Passaporto vaccinale: illegittima l'introduzione di sistemi di certificazione senza una preventiva legge nazionale che ne regoli l'utilizzo nel rispetto, peraltro, della normativa sul trattamento dei dati personali. Questa è la posizione che l''Autorità Garante della Privacy ha espresso nel comunicato del 1° marzo 2021.
Passaporto vaccinale: prima della sua introduzione il Garante della Privacy ritiene necessaria una Legge nazionale che ne regoli l’implementazione e l’utilizzo secondo la normativa sul trattamento dei dati personali.
Con il comunicato del 1° marzo 2021, pubblicato sul proprio sito istituzionale, l’Autorità si è espressa sull’opportunità di porre l’attenzione sulle possibili violazioni della privacy che deriverebbero dall’utilizzo dei “pass vaccinali”.
L’utilizzo di questi sistemi per l’accesso a determinati locali o per lo svolgimento di specifiche attività, ricorda il Garante, va ad incidere su una serie di dati, quelli sullo stato vaccinale dell’individuo, che risultano particolarmente delicati.
Un loro trattamento scorretto, peraltro, potrebbe causare danni irreversibili agli interessati e una compressione dei diritti fondamentali.
Passaporto vaccinale: per Garante della Privacy necessaria legge nazionale
Un discorso assai delicato, quello del lasciapassare legato alla partecipazione alla campagna vaccinale, su cui lo stesso Consiglio Europeo si è soffermato nell’adunanza dello scorso 25 febbraio 2021.
Ecco perché, con il comunicato del 1° marzo 2021, il Garante della Privacy ha voluto porre l’accento sulla questione, in vista dell’introduzione eventuale di un passaporto vaccinale europeo che dovrebbe vedere la luce, secondo quanto dichiarato dal Presidente della Commissione europea, entro l’estate 2021 per necessità turistiche.
Il Garante, infatti, ritiene che il trattamento dei dati relativi allo stato vaccinale dei cittadini con lo scopo di permettere l’accesso a determinati locali o la fruizione di determinati servizi, debba essere oggetto di una Legge nazionale.
Una norma, peraltro, che sia “conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali (in particolare, quelli di proporzionalità, limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati), in modo da realizzare un equo bilanciamento tra l’interesse pubblico che si intende perseguire e l’interesse individuale alla riservatezza”.
Senza un intervento del legislatore in tal senso, secondo quanto riferito dall’Autorità, l’impiego di qualsiasi forma di pass destinato a distinguere le persone vaccinate dalle persone non vaccinate è da considerarsi illegittimo e discriminatorio.
Passaporto vaccinale: incostituzionale finché campagna vaccinale non conclusa
Un tema, quello dell’utilizzo del patentino vaccinale, che per alcuni è da considerarsi prematuro alla luce dello stato ancora in fieri della campagna vaccinale europea.
Secondo l’articolo 32 della Costituzione, i trattamenti sanitari obbligatori, come potrebbe essere un vaccino, sono legittimi solo se disposti espressamente da una legge statale che limiti la libertà personale dell’individuo.
Solo in questo caso, e sempre che si tratti di una legge costituzionalmente orientata, sarebbe possibile adottare certificati che attestino l’avvenuta vaccinazione, nel fermo rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza.
In estrema sintesi, la strada dell’obbligo vaccinale e del patentino vaccinale risulta sbarrata, almeno per ora, da un motivo ostativo: una legge che lo permetta.
Una legge che, in ogni caso, non interverrebbe in tempi brevi, dal momento che la possibilità di approvarla è legata al raggiungimento di una sicurezza “scientifica”.
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