Arriva un doppio intervento dell'Agenzia delle Entrate sul patent box: riformulati alcuni punti del provvedimento sulle ultime novità pubblicato a febbraio dello scorso anno. E, conclusa la consultazione pubblica, arriva la circolare con i chiarimenti: i dettagli nei documenti del 24 febbraio
La cassetta degli attrezzi per orientarsi tra le regole del patent box si aggiorna e si arricchisce con gli interventi datati 24 febbraio 2023: il provvedimento adottato lo scorso febbraio per recepire le ultime novità introdotte viene rivisto per renderlo “maggiormente aderente al dettato normativo” e, anche sulla base dei risultati emersi dalla consultazione pubblica, arriva la circolare numero 5 del 2023 con una raccolta di chiarimenti.
Il regime patent box regolato dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è stato modificato in ultima battuta dalla Legge di Bilancio 2022.
Patent box, tra novità e chiarimenti: dall’Agenzia delle Entrate il provvedimento rivisto
Le spese per la ricerca e lo sviluppo di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa aprono le porte del patent box che consiste in una deduzione fiscale maggiorata del 110 per cento relativamente ai costi sostenuti.
Si tratta di un regime front end: l’agevolazione fiscale si lega direttamente al sostenimento delle spese per il potenziamento e la creazione dei beni immateriali che generano valore.
Istruzioni e dettagli sulle novità introdotte lo scorso anno hanno trovato posto nel provvedimento del 15 febbraio 2022.
A distanza di un anno, l’Agenzia delle Entrate interviene sul testo per precisare alcuni punti e rendere il documento maggiormente in linea con la normativa.
In particolare si interviene sulle indicazioni che riguardano la documentazione che contiene le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione e che può salvare dalla sanzione in caso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria.
I documenti devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato tramite firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il testo del provvedimento viene rivisto alla luce di una precisazione:
“La predisposizione della documentazione idonea con apposizione della firma elettronica con marca temporale rappresenta condizione necessaria per la disapplicazione della sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e non per la fruizione dell’agevolazione”.
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 24 febbraio 2023
- Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15
febbraio 2022 in tema di nuovo regime patent box introdotto dall’articolo 6 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Patent box, tra novità e chiarimenti: dall’Agenzia delle Entrate la circolare numero 5 del 2023
Accanto alle precisazioni, dall’Agenzia delle Entrate arrivano anche i chiarimenti sul regime del patent box: con la circolare numero 5/E del 2023 si sciolgono una serie di dubbi, dalle cause di esclusione alle spese agevolabili.
Il documento di circa 60 pagine raccoglie anche una serie di domande e risposte sull’agevolazione ed è frutto di un confronto con gli operatori del settore che si è svolto tramite consultazione pubblica.
La circolare si articola in 9 capitoli e tocca i seguenti punti:
- definizioni;
- nuovo regime patent box;
- ambito soggettivo: dalle cause di esclusione all’entrata in vigore con regime transitorio;
- ambito oggettivo: dai beni immateriali agevolabili alle spese agevolabili ai fini del meccanismo premiale;
- calcolo dell’agevolazione;
- documentazione idonea;
- efficacia delle documentazione;
- diritto di interpello;
- risposte a quesiti.
Un punto importante su cui si sofferma la circolare riguarda l’applicazione delle novità sul patent box: il nuovo regime entra in gioco dalla data di entrata in vigore del DL n. 146 del 2021 che ha introdotto l’agevolazione nella sua versione rinnovata.
A partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 entrano in gioco le nuove regole:
- si applicano, quindi, dal periodo d’imposta 2021 in caso di coincidenza con l’anno solare;
- in caso di periodo d’imposta a cavallo si applica dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021.
Rilevanti, inoltre, sono anche le istruzioni sul regime transitorio: se non è stato ancora sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate un accordo a conclusione della procedura pendente, è possibile transitare nel nuovo regime patent box.
I contribuenti possono procedere comunicando la rinuncia alla procedura di accordo preventivo tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio presso il quale la procedura è pendente.
Stessa procedura va seguita anche da chi ha presentato domanda di rinnovo di un accordo preventivo già sottoscritto.
“I contribuenti possono anche permanere nel precedente regime di Patent box, a condizione che sia stata validamente esercitata un’opzione relativa ai periodi d’imposta antecedenti al 2021”.
Precisa, inoltre, l’Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 24 febbraio 2023.
Tutti i chiarimenti sulle nuove regole in vigore sul patent box sono contenute nel testo integrale della circolare numero 5/E del 2023.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Patent box, tra novità e chiarimenti: dall’Agenzia delle Entrate circolare e provvedimento rivisto