato può ottenere una quota dell’assegno di reversibilità ma deve rivolgersi al giudice per il riconoscimento dell’importo.
Quando si perde il diritto alla pensione di reversibilità
La reversibilità non spetta in caso di coppia di fatto o coniuge che contrae nuove nozze (in questo caso, viene liquidata una somma una tantum pari a due mensilità).
Si perde il diritto all’assegno, in tutto o in parte, quando i figli compiono i 18, 21 o 26 anni e completano gli studi, oppure quando iniziano a lavorare e percepiscono un reddito annuo superiore al trattamento minimo di pensione, maggiorato del 30 per cento.
Infine, l’assegno di reversibilità non viene pagato ai genitori che non hanno ancora compiuto 65 anni oppure ai fratelli o sorelle del defunto che non siano a carico, che siano già titolari di pensione o abili al lavoro.
Pensione di reversibilità: come fare domanda INPS
Il pagamento avviene nel mese successivo alla morte ma è necessario che il coniuge presenti un’apposita domanda, attraverso l’area dedicata del sito INPS o un intermediario.
Da ormai tre anni, l’INPS ha messo a disposizione sul sito www.inps.it una domanda di reversibilità precompilata.
Il coniuge superstite, in caso di morte viene avvisato con sms della possibilità di trasmettere la domanda precompilata e se necessario, può integrare la documentazione mancante:
- il codice fiscale e il documento di identità del richiedente,
- il certificato o l’autocertificazione di morte e matrimonio,
- la dichiarazione reddituale,
- l’eventuale sentenza di separazione o divorzio e il certificato di frequenza scolastica dei figli.
Pensione di reversibilità: calcolo importo
L’importo della pensionne di reversibilità viene fissato partendo dalla pensione già maturata dal coniuge e calcolando una percentuale che varia secondo il grado di parentela e il numero dei figli:
- 60 per cento al coniuge;
- 80 per cento al coniuge con un figlio o a due figli in assenza del coniuge;
- 100 per cento al coniuge in presenza di due o più figli;
- 15 per cento agli altri familiari.
La somma viene però diminuita, se il coniuge superstite lavora o ha comunque redditi superiori a tre volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
L’allegato 1 alla circolare INPS 33/2022 riporta la tabella aggiornata del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario.
Il taglio è graduale e corrisponde:
- al 25 per cento, in caso di reddito compreso tra 20.489,82 e 27.319,76 euro;
- al 40 per cento per redditi fino a 34.149,70 euro;
- al 50 per cento per redditi superiori a cinque volte il trattamento minimo.
Le riduzioni non si applicano nel caso di reddito che non supera i 20.489,82 euro e se nel nucleo familiare sono presenti figli minori, studenti o inabili.
Cumulabilità con la pensione di vecchiaia
La pensione di reversibilità è infine cumulabile con la pensione di vecchiaia.
Se il reddito derivante dalla reversibilità supera però il limite di 6.085,43 euro annui, il trattamento preclude il diritto all’assegno sociale e concorre a determinare il reddito utile per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, con il quale è compatibile.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La pensione di reversibilità